Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61965CJ0020

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 1965.
Umberto Collotti contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Causa 20-65.

edizione italiana 1965 00874

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1965:115

61965J0020

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 NOVEMBRE 1965. - UMBERTO COLLOTTI CONTRO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 20/65.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 01045
edizione olandese pagina 01184
edizione tedesca pagina 01112
edizione italiana pagina 00874
edizione speciale inglese pagina 00847
edizione speciale danese pagina 00127
edizione speciale greca pagina 00171
edizione speciale portoghese pagina 00219


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

DIPENDENTI - RICORSO CONTRO UN ATTO CONFERMATIVO - DECORSO DEL TERMINE PER L' IMPUGNAZIONE DELL' ATTO CONFERMATO - DECADENZA DAL DIRITTO D' IMPUGNAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE, ARTICOLO 91 )

Massima


VEDI LA MASSIMA N . 2 DELLA SENTENZA 55-64 .

UN ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO NON PUO' FAR RIVIVERE IL DIRITTO D' IMPUGNARE L' ATTO CONFERMATO .

*/ 664J0055 /*.

CFR . LA MASSIMA N . 1 DELLA SENTENZA 50-64, 51, 53, 54 E 57-64 .

IL RIGETTO DI UN RECLAMO MEDIANTE UNA COMUNICAZIONE CHE CONFERMA UNA DECISIONE PRECEDENTE NON E UN ATTO PREGIUDIZIEVOLE AI SENSI DELL' ART . 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE .

*/ 664J0050 /*.

Parti


NELLA CAUSA 20-65 PROMOSSA DAL

DR . UMBERTO COLLOTTI,

AVVOCATO DEL FORO DI TORINO, RESIDENTE IN TORINO, CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO FERNAND PROBST, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, 26, AVENUE DE LA LIBERTE, RICORRENTE,

CONTRO

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,

RAPPRESENTATA DAL SUO CANCELLIERE, PROF . ALBERT VAN HOUTTE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO I SUOI UFFICI, 21, RUE DE LA COTE D' EICH, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO :

L' ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO COMUNICATO AL RICORRENTE CON LETTERA DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN DATA 18 FEBBRAIO 1965, NONCHE LA REVISIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA DEL RICORRENTE IN BASE AL SUO INQUADRAMENTO ALL' OTTAVO SCATTO DEL GRADO L/A 3, CON EFFETTO DAL 1 ) GENNAIO 1962,

Motivazione della sentenza


I - SULLA RICEVIBILITA

NELL' ECCEZIONE FONDATA SULL' ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA CONVENUTA CONCLUDE PER L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO IN QUANTO TARDIVAMENTE PROPOSTO .

LA SOLA CONDIZIONE POSTA DA DETTO ARTICOLO 91 PER ESPERIRE UN' ECCEZIONE E ESPRESSA DALLE PAROLE " SENZA IMPEGNARE LA DISCUSSIONE NEL MERITO ". L' INOSSERVANZA DEL TERMINE IMPLICA LA DECADENZA DALLO STESSO DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, CIOE DALLA FACOLTA DI SOTTOPORRE ALLA CORTE, PER L' ESAME NEL MERITO, I FATTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEL RICORSO .

L' AZIONE, DIRETTA IN APPARENZA CONTRO LA NOTA 18 FEBBRAIO 1965 CHE CONTIENE IL COMPUTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA, E INTESA, IN REALTA, ALLA REVISIONE DELL' INQUADRAMENTO DEL RICORRENTE AL 1 ) GENNAIO 1962, QUALE RISULTA DAL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA 70-63 DEL 7 LUGLIO 1964 . A TALE SCOPO IL RICORRENTE INVOCA DETERMINATI PASSI DELLA MOTIVAZIONE DI DETTA SENTENZA .

A NORMA DELL' ARTICOLO 91, N . 2, DELLO STATUTO DEL PERSONALE, I RICORSI GIURISDIZIONALI VANNO PROPOSTI ENTRO TRE MESI DALLA NOTIFICA DELL' ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO . IL 21 LUGLIO 1964, IL RICORRENTE HA RICEVUTO DALL' AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE UN CALCOLO PARTICOLAREGGIATO DELLE SOMME ALLE QUALI EGLI AVEVA DIRITTO, SIA PER IL PASSATO SIA PER L' AVVENIRE, IN BASE ALLA SENTENZA 70-63; QUESTO CONTEGGIO PERMETTEVA DI CONOSCERE CHIARAMENTE LE CONSEGUENZE CHE L' AMMINISTRAZIONE AVEVA TRATTO DALLA SENTENZA . IL RICORRENTE, SE NON ERA D' ACCORDO SU TALI CONSEGUENZE, DISPONEVA DI UN TERMINE DI TRE MESI PER PROPORRE, A TUTELA DEI SUOI DIRITTI, UN RECLAMO AMMINISTRATIVO O UN RICORSO GIURISDIZIONALE .

IL RICORRENTE HA REAGITO SOLO IL 9 DICEMBRE 1964, INVIANDO AL PRESIDENTE DELLA CORTE UNA LETTERA NELLA QUALE D' ALTRONDE PRECISAVA NON TRATTARSI DI UN RECLAMO AMMINISTRATIVO . PER QUESTO FATTO, EGLI E DECADUTO DAL DIRITTO DI PROPORRE UN RICORSO GIURISDIZIONALE RIGUARDANTE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA 70-63 E LE RELATIVE CONSEGUENZE .

SI DEVE OSSERVARE, INOLTRE, CHE LA NOTA DEL 18 FEBBRAIO 1965, CONTENENTE IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA DEL RICORRENTE, E UN ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO DEL PROSPETTO 21 LUGLIO 1964 E NON PUO' FAR RIVIVERE UN DIRITTO D' IMPUGNAZIONE GIA ESTINTO . DETTA NOTA HA INFATTI COME UNICO SCOPO QUELLO DI PRECISARE, DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE, I DIRITTI DI PENSIONE IN BASE ALLA SENTENZA 70-63 ED ALL' APPLICAZIONE FATTANE NEL CONTEGGIO DEL 21 LUGLIO 1964 .

DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL RICORSO 20-65 E IRRICEVIBILE PERCHE PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DALL' ARTICOLO 91, N . 2, DELLO STATUTO DEL PERSONALE .

Decisione relativa alle spese


IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE VA CONDANNATO ALLE SPESE .

A NORMA DELL' ARTICOLO 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROPOSTE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO TUTTAVIA A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO 20-65 E IRRICEVIBILE;

2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .

In alto