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Documento 61967CJ0024

Sentenza della Corte del 29 febbraio 1968.
Parke, Davis and Co. contro Probel, Reese, Beintema-Interpharm e Centrafarm.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof 's-Gravenhage - Paesi Bassi.
Causa 24-67.

edizione italiana 1968 00076

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1968:11

61967J0024

SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 FEBBRAIO 1968. - PARKE, DAVIS AND CO CONTRO PROBEL, REESE, BEINTEMA-INTERPHARM E CENTRAPHARM. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DELL'AIA). - CAUSA 24/67.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00081
edizione olandese pagina 00082
edizione tedesca pagina 00086
edizione italiana pagina 00076
edizione speciale inglese pagina 00055
edizione speciale danese pagina 00457
edizione speciale greca pagina 00687
edizione speciale portoghese pagina 00759
edizione speciale spagnola pagina 00161
edizione speciale svedese pagina 00329
edizione speciale finlandese pagina 00327


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . POLITICA DELLA CEE - NORME DI CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - SUA INDOLE RESTRITTIVA

( TRATTATO CEE, ART . 85, N . 1 )

2 . POLITICA DELLA CEE - NORME DI CONCORRENZA - BREVETTI D' INVENZIONE - DIVIETI DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CEE - NON APPLICABILI AI BREVETTI COME TALI - EVENTUALE APPLICAZIONE NELL' IPOTESI DI SFRATTAMENTO ABUSIVO

3 . POLITICA DELLA CEE - NORME DI CONCORRENZA - BREVETTI D' INVENZIONE - LORO SFRUTTAMENTO - PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO BREVETTATO - PIU ALTO DEL PREZZO DI UN PRODOTTO NON BREVETTATO - NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN ABUSO

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

Massima


1 . IL CARATTERE RESTRITTIVO DELL' ARTICOLO 85, N . 1, E INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ESTENSIONE DEL DIVIETO CHE ESSO STABILISCE AL DI LA DELLE TRE CATEGORIE D' INTESE LIMITATIVAMENTE NUMERATE .

2 . I DIRITTI ATTRIBUITI DA UNO STATO MEMBRO AL TITOLARE DI UN BREVETTO D' INVENZIONE NON SONO PREGIUDICATI DAI DIVIETI DEGLI ARTICOLI 85, N . 1 E 86 DEL TRATTATO .

L' ESERCIZIO DI DETTI DIRITTI NON RICADE SOTTO L' ARTICOLO 85, N . 1 A MENO CHE NON VI SIA UN ACCORDO, UNA DECISIONE O UNA PRATICA CONCORDATA AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE, NE SOTTO L' ARTICOLO 86, SE NON SUSSISTE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE .

3 . IL FATTO CHE IL PREZZO DI VENDITA DI UN PRODOTTO BREVETTATO SIA SUPERIORE A QUELLO DEL PRODOTTO NON BREVETTATO PROVENIENTE DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 24-67

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE

TRA

SOCIETA' PARKE, DAVIS AND CO .

E

SOCIETA' PROBEL, REESE, BEINTEMA-INTERPHARM E CENTRAFARM

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 36 E 222, DEL TRATTATO CEE, PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI DI CUI IL TITOLARE DI UN BREVETTO REGISTRATO IN UNO STATO MEMBRO PUO' CHIEDERE LA TUTELA AL GIUDICE NAZIONALE;

Motivazione della sentenza


CON SENTENZA 30 GIUGNO 1967, PERVENUTA A QUESTA CORTE IL 6 LUGLIO, LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA HA DEFERITO, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86 . DAGLI ELEMENTI FORNITI DAL GIUDICE A QUO RISULTA CHE LE QUESTIONI SI RIFERISCONO ALL' ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI, SECONDO LA LEGGE OLANDESE, A UN BREVETTO D' INVENZIONE CHE PROTEGGE, NEI PAESI BASSI, UNA SPECIALITA FARMACEUTICA, ONDE IMPEDIRE L' IMPORTAZIONE IN DETTO STATO DI UN PRODOTTO ANALOGO FABBRICATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN CUI LE SPECIALITA FARMACEUTICHE NON SONO BREVETTABILI .

CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE A QUESTA CORTE DI DICHIARARE SE LA NOZIONE DI PRATICHE VIETATE DI CUI AGLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86, EVENTUALMENTE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 36 E 222 DEL TRATTATO, COMPRENDA L' AZIONE DEL TITOLARE IN UN BREVETTO D' INVENZIONE RILASCIATO IN UNO STATO MEMBRO CON LA QUALE, IN VIRTU DI DETTO BREVETTO, EGLI CHIEDE ALL' AUTORITA GIUDIZIARIA NAZIONALE DI VIETARE SUL TERRITORIO DI DETTO STATO LA MESSA IN COMMERCIO DI UN PRODOTTO PROVENIENTE DA UNO STATO MEMBRO CHE NON ATTRIBUISCE DIRITTI ESCLUSIVI PER LA FABBRICAZIONE E LA VENDITA DI DETTO PRODOTTO . CON LA SECONDA QUESTIONE, IL GIUDICE A QUO CHIEDE SE L' EVENTUALE APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SOPRA MENZIONATI POSSA ESSERE INFLUENZATA DAL FATTO CHE L' AVENTE CAUSA DEL TITOLARE DEL BREVETTO OFFRE IL PRODOTTO BREVETTATO AD UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO DEL PRODOTTO ANALOGO, NON BREVETTATO, PROVENIENTE DA UN ALTRO STATO MEMBRO .

LE NORME NAZIONALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE NON SONO ANCORA STATE UNIFICATE SUL PIANO COMUNITARIO . IN MANCANZA DI TALE UNIFICAZIONE, IL CARATTERE NAZIONALE DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E LE DIVERGENZE TRA LE RELATIVE LEGISLAZIONI POSSONO CREARE OSTACOLI, SIA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI BREVETTATI, SIA AL GIOCO DELLA CONCORRENZA ALL' INTERNO DEL MERCATO COMUNE .

NEL CAMPO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI, I DIVIETI E LE RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI INTRODOTTI PER TUTELARE LA PROPRIETA INDUSTRIALE SONO AMMESSI DALL' ARTICOLO 36, MA CON L' ESPRESSA RISERVA CH' ESSI " NON DEVONO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI ". PER MOTIVI ANALOGHI, L' ESERCIZIO DEI DIRITTI DERIVANTI DA UN BREVETTO, CONCESSO IN CONFORMITA ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, NON COSTITUISCE DI PER SE INFRAZIONE ALLE NORME DI CONCORRENZA STABILITE DAL TRATTATO .

A NORMA DELL' ARTICOLO 85, N . 1, DEL TRATTATO, SONO VIETATI COME INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE " TUTTI GLI ACCORDI TRA IMPRESE, TUTTE LE DECISIONI DI ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE E TUTTE LE PRATICHE CONCORDATE " CHE POSSANO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI E CHE ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA . SE L' USO DI TERMINI GENERALI RIVELA L' INTENZIONE DI COMPRENDERE INDISTINTAMENTE TUTTE LE CATEGORIE D' INTESE MENZIONATE IN DETTA DISPOSIZIONE, IL SUO CARATTERE RESTRITTIVO E INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ESTENSIONE DEL DIVIETO CHE ESSA STABILISCE AL DI LA DELLE TRE CATEGORIE LIMITATIVAMENTE ENUMERATE . IL BREVETTO D' INVENZIONE, CONSIDERATO DI PER SE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ACCORDO DI CUI POSSA FORMARE OGGETTO, NON RIENTRA IN ALCUNA DI DETTE CATEGORIE, MA RISULTA DA UNO STATUS ATTRIBUITO DALL' ORDINAMENTO STATALE AI PRODOTTI CHE POSSIEDONO DETERMINATI REQUISITI ED E QUINDI PRIVO DEGLI ELEMENTI CONTRATTUALI O DI CONCERTO RICHIESTI DALL' ARTICOLO 85, N . 1 .

PER CONTRO, NON E ESCLUSO CHE LE DISPOSIZIONI DI DETTO ARTICOLO SIANO APPLICABILI SE LO SFRUTTAMENTO DI UNO O PIU BREVETTI, CONCORDATO TRA IMPRESE, DOVESSE RISOLVERSI IN UNA SITUAZIONE CHE PUO' RIENTRARE NELLE NOZIONI DI ACCORDO TRA IMPRESE, DECISIONE DI ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE O PRATICA CONCORDATA DI CUI ALL' ARTICOLO 85, N . 1 . TUTTAVIA, MALGRADO GLI ACCENNI A TALE SITUAZIONE FATTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO E CHE SOLO LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA E COMPETENTE A VALUTARE, NE IL TESTO DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NE IL CONTENUTO DEL FASCICOLO CONSENTONO A QUESTA CORTE DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE QUESTA IPOTESI .

L' ARTICOLO 86 DEL TRATTATO VIETA " NELLA MISURA IN CUI POSSA ESSERE PREGIUDIZIEVOLE AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO, DA PARTE DI UNA O PIU IMPRESE, DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO COMUNE O SU UNA PARTE SOSTANZIALE DI QUESTO ".

PER ESSERE VIETATO, UN FATTO DEVE QUINDI POSSEDERE TRE REQUISITI : L' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE, IL SUO SFRUTTAMENTO ABUSIVO E LA POSSIBILITA DI PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI . SE IL BREVETTO D' INVENZIONE CONFERISCE AL SUO TITOLARE UNA PARTICOLARE TUTELA NELL' AMBITO DI UNO STATO, CIO' NON VUOL DIRE CHE L' ESERCIZIO DEI DIRITTI IN TAL MODO CONFERITI IMPLICHI CHE SONO SODDISFATTE LE TRE CONDIZIONI SOPRA MENZIONATE . LA SITUAZIONE POTREBBE ESSERE DIVERSA SOLO SE LO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO DOVESSE DEGENERARE IN UN USO ABUSIVO DI DETTA TUTELA .

D' ALTRO CANTO, IN UN SETTORE COMPARABILE, L' ARTICOLO 36 DEL TRATTATO, DOPO AVER STABILITO CHE GLI ARTICOLI 30-34 NON OSTANO ALLE RESTRIZIONI DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI GIUSTIFICATE, FRA L' ALTRO, DA MOTIVI DI TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE, PRECISA - COME GIA SI E DETTO - CHE DETTE RESTRIZIONI " NON DEVONO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI ". DI CONSEGUENZA, POICHE IL BREVETTO E ATTUALMENTE DISCIPLINATO UNICAMENTE DALL' ORDINAMENTO INTERNO, SOLO IL SUO USO POTREBBE ESSERE DISCIPLINATO DAL DIRITTO COMUNITARIO, OVE ESSO CONTRIBUISSE AD UNA POSIZIONE DOMINANTE IL CUI SFRUTTAMENTO ABUSIVO POSSA PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI .

SENZA ESCLUDERE CHE IL PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO TUTELATO POSSA ESSERE CONSIDERATO COME ELEMENTO DI VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE SFRUTTAMENTO ABUSIVO, IL FATTO CHE IL PREZZO DI UN PRODOTTO BREVETTATO SIA SUPERIORE A QUELLO DI UN PRODOTTO NON BREVETTATO NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN ABUSO .

DAL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI SOPRA ESPOSTI RISULTA, IN PRIMO LUOGO, CHE I DIRITTI ATTRIBUITI DA UNO STATO MEMBRO AL TITOLARE DI UN BREVETTO D' INVENZIONE NON SONO PREGIUDICATI DAI DIVIETI DEGLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86 DEL TRATTATO E, IN SECONDO LUOGO, CHE L' ESERCIZIO DI DETTI DIRITTI NON RICADE SOTTO L' ARTICOLO 85, N . 1, A MENO CHE NON VI SIA UN ACCORDO, UNA DECISIONE O UNA PRATICA CONCORDATA AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE, NE SOTTO L' ARTICOLO 86, SE NON SUSSISTE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, E INFINE CHE IL FATTO CHE IL PREZZO DI VENDITA DI UN PRODOTTO BREVETTATO SIA SUPERIORE A QUELLO DEL PRODOTTO NON BREVETTATO PROVENIENTE DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN ABUSO .

Decisione relativa alle spese


LE SPESE ESPOSTE DALLA COMMISSIONE CEE E DAI GOVERNI DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CHE HANNO PRESENTATO LE LORO OSSERVAZIONI, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO RAPPRESENTA UN INCIDENTE SOLLEVATO NELLA CAUSA PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA, ALLA QUALE SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNCIANDOSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULLE QUESTIONI A LEI DEFERITE DALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA, CON SENTENZA 30 GIUGNO 1967,

AFFERMA PER DIRITTO :

I DIRITTI ATTRIBUITI DA UNO STATO MEMBRO AL TITOLARE DI UN BREVETTO D' INVENZIONE NON SONO PREGIUDICATI DAI DIVIETI DEGLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86 DEL TRATTATO .

L' ESERCIZIO DI TALI DIRITTI NON RICADE SOTTO L' ARTICOLO 85, N . 1, SE NON SUSSISTONO ACCORDI, DECISIONI O PRATICHE CONCORDATE AI SENSI DELLO STESSO ARTICOLO, NE SOTTO L' ARTICOLO 86, SE NON VI E SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI UNA POSIZIONE DOMINANTE .

IL FATTO CHE IL PREZZO DI VENDITA DI UN PRODOTTO BREVETTATO SIA SUPERIORE A QUELLO DI UN PRODOTTO NON BREVETTATO PROVENIENTE DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN ABUSO;

E STATUISCE :

SPETTA ALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA PRONUNCIARSI SULLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO .

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