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Documento 61962CJ0002

    Sentenza della Corte del 14 dicembre 1962.
    Commissione della Comunità economica europea contro il Granducato del Lussemburgo ed il Regno del Belgio.
    Cause riunite 2 e 3-62.

    edizione italiana 1962 00793

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1962:45

    61962J0002

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1962. - COMMISSIONE DELLA CEE CONTRO IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ED IL REGNO DEL BELGIO. - CAUSE RIUNITE 2 E 3/62.

    raccolta della giurisprudenza
    edizione francese pagina 00813
    edizione olandese pagina 00853
    edizione tedesca pagina 00869
    edizione italiana pagina 00793
    edizione speciale inglese pagina 00425
    edizione speciale danese pagina 00339
    edizione speciale greca pagina 00799
    edizione speciale portoghese pagina 00147
    edizione speciale spagnola pagina 00277
    edizione speciale svedese pagina 00133
    edizione speciale finlandese pagina 00133


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . PROCEDURA - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE - TRASGRESSIONE - POTERI DELLA COMMISSIONE - PROCEDIMENTO PER OTTENERE UNA DEROGA - NON HA EFFETTO SULL' ESERCIZIO DI DETTI POTERI

    ( TRATTATO CEE ARTT . 169 E 226 )

    2 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE - TRASGRESSIONE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI DEROGA - EFFETTI

    3 . DAZI DOGANALI - SOPPRESSIONE - DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE TASSE - RIGIDA APPLICAZIONE DI TALE DIVIETO

    ( TRATTATO CEE ARTT . 9 E 12 )

    4 . DAZI DOGANALI - SOPPRESSIONE - TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE - CONCETTO

    ( TRATTATO CEE ARTT . 9 E 12 )

    5 . POLITICA DELLA CEE - NORME COMUNI - DISPOSIZIONI FISCALI - IMPOSIZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 95 CEE - PORTATA DI DETTO ARTICOLO

    6 . MERCATO COMUNE - PROCEDIMENTI COMUNITARI - DEVONO EVITARSI DECISIONI UNILATERALI

    Massima


    1 . I PROCEDIMENTI DI DEROGA, COME QUELLI PREVISTI DALL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO CEE, IL CUI ESITO DIPENDE DALL' APPREZZAMENTO DELLA COMMISSIONE, HANNO NATURA ED EFFETTI DISTINTI DAL PROCEDIMENTO COMUNITARIO CUI LA COMMISSIONE PUO' AVER RICORSO IN FORZA DELL' ARTICOLO 169 E NON POSSONO QUINDI IMPEDIRE A QUEST' ULTIMA DI AGIRE .

    2 . UNA DOMANDA DI DEROGA ALLE NORME GENERALI DEL TRATTATO NON PUO' RENDERE LECITI DEI PROVVEDIMENTI UNILATERALI CHE CONTRASTINO CON LE NORME STESSE NE, DI CONSEGUENZA, LEGITTIMARE A POSTERIORI LA PREGRESSA TRASGRESSIONE .

    3 . LA CHIAREZZA, LA PRECISIONE E L' AMPIEZZA SENZA RISERVE DEGLI ARTICOLI 9 E 12, IL LORO SPIRITO ED IL SISTEMA DEL TRATTATO DIMOSTRANO CHE LA PROIBIZIONE DI INTRODURRE NUOVI DAZI DOGANALI, CONNESSA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, E UNA NORMA FONDAMENTALE E CHE PERTANTO QUALSIASI EVENTUALE ECCEZIONE, DA INTERPRETARSI DEL RESTO IN SENSO RESTRITTIVO, DEV' ESSERE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA .

    4 . AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 12 LA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE PUO' ESSERE CONSIDERATA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA, COME UN DIRITTO IMPOSTO UNILATERALMENTE, SIA ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE, SIA IN UN SUCCESSIVO MOMENTO E CHE, COLPENDO SPECIALMENTE UNA MERCE IMPORTATA DA UN PAESE MEMBRO AD ESCLUSIONE DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE, PRODUCA IL RISULTATO DI ALTERARNE IL PREZZO E DI INCIDERE COSI' SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALLA STESSA STREGUA DI UN DAZIO DOGANALE . COSI' CONFIGURATA, LUNGI DAL COSTITUIRE UN' ECCEZIONE AL GENERALE DIVIETO RELATIVO AI DAZI DOGANALI, ESSA VA AL CONTRARIO CONSIDERATA COME IL NECESSARIO COMPLEMENTO DI QUESTO, DESTINATO A GARANTIRNE L' EFFICACIA .

    DETTA ESPRESSIONE, IN QUANTO APPARE INVARIABILMENTE ACCANTO A QUELLA DI " DAZI DOGANALI " RENDE MANIFESTO L' INTENTO DI PROIBIRE NON SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CHE HANNO ANCHE FORMALMENTE CARATTERE DOGANALE, MA ANCHE TUTTI QUELLI CHE, PUR DIVERSAMENTE DENOMINATI, OVVERO POSTI IN VIGORE DA ALTRI ORGANI, FINIREBBERO PER AVERE GLI STESSI EFFETTI DISCRIMINATORI O PROTETTIVI CHE HANNO I DAZI DOGANALI .

    5 . L' ARTICOLO 95, 1 ) COMMA, TOLLERA IMPLICITAMENTE LE " IMPOSIZIONI " SU UNA MERCE IMPORTATA MA ESCLUSIVAMENTE E RESTRITTIVAMENTE NELLA STESSA MISURA IN CUI ESSE COLPISCONO I CORRISPONDENTI PRODOTTI NAZIONALI . L' AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO NON PUO' ESSERE ESTESO AL PUNTO DA RENDERE POSSIBILE LA COMPENSAZIONE FRA UN ONERE FISCALE DESTINATO A COLPIRE UN PRODOTTO IMPORTATO ED UN ONERE DI DIVERSA NATURA, ECONOMICO AD ESEMPIO, CHE GRAVI SUL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE .

    6 . PER RISOLVERE LE DIFFICOLTA CHE POSSONO SORGERE IN UN DETERMINATO SETTORE ECONOMICO, GLI STATI MEMBRI HANNO INSERITO NEL TRATTATO APPOSITE PROCEDURE ATTE AD IMPEDIRE L' AZIONE UNILATERALE DEI SINGOLI GOVERNI .

    Parti


    NELLE CAUSE RIUNITE 2 E 3-62, PROMOSSE DALLA

    COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

    - RAPPRESENTATA DAL DOTT . HUBERT EHRING, CONSULENTE GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, IN QUALITA DI AGENTE, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL DOTT . HENRI MANZANARES, SEGRETARIO DEL SERVIZIO GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, PLACE DE METZ 2, RICORRENTE

    CONTRO

    1 ) IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ( CAUSA 2-62 )

    - RAPPRESENTATO DAL DOTT . JEAN RETTEL, VICE-CONSULENTE GIURIDICO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IN QUALITA DI AGENTE, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, RUE NOTRE-DAME 5,

    2 ) IL REGNO DEL BELGIO ( CAUSA 3-62 )

    - RAPPRESENTATO DAL VICE-PRIMO MINISTRO, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, IL QUALE HA DESIGNATO COME AGENTE IL DOTT . JACQUES KARELLE, DIRETTORE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMERCIO ESTERO,

    - ASSISTITO DALL' AVV . MARCEL VERSCHELDEN, DEL FORO DI BRUXELLES, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA DEL BELGIO, BOULEVARD DU PRINCE HENRI 9, CONVENUTI

    Oggetto della causa


    CAUSE AVENTI PER OGGETTO :

    LA DICHIARAZIONE CHE SONO ILLEGITTIME, PER ESSERE STATE DISPOSTE SUCCESSIVAMENTE AL 1 ) GENNAIO 1958 :

    1 ) LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE IMPOSTO NEL BELGIO E NEL LUSSEMBURGO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE D' IMPORTAZIONE PER IL PAN PEPATO ( PAIN D' EPICE ),

    2 ) L' ESTENSIONE DI TALE DIRITTO AI PRODOTTI ANALOGHI AL PAN PEPATO DI CUI ALLA VOCE 19-08 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE,

    Motivazione della sentenza


    SULLA RICEVIBILITA

    I CONVENUTI ECCEPISCONO L' IRRICEVIBILITA DEI RICORSI ED A SOSTEGNO DELL' ECCEZIONE ASSUMONO CHE LA COMMISSIONE HA RESO IMPOSSIBILE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CUI E CAUSA COLL' ESIGERE ABUSIVAMENTE LA SOSPENSIONE DEI CRITICATI PROVVEDIMENTI PRIMA DI PRONUNCIARSI SULLE DOMANDE DI DEROGA DA ESSI PRESENTATE A NORMA DELL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO E DEL REGOLAMENTO ADOTTATO IL 4 APRILE 1962 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN FORZA DELL' ARTICOLO 235 . LA COMMISSIONE, NON AVENDO PROVVEDUTO D' URGENZA SU TALI DOMANDE - COME SAREBBE STATO SUO DOVERE - ED ESSENDO INOLTRE INCORSA IN " ABUSO DI POTERE ED ECCESSO DI SCRUPOLI GIURIDICI " NON AVREBBE PIU VESTE PER AGIRE CONTRO I CONVENUTI PER VIOLAZIONE DEL TRATTATO .

    LA CORTE OSSERVA CHE, A NORMA DELL' ARTICOLO 155, LA COMMISSIONE E TENUTA A VIGILARE SULL' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E NON PUO' QUINDI ESSERE PRIVATA DEL POTERE FONDAMENTALE, ATTRIBUITOLE DALL' ARTICOLO 169, DI GARANTIRNE L' OSSERVANZA . SE, MEDIANTE UNA DOMANDA DI DISPENSA, FOSSE POSSIBILE ELUDERE L' ARTICOLO 169, QUESTO PERDEREBBE OGNI EFFICACIA .

    LA DOMANDA DI DEROGA ALLE NORME GENERALI DEL TRATTATO - CHE NELLA SPECIE FU PER DI PIU MOLTO TARDIVAMENTE PRESENTATA - NON PUO' RENDERE LECITI DEI PROVVEDIMENTI UNILATERALI CHE CONTRASTINO CON LE NORME STESSE, NE, DI CONSEGUENZA, LEGITTIMARE A POSTERIORI LA PREGRESSA TRASGRESSIONE .

    I PROCEDIMENTI DI DEROGA DI CUI CI SI E VALSI NEL PRESENTE CASO ED IL CUI ESITO DIPENDEVA DALL' APPREZZAMENTO DELLA COMMISSIONE, HANNO NATURA ED EFFETTI DISTINTI DAL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE CUI LA COMMISSIONE PUO' AVERE RICORSO IN FORZA DELL' ARTICOLO 169, E NON POSSONO QUINDI IMPEDIRE QUEST' ULTIMA DI AGIRE .

    LA CORTE RITIENE CHE NON E NECESSARIO STABILIRE SE UN EVENTUALE ABUSO DI DIRITTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE POSSA PRIVARLA DI TUTTE LE FACOLTA ATTRIBUITELE DALL' ARTICOLO 169, ESSENDO SUFFICIENTE LA CONSTATAZIONE CHE, NELLA SPECIE, LE PARTI NON HANNO PROVATO, NE OFFERTO DI PROVARE, L' ASSERITO ABUSO . NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE E INOLTRE EMERSO CHE I CONVENUTI HANNO OMESSO DI FORNIRE ALLA COMMISSIONE GLI ELEMENTI CHE LE SAREBBERO STATI NECESSARI PER PRONUNCIARSI SULLE LORO DOMANDE . SE CIO' NON BASTASSE, L' EVENTUALE ILLECITO DELLA COMMISSIONE, CHE PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI UN' AUTONOMA IMPUGNATIVA, NON PUO' IN ALCUN MODO INFLUIRE SUL RICORSO PER VIOLAZIONE DEL TRATTATO, DIRETTO CONTRO PROVVEDIMENTI TUTTORA IN VIGORE E DI CUI LA CORTE E TENUTA A SINDACARE LA LEGITTIMITA . I RICORSI VANNO PERTANTO DICHIARATI RICEVIBILI .

    NEL MERITO

    LA RICORRENTE HA CHIESTO CHE SIANO DICHIARATE ILLEGITTIME, SIA LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE PER L' IMPORTAZIONE DEL PAN PEPATO INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, SIA L' ESTENSIONE A DETERMINATI PRODOTTI ANALOGHI DI DETTO DIRITTO, CHE ANDREBBE CONSIDERATO COME UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE VIETATA DAGLI ARTICOLI 9 E 12 .

    1 . SULLA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE

    AI SENSI DELL' ARTICOLO 9, LA COMUNITA E FONDATA SU DI UN' UNIONE DOGANALE A SUA VOLTA BASATA SULLA PROIBIZIONE DEI DAZI DOGANALI E DI " QUALSIASI TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE ". A NORMA DELL' ARTICOLO 12 E VIETATO INTRODURRE " NUOVI DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE ... O TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE ", COME PURE AUMENTARE QUELLI GIA IN VIGORE .

    LA COLLOCAZIONE DI QUESTI ARTICOLI ALL' INIZIO DELLA PARTE DEDICATA AI " FONDAMENTI DELLA COMUNITA " - L' ARTICOLO 9 COSTITUENDO ADDIRITTURA L' ESORDIO DEL TITOLO " LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI " E L' ARTICOLO 12 TROVANDOSI AD ESSERE IL PRIMO DELLA SEZIONE INTITOLATA " ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI " - E SUFFICIENTE AD INDICARE LA FUNZIONE FONDAMENTALE DEI DIVIETI IN TAL MODO SANCITI .

    L' IMPORTANZA DI QUESTI DIVIETI E TALE CHE, ONDE EVITARE CHE SIANO ELUSI MERCE QUALCUNO DEGLI SVARIATI ACCORGIMENTI DOGANALI O FISCALI, IL TRATTATO HA INTESO PREVENIRE QUALSIASI POSSIBILITA DI SOTTRARSI ALLA SUA APPLICAZIONE . E' STATO COSI' PRECISATO ( ART . 17 ) CHE I DIVIETI DELL' ARTICOLO 9 AVRANNO EFFETTO ANCHE SE I DAZI DOGANALI HANNO CARATTERE FISCALE . L' ARTICOLO 95, COLLOCATO NELLA PARTE DEL TRATTATO DEDICATA ALLA " POLITICA DELLA COMUNITA " E PIU PRECISAMENTE NEL CAPITOLO RELATIVO ALLE " DISPOSIZIONI FISCALI ", E INTESO AD IMPEDIRE LE SCAPPATOIE CHE POTREBBERO ESSERE OFFERTE DA UN DETERMINATO TRATTAMENTO FISCALE; A TALE SCOPO, SI E GIUNTI A PROIBIRE AGLI STATI, SIA DI TASSARE I PRODOTTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI IN MISURA MAGGIORE DEI PROPRI, SIA DI IMPORRE AGLI STESSI PRODOTTI TRIBUTI INTERNI ATTI A " PROTEGGERE " INDIRETTAMENTE LA PRODUZIONE NAZIONALE . LA CHIAREZZA, LA PRECISIONE E L' AMPIEZZA SENZA RISERVE DEGLI ARTICOLI 9 E 12, IL LORO SPIRITO ED IL SISTEMA DEL TRATTATO MOSTRANO QUINDI CHE LA PROIBIZIONI DI INTRODURRE NUOVI DAZI DOGANALI, CONNESSA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, E UNA NORMA FONDAMENTALE E CHE, PERTANTO, QUALSIASI EVENTUALE ECCEZIONE, DA INTERPRETARSI DEL RESTO IN SENSO RESTRITTIVO, DEV' ESSERE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA .

    LA NOZIONE DI " TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE " A QUELLO DI UN DAZIO DOGANALE, LUNGI DAL COSTITUIRE UN' ECCEZIONE AL GENERALE DIVIETO RELATIVO AI DAZI DOGANALI, VA AL CONTRARIO CONSIDERATA COME IL NECESSARIO COMPLEMENTO DI QUESTO, DESTINATO A GARANTIRNE L' EFFICACIA . QUESTA ESPRESSIONE, CHE APPARE INVARIABILMENTE ACCANTO ALL' ALTRA, " DAZI DOGANALI " RENDE MANIFESTO L' INTENTO DI PROIBIRE, NON SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CHE HANNO ANCHE FORMALMENTE CARATTERE DOGANALE, MA ANCHE TUTTI QUELLI CHE, PUR DIVERSAMENTE DENOMINATI, OVVERO POSTI IN VIGORE DA ALTRI ORGANI, FINIREBBERO PER AVERE GLI STESSI EFFETTI DISCRIMINATORI O PROTETTIVI DEI DAZI DOGANALI .

    PER STABILIRE SE UNA TASSA ABBIA EFFETTO EQUIVALENTE A QUELLO DI UN DAZIO DOGANALE, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLE FINALITA DEL TRATTATO, SOPRATTUTTO A QUELLE ENUNCIATE NELLE PARTI, TITOLI E CAPITOLI IN CUI SI TROVANO GLI ARTICOLI 9 E 12, CIOE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E, IN VIA ANCOR PIU GENERALE, ALL' ARTICOLO 3 LA DOVE ESSO PRESCRIVE DI EVITARE CHE LA CONCORRENZA SIA FALSATA . NON HA QUINDI IMPORTANZA STABILIRE SE RICORRANO TUTTI GLI EFFETTI CHE I DAZI DOGANALI PRODUCONO OPPURE SOLTANTO UNO DI ESSI, NE SE, CONGIUNTAMENTE A TALI EFFETTI, SIANO STATI PERSEGUITI ALTRI SCOPI PRINCIPALI O ACCESSORI, UNA VOLTA ACCERTATO CHE LA TASSA PREGIUDICA IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SUDDETTE FINALITA DEL TRATTATO E CHE ESSA E STATA IMPOSTA, NON GIA IN ESITO AD UN PROCEDIMENTO PREVISTO DAL TRATTATO, BENSI' CON DECISIONE UNILATERALE .

    DA TUTTO QUANTO DETTO FIN QUI EMERGE CHE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 12, LA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE PUO' ESSERE CONSIDERATA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA, COME UN DIRITTO IMPOSTO UNILATERALMENTE, SIA ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE SIA IN UN SUCCESSIVO MOMENTO E CHE, COLPENDO SPECIALMENTE UNA MERCE IMPORTATA DA UN PAESE MEMBRO AD ESCLUSIONE DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE, PRODUCE IL RISULTATO DI ALTERARNE IL PREZZO E DI INCIDERE COSI' SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALLA STESSA STREGUA DI UN DAZIO DOGANALE .

    2 . APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE

    IL DIRITTO SUL PAN PEPATO, ISTITUITO NEL BELGIO CON REGIO DECRETO 16 AGOSTO 1957 E NEL LUSSEMBURGO CON DECRETO GRANDUCALE 20 AGOSTO 1957, E UN " DIRITTO SPECIALE PER L' IMPORTAZIONE ", RISCOSSO ALL' ATTO DEL RILASCIO DELLE LICENZE D' IMPORTAZIONE ". LA LICEITA DI QUESTA TASSA, ISTITUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA FIRMA DEL TRATTATO, MA ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, E FUORI DISCUSSIONE . DISCUTIBILI APPAIONO INVECE GLI AUMENTI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 1 ) GENNAIO 1958, ED ALTRESI' L' ESTENSIONE FATTANE, CON DECRETI DEL 24 E, RISPETTIVAMENTE, DEL 27 FEBBRAIO 1960, AI PRODOTTI ANALOGHI AL PAN PEPATO DI CUI ALLA VOCE 19.08 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .

    LA CORTE RITIENE CHE, ESSENDO STATI DECISI UNILATERALMENTE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, QUESTI AUMENTI DEL " DIRITTO SPECIALE " RISCOSSO ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI E GRAVANTE SUI PRODOTTI STESSI UNICAMENTE A CAUSA DELLA LORO IMPORTAZIONE, FANNO PRESUMERE L' ESISTENZA DI UNA DISCRIMINAZIONE E DI UNA PROTEZIONE, TANTO L' UNA QUANTO L' ALTRA IN CONTRASTO COL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, IL QUALE DIVERREBBE DEL TUTTO INOPERANTE IN CASO DI GENERALIZZAZIONE DI PRATICHE SIFFATTE .

    I CONVENUTI CONTRASTANO DETTA PRESUNZIONE ASSUMENDO CHE L' ARTICOLO 95, 1 ) COMMA DEL TRATTATO, PERMETTE DI ISTITUIRE TASSE DI TAL GENERE QUALORA COSTITUISCANO LA CONTROPARTITA DI ONERI INTERNI IMPOSTI ALLA PRODUZIONE NAZIONALE PER RAGIONI DI POLITICA ECONOMICA, CIOE IN UN CAMPO IN CUI GLI STATI HANNO CONSERVATO LA LORO PIENA SOVRANITA . ESSI SOSTENGONO CHE IL DIRITTO DI CUI E CAUSA NON E CHE IL COROLLARIO DEL PREZZO DI SOSTEGNO PER LA SEGALE DI PRODUZIONE NAZIONALE, ISTITUITO IN CONFORMITA ALLE DEROGHE PREVISTE DAL TRATTATO IN MATERIA DI AGRICOLTURA .

    LA CORTE RILEVA CHE L' ARTICOLO 95, COL QUALE HA INIZIO IL CAPITOLO II DELLA TERZA PARTE DEL TRATTATO, DEDICATA ALLE " DISPOSIZIONI FISCALI ", NON PUO' ESSERE APPLICATO A QUALSIVOGLIA GENERE DI ONERI . NELLA SPECIE, IL DIRITTO DI CUI E CAUSA NON PUO' VENIR CONSIDERATO, NE PER LA FORMA, NE PER LO SCOPO ECONOMICO DICHIARATO, ALLA STREGUA DI UN ONERE FISCALE RICONDUCIBILE SOTTO IL DISPOSTO DELL' ARTICOLO 95 . OLTRACCIO', L' AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTO ARTICOLO NON PUO' ESSERE ESTESO AL PUNTO DA RENDERE IN OGNI CASO POSSIBILE LA COMPENSAZIONE FRA UN ONERE FISCALE DESTINATO A COLPIRE UN PRODOTTO IMPORTATO ED UN ONERE DI DIVERSA NATURA, ECONOMICO AD ESEMPIO, GRAVANTE SUL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE .

    QUALORA SI AMMETTESSE UNA COMPENSAZIONE SIFFATTA, CIASCUNO STATO POTREBBE, IN FORZA DELLA PROPRIA SOVRANITA INTERNA, COMPENSARE IN TAL GUISA GLI ONERI PIU DISPARATI GRAVANTI SU QUALSIVOGLIA PRODOTTO, IL CHE INFERIREBBE UN COLPO MORTALE AI PRINCIPI DEL TRATTATO . L' ARTICOLO 95, 1 ) COMMA, TOLLERA IMPLICITAMENTE LE " IMPOSIZIONI " SU DI UNA MERCE IMPORTATA ESCLUSIVAMENTE E RESTRITTIVAMENTE NELLA STESSA MISURA IN CUI ESSE COLPISCONO I CORRISPONDENTI PRODOTTI NAZIONALI .

    SE CIO' NON BASTASSE, LA CORTE RILEVA ANCORA CHE LA TASSA DI CUI TRATTASI HA LO SCOPO DI PEREQUARE NON GIA GLI ONERI CHE COLPISCONO I PRODOTTI NAZIONALI IN MISURA DISEGUALE RISPETTO A QUELLI IMPORTATI, BENSI' GLI STESSI PREZZI DEI PRODOTTI . I CONVENUTI HANNO INFATTI AMMESSO CHE LA TASSA DI CUI E CAUSA ERA INTESA A " RENDERE IL PREZZO DEL PRODOTTO ESTERO EQUIVALENTE A QUELLO DEL PRODOTTO BELGA " ( CONTRORICORSO, PAG . 19 ); ESSI HANNO ANZI ESPRESSO DEI DUBBI CHE SIA " COMPATIBILE " CON IL SISTEMA DEL TRATTATO IL FATTO CHE, NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE, I PRODUTTORI DI UN PAESE SIANO IN GRADO DI PROCURARSI LA MATERIA PRIMA A CONDIZIONI PIU VANTAGGIOSE DEI PRODUTTORI DI UN ALTRO STATO MEMBRO " ( CONTROREPLICA, PAG . 29 ). QUESTO ASSUNTO E IN CONTRASTO COL PRINCIPIO PER IL QUALE L' AZIONE DELLA COMUNITA IMPORTA L' INSTAURAZIONE DI UN REGIME ATTO A GARANTIRE CHE LA CONCORRENZA NON SIA FALSATA NEL MERCATO COMUNE ( ART . 3, F ). QUALORA FOSSE ACCOLTA LA TESI DEI CONVENUTI SI GIUNGEREBBE INEVITABILMENTE AD UN RISULTATO ASSURDO IN QUANTO DIAMETRALMENTE OPPOSTO A QUELLO CUI MIRA IL TRATTATO .

    L' ARTICOLO 38, N . 2, MOSTRA CHE LE DEROGHE, AMMESSE NEL SETTORE AGRICOLO, ALLE NORME STABILITE PER L' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE, COSTITUISCONO DISPOSIZIONI ECCEZIONALI DA INTERPRETARSI IN SENSO RESTRITTIVO . NON E PERCIO' POSSIBILE ESTENDERNE L' AMBITO DI APPLICAZIONE, A PENA DI TRASFORMARE L' ECCEZIONE IN REGOLA E DI RENDERE IL TRATTATO INAPPLICABILE A GRAN PARTE DEI PRODOTTI TRASFORMATI . L' ELENCO DI CUI ALL' ALLEGATO II DEV' ESSERE QUINDI CONSIDERATO COME LIMITATIVO, IL CHE E CONFERMATO DALLA SECONDA FRASE DELL' ARTICOLO 38, N . 3 .

    IL PAN PEPATO NON FIGURA TRA I PRODOTTI ELENCATI NELL' ALLEGATO II, NE E STATO AGGIUNTO ALL' ELENCO PER LA VIA INDICATA DALL' ARTICOLO 38, N . 3 . PER RISOLVERE LE DIFFICOLTA CHE POSSONO SORGERE IN UN DETERMINATO SETTORE ECONOMICO, GLI STATI MEMBRI HANNO INSERITO NEL TRATTATO APPOSITE PROCEDURE ATTE AD IMPEDIRE L' AZIONE UNILATERALE DEI SINGOLI GOVERNI; NELLA SPECIE, L' AUMENTO E L' ESTENSIONE DEL DIRITTO IN CONTESTAZIONE SONO STATI INVECE DECISI UNILATERALMENTE .

    TUTTO QUANTO PRECEDE CONFERMA LA PRESUNZIONE, RILEVATA A CARICO DEI CONVENUTI, CHE SI TRATTI DI DISCRIMINAZIONE E DI PROTEZIONE .

    LA CORTE OSSERVA ANCORA CHE FINO ALL' 8 NOVEMBRE 1962, DATA ALLA QUALE I CONVENUTI HANNO PRESENTATO L' ISTANZA DI RIAPERTURA DELLA DISCUSSIONE, ESSI NON HANNO CONTESTATO CHE DALLA LORO POLITICA ECONOMICA " DERIVI INDIRETTAMENTE UNA PROTEZIONE " ( DEDUZIONI ORALI DEL GOVERNO BELGA, PAG . 21 ), PUR COSTITUENDO QUESTA, A LORO AVVISO, SOLTANTO UN EFFETTO ACCESSORIO, NON GIA L' EFFETTO PECULIARE DEL DIRITTO IN CONTESTAZIONE . E' VERO CHE NELL' ISTANZA DELL' 8 NOVEMBRE 1962 SI CONTRADDICE A QUESTA AFFERMAZIONE, MA SI AMMETTE CHE I DIRITTI SPECIALI DI CUI TRATTASI " OSTACOLINO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ". NELLA SUA NOTA DEL 27 NOVEMBRE 1961, INFINE, IL GOVERNO BELGA CHE NELLA CONTROREPLICA ( PAG . 13 ) FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVER DATO " CAUSA AL PROTRARSI DELLA TRASGRESSIONE CUI IL CONVENUTO AVEVA MANIFESTATO DI VOLER PORRE FINE ", NON HA NEGATO CHE " I PROCEDIMENTI UNILATERALI SIANO CRITICABILI ".

    DAL COMPLESSO DI QUESTE CONSIDERAZIONI RISULTA CHE, L' AUMENTO E L' ESTENSIONE DEL " DIRITTO SPECIALE PER L' IMPORTAZIONE " DEL PAN PEPATO, ATTUATI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO SUCCESSIVAMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, PRESENTANO TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE, CONTEMPLATA NEGLI ARTICOLI 9 E 12 . SI DEVE PERTANTO RITENERE CHE I PROVVEDIMENTI DI AUMENTO E DI ESTENSIONE DI DETTO DIRITTO, ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE AL 1 ) GENNAIO 1958, COSTITUISCONO VIOLAZIONI DEL TRATTATO .

    Decisione relativa alle spese


    A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, I CONVENUTI, ESSENDO RIMASTI SOCCOMBENTI SU TUTTI I MOTIVI PROPOSTI, DOVRANNO SOPPORTARE LE SPESE DEL GIUDIZIO .

    Dispositivo


    LA CORTE

    DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

    1 ) I RICORSI 2 E 3-62, PROPOSTI DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, DIRETTI CONTRO IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ED IL REGNO DEL BELGIO, SONO RICEVIBILI E FONDATI .

    2 ) GLI AUMENTI, ATTUATI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO, DEL DIRITTO SPECIALE RISCOSSO ALL' ATTO DEL RILASCIO DELLE LICENZE D' IMPORTAZIONE PER IL PAN PEPATO ED ALTRESI' L' ESTENSIONE DI TALE DIRITTO AGLI ANALOGHI PRODOTTI DI CUI ALLA VOCE 19.08 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ENTRAMBI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 1 ) GENNAIO 1958, CONTRAVVENGONO AL TRATTATO .

    3 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEI CONVENUTI .

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