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Document 32023R0054
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/54 of 4 January 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/652 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione del 4 gennaio 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione del 4 gennaio 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/22
GU L 3 del 5.1.2023, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32022R0652 | sostituzione | allegato | 06/01/2023 |
5.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 3/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/54 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2023
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’utilizzo dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi è stato autorizzato per determinate specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione (2). |
(2) |
È noto che l’estratto di arancio amaro contiene tra il 10 e il 20 % di neoesperidina, come specificato nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652. |
(3) |
L’errata presunzione che esista una relazione tra la neoesperidina, identificata con il numero CAS 13241-33-3, e la neoesperidina diidrocalcone, identificata con il numero CAS 20702-77-6, che ha un nome simile, ma è una sostanza distinta, ha portato a vietare erroneamente l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone in base all’allegato, colonna «Altre disposizioni», punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652. |
(4) |
Il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 23 giugno 2021 sulla sicurezza dell’estratto di arancio amaro (3) non menziona alcun rischio per quanto riguarda l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone. |
(5) |
È pertanto necessario rettificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 sopprimendo il punto 3 della colonna «Altre disposizioni» di tale allegato. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tale regolamento di esecuzione. |
(6) |
Al fine di evitare perturbazioni all’immissione sul mercato dell’additivo per mangimi dovute all’errore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/652, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74).
(3) EFSA Journal 2021; 19(7):6709.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b136-ex |
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Estratto di arancio amaro |
Composizione dell’additivo Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L., quale definito dal Consiglio d’Europa (1) . Flavonoidi: 45-55 %, di cui:
metossi-5-psoralene (noto anche come bergaptene): ≤ 0,03 % (-)-sinefrina: ≤ 1 % Numero CoE: 136 Metodo di analisi (2) Per la quantificazione della naringina (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:
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Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli Bovini da ingrasso Ovini/caprini Equini Conigli Salmonidi Pesci ornamentali Cani Gatti |
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11 maggio 2032 |
(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»