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Document 32022R2299

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

C/2022/8251

GU L 306 del 25.11.2022, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2299/oj

25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2299 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione piani nazionali integrati per l’energia e il clima che coprano un periodo di dieci anni e stilati secondo un approccio in due fasi, stabilendo anzitutto gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per tutt’e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia e pianificando poi le politiche e misure per conseguirli. Gli Stati membri dovevano presentare i primi piani nazionali integrati definitivi per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019.

(2)

In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, a cadenza biennale ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima riguardanti tutt’e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia.

(3)

Le relazioni intermedie biennali sono fonti di informazioni fondamentali cui la Commissione attinge per valutare, a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, i progressi compiuti sia a livello unionale per perseguire i traguardi e gli obiettivi dell’Unione dell’energia, sia da ciascuno Stato membro per conseguire i suoi obiettivi, traguardi e contributi e per attuare le politiche e le misure indicate nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

(4)

In applicazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro è tenuto a presentare l’aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima ogni dieci anni, a metà dell’attuazione dei piani medesimi. Per il periodo 2021-2030 lo Stato membro deve presentare una proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima entro il 30 giugno 2023 e il piano aggiornato definitivo entro il 30 giugno 2024.

(5)

La struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie di cui al presente regolamento dovrebbero assicurare la presentazione strutturata di relazioni complete, riprendendo sia gli elementi stabiliti nel presente regolamento per i piani nazionali integrati per l’energia e il clima sia le informazioni di cui agli articoli 17 e da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 ed evitando inutili oneri amministrativi.

(6)

Lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l’energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali. Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo 2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori.

(7)

È opportuno che lo Stato membro comunichi separatamente i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia.

(8)

Dato che le dimensioni dell’Unione dell’energia sono interdipendenti, le politiche e le misure possono essere attinenti a più di un obiettivo, traguardo e contributo nazionale stabilito nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. A fini di coerenza, per comunicare in merito al finanziamento e all’attuazione delle suddette politiche e misure, così come al loro impatto quantitativo sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici, lo Stato membro dovrebbe riferirsi, secondo il caso, a politiche e misure singole o a gruppi di politiche e misure.

(9)

Conformemente al contenuto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, è opportuno disporre che lo Stato membro comunichi altre informazioni pertinenti incluse nel piano nazionale in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

(10)

In applicazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione comunicazioni integrate sulle politiche e sulle misure in materia di gas a effetto serra e sulle proiezioni. Presentando le comunicazioni, lo Stato membro adempie all’obbligo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile, quantificarne l’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

(11)

In applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni anno lo Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione i dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull’inventario nazionale. Presentando i dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull’inventario nazionale, entro le date prestabilite, lo Stato membro adempie all’obbligo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. La relazione definitiva presentata in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 è presa in considerazione anche ai fini della comunicazione dei progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, tenuto conto dei risultati dei controlli iniziali di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

(12)

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere le relazioni tramite il punto di accesso unico della Commissione avvalendosi dei sistemi di comunicazione collegati istituiti nella piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

(13)

Nell’ottica di una maggiore efficienza, le informazioni che lo Stato membro deve comunicare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima e che sono già state trasmesse attraverso altri flussi di comunicazione nel settore dell’energia, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, saranno già precompilate dalla Commissione, nella misura del possibile, sulla base dei dati disponibili.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Unione dell’energia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«obbligatorio se applicabile»: elemento di informazione delle due seguenti categorie che lo Stato membro è tenuto a presentare:

a)

informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia fissati o le abbia adottate;

b)

informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l’abbia formulata;

2)

«obbligatorio se disponibile»: elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione intermedia biennale.

CAPO II

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SU OBIETTIVI, TRAGUARDI E CONTRIBUTI NAZIONALI

Articolo 2

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»

1.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), utilizzando i formati riportati nell’allegato I del presente regolamento.

La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

2.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2, e all’articolo 20, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro comunica le informazioni sull’adattamento di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all’articolo 4, lettera c), e all’articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 5

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell’energia»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell’energia» di cui all’articolo 4, lettera d), e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 6

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «ricerca, innovazione e competitività»

1.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «ricerca, innovazione e competitività» di cui all’articolo 4, lettera e), e all’articolo 25, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VII del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all’articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VIII del presente regolamento.

CAPO III

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SU POLITICHE E MISURE

Articolo 7

Comunicazione di informazioni su politiche e misure nazionali

1.   Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per attuare le politiche e misure nazionali e, se del caso, comunica le (o i gruppi di) politiche e misure nuove o aggiornate di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), e agli articoli da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IX del presente regolamento.

2.   La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento. Lo Stato membro integra le comunicazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 con le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

3.   Per comunicare le informazioni sulle politiche e sulle misure nuove di cui all’articolo 21, lettera b), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro utilizza, in aggiunta, i formati riportati nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 8

Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all’allegato IX, parte 2, lettere da b) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato XI del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazione in conformità dell’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE

1.   Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dell’amministrazione centrale dello Stato membro o da essa occupati di cui all’allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato XII, tabella 1, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dell’amministrazione centrale o da essa occupati di cui all’allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato XII, tabella 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Comunicazione dei progressi compiuti riguardo al finanziamento

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per finanziare le politiche e misure, o i gruppi di politiche e misure, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 20, lettera b), punto 3, all’articolo 21, lettera b), punto 7, all’articolo 22, lettera g), all’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), e all’articolo 25, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 e comunicate conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, compreso un riesame degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali, utilizzando i formati riportati nell’allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 11

Comunicazione dell’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici

Per comunicare l’impatto quantificato delle politiche e delle misure, o dei gruppi di politiche e misure, sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici oggetto delle comunicazioni a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro utilizza i formati riportati nell’allegato XIV.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e alle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1999 relative all’eliminazione graduale delle sovvenzioni all’energia, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, utilizzando i formati riportati nell’allegato XV del presente regolamento.

CAPO IV

ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 13

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all’energia da fonti rinnovabili

Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all’allegato IX, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1999 riguardo all’energia da fonti rinnovabili utilizzando i formati riportati nell’allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 14

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all’efficienza energetica

Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all’allegato IX, parte 2, lettere e), f) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta

1.   Se è d’applicazione l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica:

a)

le informazioni sui progressi verso l’obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XVIII del presente regolamento;

b)

le informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 1, del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabelle 2 e 3.

3.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 4.

4.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sul modo in cui l’attuazione del proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, anche attraverso la promozione dei diritti umani e della parità di genere, e affronta i diversi livelli di povertà energetica, utilizzando i formati riportati nell’allegato XX.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni sull’attuazione della cooperazione regionale

Lo Stato membro comunica le informazioni sull’attuazione della cooperazione regionale di cui all’articolo 12, all’articolo 20, lettera b), punto 2, all’articolo 21, lettera b), punto 6, all’articolo 22, lettera f), all’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 25, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999 nel contesto dell’attuazione degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi e delle politiche e misure di cui ai capi II e III del presente regolamento utilizzando i formati riportati nell’allegato XXI del medesimo.

Articolo 17

Comunicazione di informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999

Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XXII del presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell’allegato XXII.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni sul dialogo multilivello sul clima e sull’energia di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nell’avvio del dialogo di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato XXIII del presente regolamento.

CAPO V

PROCEDURE DI TRASMISSIONE

Articolo 19

Trasmissione delle relazioni

Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in applicazione del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)


ALLEGATO I

DECARBONIZZAZIONE: EMISSIONI E ASSORBIMENTI DI GAS A EFFETTO SERRA

Tabella 1

Progressi nazionali attuali e proiezioni riguardo ai traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in prospettiva della neutralità climatica

Elemento

Identificativo (1)

Specifica

Ambito di applicazione  (2)

Unità

GWP (3)

Anno

Anno-obiettivo per la neutralità climatica

Emissioni indirette di CO2 incluse? (Sì/No) (11)

X-3  (10)

X-2

2030

2040

2050

Neutralità climatica (4)

A1

Obbl. se appl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo degli assorbimenti (5)

A2

Obbl. se appl.

 

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo nazionale gas serra -

per il 2030 e oltre, se disponibile, e tappe indicative per il 2040 e il 2050

B

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi  (6)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

C

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (6)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

D

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (6)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni storiche

E

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (7)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

F

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (7)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

G

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (7)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario con misure esistenti articolo 18

H

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

I

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

J

Obbl. se appl.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Scenario con misure aggiuntive articolo 18

K

Obbl. se disp.

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

L

Obbl. se disp.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Obbl.

Obbl. se disp.

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (8)

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressi attuali (X-3):

differenza tra i dati storici e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra

N1

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

O1

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

P1

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Progressi attuali (X-2):

differenza tra i dati storici e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra

N2

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

O2

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

P2

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni:

differenza tra lo scenario con misure esistenti e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra

Q

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

R

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

S

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni:

differenza tra lo scenario con misure aggiuntive e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra

T

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

U

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Fac.

Non pertinente

Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi

Percentuale  (9)

5a RV

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note


Tabella 2

Progressi attuali e proiezioni riguardo ai limiti nazionali annuali vincolanti in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 comunicati in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999

Elemento

Identificativo

Specifica

Unità

GWP (12)

Anno

X-3 (20)

X-2

t

t+5

t+10

Assegnazione annuale di emissioni (AEA) (13)

A

Obbl.

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi negli anni X-3 e X-2 (14)

B

Obbl.

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario con misure esistenti (15)

C

Obbl.

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario con misure aggiuntive (15)

D

Obbl. se disp.

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario senza misure (15)

E

Obbl. se disp.

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Progressi attuali:

differenza tra AEA ed emissioni totali comunicate settore Condivisione degli sforzi negli anni X-3 e X-2 (16)

F

Non pertinente

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Proiezioni:

differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario con misure esistenti (17)

G

Non pertinente

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Proiezioni: differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario con misure aggiuntive (18)

H

Non pertinente

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Proiezioni:

differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario senza misure (19)

I

Non pertinente

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note


Tabella 3

Progressi attuali e proiezioni riguardo agli impegni in applicazione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) comunicati in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999

Elemento

Identificativo

Specifica

Descrizione

Unità

GWP  (21)

Anno

X-3  (25)

X-2

t

t+5

t+10

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF)  (22)

A

Obbl.

 

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nello scenario con misure esistenti  (23)

B

Obbl.

 

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nello scenario con misure aggiuntive  (23)

C

Obbl. se disp.

 

ktCO2e

5a RV

 

 

 

 

 

Impegno LULUCF dichiarato nel PNEC attuale  (24)

D

Obbl. se appl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note


Tabella 4

Progressi attuali e proiezioni riguardo ad altri traguardi e obiettivi nazionali stabiliti per i gas a effetto serra nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, compresi i traguardi settoriali in conformità dell’articolo 4, lettera a), punto 1, punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999

Traguardo/obiettivo nazionale  (27)

Specifica

Elemento

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Settore/i interessato/i

Descrizione  (28)

Unità  (29)

GWP  (30)

Anno

X-3 (31)

X-2

t

t+5

t+10

Traguardo/obiettivo nazionale n. 1  (27)

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressi attuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure esistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale n. 2  (27)

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressi attuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure esistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressi attuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure esistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note


(1)  Gli identificativi servono a indicare come sono calcolati i progressi (cfr. nota 9).

(2)  Dati da fornire solo per gli elementi pertinenti al traguardo dello Stato membro. Comunicare i dati in linea con l’inventario dei gas serra. Le cifre totali riportate in questa colonna dovrebbero includere le emissioni indirette di CO2 qualora figurino nell’inventario dei gas serra.

(3)  Valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

(4)  Se esiste già un obiettivo nazionale per la neutralità climatica, anno stabilito entro cui raggiungerla.

(5)  Se esiste già un traguardo nazionale per le emissioni totali di gas serra da raggiungere entro il 2030, 2040 o 2050, stima degli assorbimenti totali per l’anno prestabilito. Se esiste già un obiettivo nazionale per la neutralità climatica, stima degli assorbimenti totali, in ktCO2e, per l’anno stabilito entro cui raggiungerla.

(6)  Dato fornito dallo Stato membro in base alle informazioni che figurano nell’attuale piano nazionale integrato per l’energia e il clima (come da allegato I, parte 1, sezione A, punto 2, punto 2.1.1, punto (ii), del regolamento (UE) 2018/1999: «obiettivi e traguardi […] coerenti con l’accordo di Parigi e con le attuali strategie a lungo termine»), in linea con la strategia nazionale a lungo termine comunicata a norma dell’articolo 15 del medesimo regolamento.

(7)  Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell’inventario di gas serra a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 nello stesso anno di comunicazione secondo le linee guida per gli inventari di gas serra (si veda l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1).

(8)  Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all’allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

(9)  I valori sono calcolati automaticamente come differenza percentuale rispetto al traguardo, ma solo per gli elementi in cui è stata compilata la riga corrispondente agli identificativi B-D. Se il calcolo automatico non è possibile, la cella recherà la dicitura «Non pertinente». Un valore negativo indica che le emissioni superano il traguardo del x %, mentre un valore positivo indica che sono inferiori del x % rispetto al traguardo.

N1 = (B-E)/B – usando i dati di X-3 per E

N2 = (B-E)/B – usando i dati di X-2 per E

O1 = (C-F)/C – usando i dati di X-3 per F

O2 = (C-F)/C – usando i dati di X-2 per F

P1 = (D-G)/D – usando i dati di X-3 per G

P2 = (D-G)/D – usando i dati di X-2 per G

Q = (B-H)/B

R = (C-I)/C

S = (D-J)/D

T = (B-K)/B

U =(C-L)/C

V =(D-M)/D

(10)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(11)  Indicare con sì/no se le emissioni indirette di CO2 sono incluse nella cifra-obiettivo.

(12)  Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

(13)  Assegnazione annuale di emissioni in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), adeguata in conformità dell’articolo 10 del medesimo regolamento, o qualsiasi traguardo annuale successivo per le emissioni di gas serra stabilito a tale riguardo.

(14)  Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell’inventario di gas serra nello stesso anno di comunicazione secondo la formula stabilita nell’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

(15)  Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all’allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

(16)  Calcolata automaticamente come F = A-B

(17)  Calcolata automaticamente come G = A-C

(18)  Calcolata automaticamente come H = A-D e solo se sono presenti informazioni nella riga corrispondente all’identificativo D, in caso contrario inserire la dicitura «Non pertinente».

(19)  Calcolata automaticamente come I = A-E e solo se sono presenti informazioni nella riga corrispondente all’identificativo D, in caso contrario inserire la dicitura «Non pertinente».

(20)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(21)  Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

(22)  Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell’inventario di gas serra a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 nello stesso anno di comunicazione secondo le linee guida per gli inventari di gas serra (si veda l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208).

(23)  Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all’allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

(24)  Impegno nazionale per il settore LULUCF dichiarato dallo Stato membro nell’attuale piano integrato per l’energia e il clima. Lo Stato membro inserisce un testo esplicativo nella colonna «Descrizione», dati numerici nelle colonne sotto la voce «Anno», e l’unità e il GWP nelle colonne delle rispettive voci.

(25)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(26)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(27)  Lo Stato membro aggiunge righe se ha stabilito altri traguardi/obiettivi nazionali.

(28)  Inserire un testo per chiarimenti e in caso i traguardi/gli obiettivi e i progressi nel perseguirli non possano essere espressi nelle colonne che richiedono dati quantitativi.

(29)  Unità comparabile a quella dei dati sulle proiezioni.

(30)  Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono state calcolate le emissioni di gas serra. 4a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

(31)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.


ALLEGATO II

DECARBONIZZAZIONE: ENERGIA RINNOVABILE

Tabella 1

Quote settoriali (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, trasporti) e complessive di energia da fonti rinnovabili  (1)

Elemento

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili

Obbl.

ktep

 

 

Consumo finale lordo di energia con adeguamento per i trasporti aerei

Obbl.

ktep

 

 

Quota complessiva di rinnovabili

Obbl.

%

 

 

Produzione di energia elettrica rinnovabile (con normalizzazione)

Obbl.

GWh

 

 

Consumo lordo totale di energia elettrica

Obbl.

GWh

 

 

Quota di energia elettrica prodotta da energia rinnovabile

Obbl.

%

 

 

Numeratore «rinnovabili nei trasporti», con moltiplicatori

Obbl.

ktep

 

 

Denominatore «rinnovabili nei trasporti», con moltiplicatori

Obbl.

ktep

 

 

Quota di rinnovabili consumate nei trasporti

Obbl.

%

 

 

Numeratore «rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento»

Obbl.

ktep

 

 

Denominatore «rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento»

Obbl.

ktep

 

 

di cui calore e freddo di scarto usati nelle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento

Obbl.  (2)

ktep

 

 

Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento

Obbl.

%

 

 

Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento con calore e freddo di scarto

Obbl.

%

 

 

Energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento

Obbl.  (2)

ktep

 

 

Energia da tutte le fonti usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento

Obbl.  (2)

ktep

 

 

Quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento

Obbl.  (2)

%

 

 

Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da aggiungere

Obbl.  (2)

ktep

 

 

Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da detrarre

Obbl.

ktep

 

 

Produzione interna di idrogeno da energia rinnovabile

Fac.

ktep

 

 

Produzione interna di biogas

Fac.

ktep

 

 

Se una o più quote di rinnovabili negli anni X-3 o X-2 risultano al di sotto della traiettoria nazionale comunicata nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima o al di sotto della quota di riferimento del 2020 spiegarne le ragioni e indicare le misure aggiuntive che sono pianificate per colmare il divario rispetto al punto di riferimento nazionale

Obbl. se appl.

 

Riferire se lo Stato membro intende usare il calore e il freddo di scarto ai fini del traguardo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento e dei traguardi per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento (articoli 23 e 24, rispettivamente, della direttiva (UE) 2018/2001, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della stessa) e di conseguenza se pianifica di applicare il traguardo di 1,1 punti percentuali (solo rinnovabili) o 1,3 (rinnovabili + calore/freddo di scarto)

Obbl. se appl.

 

Se l’aumento medio annuo è inferiore al traguardo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001, comunicare il livello raggiunto e spiegarne le ragioni, compresa la scelta delle misure (in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, della stessa)

Obbl. se appl.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 2

Capacità totale installata di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile  (3)

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Energia idroelettrica

Obbl.

MW

 

 

di cui energia idroelettrica da centrali pure senza pompaggio

Obbl.

MW

 

 

di cui energia idroelettrica da centrali miste

Obbl.

MW

 

 

di cui energia idroelettrica da centrali con pompaggio

Obbl.

MW

 

 

Energia geotermica

Obbl.

MW

 

 

Energia solare

Obbl.

MW

 

 

di cui energia fotovoltaica

Obbl.

MW

 

 

di cui energia fotovoltaica < 30 kW

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000  kW

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui energia fotovoltaica > 1 MW

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (7)

MW

 

 

di cui energia solare a concentrazione

Obbl.

MW

 

 

Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine

Obbl.

MW

 

 

Energia eolica

Obbl.

MW

 

 

di cui onshore

Obbl.

MW

 

 

di cui offshore

Obbl.

MW

 

 

Biomassa  (4)  (5)

Obbl.

MW

 

 

di cui combustibili solidi da biomassa  (6)

Obbl.

MW

 

 

di cui bioliquidi

Obbl.

MW

 

 

di cui combustibili gassosi da biomassa  (6)

Obbl.

MW

 

 

Superficie dei collettori solari

Obbl.

1 000  m2

 

 

Capacità degli impianti di biocarburanti liquidi

Obbl.

1 000 tonnellate

 

 

di cui biobenzina

Obbl.

1 000 tonnellate

 

 

di cui biodiesel

Obbl.

1 000 tonnellate

 

 

di cui carboturbo di origine biologica

Obbl.

1 000 tonnellate

 

 

di cui altri biocarburanti liquidi

Obbl.

1 000 tonnellate

 

 

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall’evoluzione della capacità installata sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030.

Obbl.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


Tabella 3

Contributo totale effettivo (produzione lorda di energia elettrica) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore dell’energia elettrica

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Produzione normalizzata di energia idroelettrica

Obbl.

GWh

 

 

di cui energia idroelettrica normalizzata da centrali pure senza pompaggio

Obbl.

GWh

 

 

di cui energia idroelettrica normalizzata da centrali miste (solo la parte prodotta senza pompaggio)

Obbl.

GWh

 

 

Produzione normalizzata di energia eolica

Obbl.

GWh

 

 

di cui produzione eolica normalizzata onshore

Obbl.  (8)

GWh

 

 

di cui produzione eolica normalizzata offshore

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Da bioliquidi puri, conformi + non conformi

Obbl.

GWh

 

 

di cui da bioliquidi puri conformi (non miscelati)

Obbl.

GWh

 

 

di cui non da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (8)

GWh

 

 

di cui da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (8)

GWh

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Da bioliquidi miscelati conformi, solo la parte di origine biologica

Obbl.

GWh

 

 

di cui non da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (8)

GWh

 

 

di cui da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (8)

GWh

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Da biogas miscelato nella rete

Obbl.

GWh

 

 

di cui conforme

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Da biogas conteggiato per l’energia elettrica sulla base di certificazioni

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Energia geotermica

Obbl.

GWh

 

 

Energia solare fotovoltaica

Obbl.

GWh

 

 

di cui energia fotovoltaica < 30 kW

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000  kW

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui energia fotovoltaica ≥ 1 MW

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui pannelli installati sui tetti

Obbl.  (9)

GWh

 

 

di cui off-grid

Obbl.  (9)

GWh

 

 

Energia solare termica

Obbl.

GWh

 

 

Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine

Obbl.

GWh

 

 

Rifiuti urbani (rinnovabili)

Obbl.

GWh

 

 

Biocarburanti solidi

Obbl.

GWh

 

 

di cui conformi

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Da biogas puro

Obbl.

GWh

 

 

di cui conforme

Obbl.  (8)

GWh

 

 

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall’evoluzione della produzione lorda di energia elettrica sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030.

Obbl.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.


Tabella 4

Contributo totale effettivo (consumo finale lordo di energia) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Consumo di energia finale e combustibili da fonti rinnovabili nell’industria e in altri settori (famiglie, commerciale e servizi pubblici, agricoltura e silvicoltura, pesca e settori non specificati altrove) esclusi i trasporti

Obbl.

ktep

 

 

Carbone di legna

Obbl.

ktep

 

 

Biogas puro

Obbl.

ktep

 

 

Biogas miscelato nella rete

Obbl.

ktep

 

 

di cui conforme

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Biogas conteggiato per il consumo di energia finale nell’industria e in altri settori sulla base di certificazioni

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Energia geotermica (escluse le pompe di calore geotermiche)

Obbl.

ktep

 

 

Energia solare termica

Obbl.

ktep

 

 

Rifiuti urbani rinnovabili

Obbl.

ktep

 

 

Biocarburanti solidi escluso il carbone di legna

Obbl.

ktep

 

 

di cui conformi

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Tutti i bioliquidi, conformi e non conformi

Obbl.

ktep

 

 

di cui solo i bioliquidi conformi

Obbl.

ktep

 

 

di cui non da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Produzione di calore da combustibili rinnovabili

Obbl.

ktep

 

 

Energia geotermica (escluse le pompe di calore geotermiche)

Obbl.

ktep

 

 

Energia solare termica

Obbl.

ktep

 

 

Rifiuti urbani (rinnovabili)

Obbl.

ktep

 

 

Biocarburanti solidi

Obbl.

ktep

 

 

di cui conformi

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Da biogas puro

Obbl.

ktep

 

 

di cui conforme

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Da biogas miscelato nella rete

Obbl.

ktep

 

 

di cui conforme

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Da biogas conteggiato per la produzione di calore sulla base di certificazioni

Obbl.

ktep

 

 

Tutti i bioliquidi puri, conformi e non conformi

Obbl.

ktep

 

 

di cui solo i bioliquidi puri conformi

Obbl.

ktep

 

 

di cui non da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Bioliquidi miscelati conformi, solo la parte di origine biologica

Obbl.

ktep

 

 

di cui non da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui da colture alimentari e foraggere

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Da idrogeno di origine rinnovabile

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Da combustibili rinnovabili di origine non biologica

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Energia termica ambientale (catturata dalle pompe di calore, ma non geotermiche)

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria/aria

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria/acqua

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria/aria reversibile

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria/acqua reversibile

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria di scarico/aria

Obbl.

ktep

 

 

di cui aria di scarico/acqua

Obbl.

ktep

 

 

di cui acqua/aria

Obbl.

ktep

 

 

di cui acqua/acqua

Obbl.

ktep

 

 

Energia geotermica con uso delle pompe di calore

Obbl.

ktep

 

 

di cui terra/aria

Obbl.

ktep

 

 

di cui terra/acqua

Obbl.

ktep

 

 

Raffrescamento da fonti rinnovabili

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui sistemi di raffrescamento individuali con capacità pari o superiore a 1,5 MW

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui sistemi di raffrescamento individuali con capacità inferiore a 1,5 MW

Obbl.  (10)

ktep

 

 

raffrescamento degli ambienti nel settore residenziale

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

raffrescamento degli ambienti nel settore terziario

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

raffrescamento di processi

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

altri sistemi di raffrescamento individuali

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

teleraffrescamento

Obbl.  (10)

ktep

 

 

di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)

Obbl.  (10)

ktep

 

 

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall’evoluzione del consumo di energia finale per riscaldamento e raffrescamento sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030

Obbl.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.


Tabella 5

Contributo totale effettivo (consumo finale lordo di energia) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore dei trasporti

 

 

Volume

Risultati di riduzione delle emissioni di gas serra  (13)

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile

Specifica

Unità

X-3

X-2

Unità  (14)

X-3

X-2

Biocarburanti nei trasporti  (11)

 

 

 

 

 

 

 

Biocarburanti liquidi nei trasporti stradali

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti liquidi nei trasporti ferroviari

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti liquidi in altri modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti gassosi nei trasporti stradali

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti gassosi nei trasporti ferroviari

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti gassosi in altri modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Carburanti non ricavati da biomassa che possono essere conteggiati per i trasporti

 

 

 

 

 

 

 

Idrogeno di origine rinnovabile

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

Carburanti rinnovabili di origine non biologica

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

Carburanti da carbonio riciclato

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

Biocarburanti CONFORMI nei trasporti  (12)

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i biocarburanti conformi in tutti i modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

allegato IX (tutti i modi di trasporto)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

per materie prime (tutti i modi di trasporto)

 

 

 

 

 

 

 

parte A

 

 

 

 

 

 

 

di cui parte A nel settore dei trasporti marittimi (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui parte A nel settore dei trasporti aerei (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

parte A per materia prima (tutti i modi di trasporto)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(b)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(c)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(d)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(e)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(f)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(g)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(h)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(i)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(j)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(k)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(l)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(m)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(n)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(o)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(p)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(q)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Parte B

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui parte B nel settore dei trasporti marittimi (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui parte B nel settore dei trasporti aerei (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

parte B per materia prima (tutti i modi di trasporto)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(a)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

(b)

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

articolo 26, paragrafo 1, da colture alimentari e foraggere

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui NON ad alto rischio ILUC

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

altri biocarburanti conformi

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

di cui nel settore dei trasporti marittimi (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

di cui nel settore dei trasporti aerei (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

Obbl.  (15)

ktep

 

 

 

 

 

Energia elettrica rinnovabile nella rete usata nel settore dei trasporti

 

 

 

 

 

 

 

Tutta l’energia elettrica nei trasporti

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

tutta l’energia elettrica nei trasporti stradali

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica non rinnovabile nei trasporti stradali

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

tutta l’energia elettrica nei trasporti ferroviari

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica rinnovabile nei trasporti ferroviari

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica non rinnovabile nei trasporti ferroviari

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

tutta l’energia elettrica in tutti gli altri modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

energia elettrica non rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto

Obbl.

ktep

 

 

 

 

 

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall’evoluzione del consumo di energia finale per i trasporti sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030

Obbl.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


Tabella 6

Offerta di biomassa per uso energetico

 

X-3

X-2

 

Produzione interna in 1 000  m3  (16)

Importa-zioni in 1 000  m3  (16)

Esporta-zioni in 1 000  m3  (16)

Varia-zione delle scorte in 1 000  m3  (16)

Potere calori-fico inferiore medio (TJ/1 000  m3)  (17)

Produ-zione interna in 1 000  m3  (16)

Importa-zioni in 1 000  m3  (16)

Esporta-zioni in 1 000  m3  (16)

Varia-zione delle scorte in 1 000  m3  (16)

Potere calorifico inferiore medio (TJ/1 000  m3)  (17)

Specifica

Obbl. (21)

Obbl. (21)

Fac.

Fac.

Fac.

Obbl.

Obbl.

Fac.

Fac.

Fac.

(1)

Biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Biomassa primaria di origine forestale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Rami e chiome

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(ii)

Ceppaia

 (19)

 (19)

 

 

 

 (19)

 (19)

 

 

 

(iii)

Legname tondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)

Legname industriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II)

Legna da ardere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Prodotti secondari dell’industria forestale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

Corteccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

Trucioli, segatura e altre particelle di legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

Liscivo nero e tallolio grezzo (tonnellate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Legno di post-consumo

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(d)

Combustibili a base di legno lavorato, prodotti a partire da materie prime non conteggiate nel punto 1, lettera a), b) o c):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

carbone di legna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

pellet e bricchetti di legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Biomassa agricola

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(a)

Colture energetiche per l’energia elettrica o il calore (compreso il bosco ceduo a rotazione rapida)

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(i)

di cui: da colture alimentari e foraggere

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(b)

Residui di colture agricole per l’energia elettrica o il calore

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(3)

Biomassa da rifiuti organici

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(a)

Frazione organica dei rifiuti industriali

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(b)

Frazione organica dei rifiuti urbani

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

(c)

Fanghi

 (18)

 (18)

 

 

 

 (18)

 (18)

 

 

 

 

Per la biomassa forestale: descrivere come sono rispettati i criteri relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry, LULUCF) di cui all’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001  (20)

 

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall’evoluzione dell’offerta di bioenergia sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.


Tabella 7

Altre traiettorie e obiettivi nazionali

Traiettoria o obiettivo

Descrizione

Traguardo  (22)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore di progresso

(se applicabile)  (23)

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi  (24)

Unità

X-3

X-2

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Uso di energia rinnovabile per teleriscaldamento

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso di energia rinnovabile negli edifici

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile prodotta dalle città

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoconsumatori di energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra traiettoria o obiettivo nazionale, anche settoriale o a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 8

Valutazione del sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001

Se del caso, fornire informazioni sulla valutazione del sostegno a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001  (25)

Obbl. se appl.

 

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  Al numeratore totale e al denominatore totale si applicano tutte le disposizioni per il calcolo stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001.

(2)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.

(3)  Le categorie su cui si deve dar conto in questa tabella si basano sul questionario annuale di Eurostat su energia e rifiuti, in conformità al regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia.

(4)  Definita nella direttiva (UE) 2018/2001 come «la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica».

(5)  In caso di miscele di combustibili solidi o gassosi da biomassa o di bioliquidi si tiene conto solo della capacità corrispondente alla parte di origine biologica. Se non sono disponibili dati sulla capacità, fornire una stima basata su input, efficienza, produzione e ore a pieno carico dei combustibili fossili e rinnovabili.

(6)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 27, della direttiva (UE) 2018/2001, con «combustibili da biomassa» s’intendono i «combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse».

(7)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2022.

(8)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.

(9)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2022.

(10)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.

(11)  Sono inclusi tutti i biocarburanti - sia conformi che non conformi, e sia i biocarburanti puri che le parti rinnovabili corrispondenti nelle miscele di biocarburanti -, gli altri carburanti rinnovabili, l’idrogeno e i carburanti sintetici di origine rinnovabile usati nei trasporti.

(12)  Sono inclusi solo i biocarburanti conformi e i carburanti da biomassa conformi (articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001), sia puri che le parti rinnovabili corrispondenti nelle miscele di carburanti usati nei trasporti.

(13)  I risultati di riduzione delle emissioni di gas serra devono essere comunicati per il totale dei biocarburanti sostenibili. Possono essere forniti dati con un livello maggiore di dettaglio, ma se non sono comunicabili perché riservati lo Stato membro inserisce «C» (confidential) nella casella della categoria cui si riferiscono.

(14)  Specificare l’unità in cui sono espressi i risultati di riduzione delle emissioni di gas serra.

(15)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.

(16)  Eccetto 1b(iii), in tonnellate.

(17)  Eccetto 1b(iii), in TJ/tonnellate.

(18)  Informazioni obbligatorie se disponibili.

(19)  Informazioni obbligatorie se applicabili.

(20)  Indicare il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale, specificando se è parte dell’accordo di Parigi e se:

 

ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution, NDC) che include il settore LULUCF;

 

comunica alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC) un inventario nazionale delle emissioni di gas serra che include il settore LULUCF o inizierà a farlo entro il 2025; o

 

dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti.

(21)  Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.

(22)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(23)  Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un’indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(24)  Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

(25)  Lo Stato membro indica i riferimenti delle politiche e misure in causa.


ALLEGATO III

DECARBONIZZAZIONE: ADATTAMENTO

Tabella 1

Obiettivi di adattamento nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima

Obiettivi di adattamento nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima

Specifica

Risposta

Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima figurano obiettivi di adattamento conformi all’articolo 4?  (1)

Obbl.

 

Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima di prossima presentazione figureranno obiettivi di adattamento?  (1)

Fac.

 

Se il piano nazionale integrato per l’energia e il clima attuale o quello che si prevede di presentare include obiettivi di adattamento, fornirne una rassegna.

Fac.

 

Se disponibili, fornire altri documenti che contengono obiettivi di adattamento pertinenti per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia e gli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni di gas a effetto serra conformemente all’accordo di Parigi, indicando anche la data di adozione e un link al documento.

Fac.

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.


Tabella 2

Aspetti dell’adattamento che possono influire sul conseguimento degli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e sull’adempimento degli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni di gas serra assunti con l’accordo di Parigi

Aspetti dell’adattamento che possono influire sul conseguimento degli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e sull’adempimento degli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni di gas serra assunti con l’accordo di Parigi

Dimensione

Specifica

Risposta

Circostanze nazionali

1.

Vulnerabilità, incluse le capacità di adattamento (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti menzionati nella tabella 1 – indicare i riferimenti), inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Obbl.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Obbl. se appl.

 

Efficienza energetica

Obbl. se appl.

 

Sicurezza energetica

Obbl. se appl.

 

Mercato interno dell’energia

Obbl. se appl.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Obbl. se appl.

 

1.(a)

Se disponibili, fornire le informazioni sulle eventuali vulnerabilità, comprese le capacità di adattamento, di cui al punto 1, suddividendole per gruppo vulnerabile. (2)

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

2.

Rischi di potenziali effetti futuri (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Obbl.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Obbl. se appl.

 

Efficienza energetica

Obbl. se appl.

 

Sicurezza energetica

Obbl. se appl.

 

Mercato interno dell’energia

Obbl. se appl.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Obbl. se appl.

 

Strategie e piani

3.

Obiettivi di adattamento (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Obbl.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Obbl. se appl.

 

Efficienza energetica

Obbl. se appl.

 

Sicurezza energetica

Obbl. se appl.

 

Mercato interno dell’energia

Obbl. se appl.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Obbl. se appl.

 

4.

Sfide, lacune e ostacoli (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

5.

Azioni, bilancio e tempistica previsti per gli obiettivi di adattamento di cui al punto 3.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

6.

Rassegna dei contenuti delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi sub-nazionali in relazione agli obiettivi di adattamento di cui al punto 3.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

Monitoraggio e valutazione

7.

Progressi compiuti per ridurre gli effetti climatici, le vulnerabilità e i rischi (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

7(a).

Se disponibili, fornire le informazioni sugli eventuali progressi compiuti per ridurre gli effetti climatici, le vulnerabilità e i rischi di cui al punto 7, suddividendole per gruppo vulnerabile. (2)

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

8.

Progressi compiuti per aumentare la capacità di adattamento (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerente alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

9.

Progressi nella realizzazione degli obiettivi di adattamento individuati al punto 3.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Obbl.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Obbl. se appl.

 

Efficienza energetica

Obbl. se appl.

 

Sicurezza energetica

Obbl. se appl.

 

Mercato interno dell’energia

Obbl. se appl.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Obbl. se appl.

 

10.

Progressi compiuti per fronteggiare gli ostacoli (come da piano nazionale integrato per l’energia e il clima e/o in altri documenti menzionati nella tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell’Unione dell’energia prescelta.

Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra

Fac.

 

Decarbonizzazione: energia rinnovabile

Fac.

 

Efficienza energetica

Fac.

 

Sicurezza energetica

Fac.

 

Mercato interno dell’energia

Fac.

 

Ricerca, innovazione e competitività

Fac.

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


(1)  Sì/No.

(2)  Per gruppo vulnerabile s’intende un segmento della popolazione che è propenso o predisposto a risentire negativamente della variabilità e dei cambiamenti climatici.


ALLEGATO IV

EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Contributo nazionale e traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale

Elemento

Specifica

Unità

Indicatore

Definizione del contributo di risparmio energetico per il 2030 (1)

Obbl.

Non pertinente

 

Descrizione del contributo per il 2030 e della traiettoria indicativa 2021-2030

Obbl.

Non pertinente

 

Valore del contributo di risparmio energetico per il 2030

Obbl.

 

 

Conversione nel livello assoluto di consumo di energia primaria

Obbl.

ktep

 

Conversione nel livello assoluto di consumo di energia finale

Obbl.

ktep

 

 

 

 

X-3  (4)

X-2

Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa 2021-2030 del consumo di energia primaria  (2)

Obbl.

ktep

 

 

Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa 2021-2030 del consumo di energia finale  (2)

Obbl.

ktep

 

 

Livello base del PIL, se il contributo è stabilito sotto forma di intensità energetica

Obbl. se appl.

Volumi concatenati, in milioni di EUR  (3)

 

 

Osservazioni generali sul contributo nazionale e sulla traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale  (5)

Fac.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note


Tabella 2

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – parco immobiliare

 

Numero di edifici  (6)

Superficie coperta totale (m2)  (7)

Uso di energia primaria degli edifici (TJ)  (8)

Uso di energia finale degli edifici (TJ)  (8)

Emissioni dirette di gas serra degli edifici (tCO2e)

Emissioni totali di gas serra degli edifici (tCO2e)

Altro  (9)

 

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

2020

X-3

X-2

Specifica

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Edifici residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici pubblici  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note


Tabella 3

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – tasso di ristrutturazione  (12)

 

 

Numero edifici ristrutturati

Superficie coperta totale ristrutturata (m2)  (13)

Tasso di ristrutturazione  (14)

Tasso equivalente di ristrutturazione profonda (16)

 

 

X-3

X-2

X-3

X-2

X-3

X-2

X-3

X-2

Specifica

 

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Fac.

Fac.

Edifici residenziali

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici residenziali - prestazioni peggiori

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici non residenziali

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici non residenziali - prestazioni peggiori

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici pubblici  (15)

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici pubblici - prestazioni peggiori

Leggera

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Profonda

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile. Fac. = facoltativo.

Note


Tabella 4

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – altri indicatori

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali

Descrizione

Traguardo (17)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore di progresso

(se applicabile)  (18)

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi  (19)

Unità

X-3

X-2

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Tappa/indicatore di progresso 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappa/indicatore di progresso 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


Tabella 5

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – contributi ai traguardi di efficienza energetica dell’Unione

 

Specifica

Descrizione

Illustrare in che modo i progressi compiuti per rispettare le tappe della strategia di ristrutturazione a lungo termine hanno contribuito ai traguardi di efficienza energetica dell’Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE

Obbl.

 

Legenda: Obbl. = obbligatorio.


Tabella 6

Aggiornamento di altri obiettivi nazionali di efficienza energetica che figurano nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (20)

Impatto previsto dell’obiettivo prestabilito  (21)

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


(1)  Lo Stato membro sceglie tra: consumo di energia primaria; consumo di energia finale; risparmio di energia primaria; risparmio di energia finale; intensità energetica.

(2)  Consumo di energia primaria e finale secondo gli indicatori Eurostat dei bilanci energetici completi (Complete energy balances [nrg_bal_c] – Primary and Final energy consumption, Europe 2020-2030). Si vedano le definizioni di consumo di energia primaria e consumo di energia finale (come indicatori di monitoraggio per la direttiva sull’efficienza energetica) nell’ultima versione della guida del bilancio energetico sul sito di Eurostat (Energy balance guide, capitolo «Complementing indicators»).

(3)  Anno di riferimento 2015 (ai tassi di cambio del 2015).

(4)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(5)  Lo Stato membro può illustrare più nel dettaglio il contributo nazionale e la traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale, compresa la metodologia utilizzata.

(6)  Per «edificio» s’intende la costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni (articolo 2, punto 1, della direttiva 2010/31/UE); l’allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di fabbricati impieganti energia (allegato I, punto 5, della direttiva 2010/31/UE).

(7)  Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell’involucro dell’edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.

(8)  Come da calcolo della prestazione energetica degli edifici a termini della direttiva 2010/31/UE.

(9)  Come da strategia di ristrutturazione a lungo termine. Altri indicatori potrebbero essere: classe di prestazione energetica, periodo di costruzione, dimensione degli edifici, zona climatica, numero di attestati di prestazione energetica per tipo di edifici e/o per classe di prestazione, rassegna delle capacità di costruzione, percentuale del sistema di riscaldamento che serve gli edifici, tipo di sistema di riscaldamento ecc. Per fornire un quadro più preciso del settore potrebbero essere usate anche altre esternalità quali gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare, la quota rappresentata dall’edilizia nel PIL, questioni di ordine sanitario ecc.

(10)  Come da strategia di ristrutturazione a lungo termine. La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici indica alcuni modi di determinare i segmenti del parco immobiliare nazionale dalle prestazioni peggiori, ad esempio: a) definendo una soglia specifica, come una categoria di prestazione energetica (ad esempio, inferiore a D); b) utilizzando un valore del consumo di energia primaria (espresso in kWh/m2 annui); o anche c) individuando gli edifici costruiti prima di una determinata data (ad esempio, prima del 1980).

(11)  La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici chiarisce che l’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE riguarda tutti gli edifici pubblici (e non solo gli edifici degli enti pubblici di proprietà del governo centrale e da esso occupati). Le politiche e le azioni di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE dovrebbero includere, ad esempio, gli edifici occupati (in locazione, leasing ecc.) dalle autorità locali o regionali e gli edifici di proprietà del governo centrale e delle autorità regionali o locali, ma non necessariamente da essi occupati.

(12)  Per ristrutturazione energetica s’intende la modifica di uno o più elementi edilizi (involucro dell’edificio e sistemi tecnici per l’edilizia secondo l’articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE) che potrebbero incidere sensibilmente sulla quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione.

(13)  Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell’involucro dell’edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.

(14)  Il tasso di ristrutturazione consiste nel quoziente della divisione tra la superficie coperta cumulativa interessata (in m2) di tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione energetica nell’anno civile X-3 o X-2, per i diversi gradi di ristrutturazione, e la superficie coperta totale (in m2) del parco immobiliare nello stesso periodo.

La ristrutturazione può essere di grado «leggero» (risparmio energetico pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 30 %), «medio» (risparmio energetico superiore al 30 % e pari o inferiore al 60 %) e «profondo» (che trasforma l’edificio o l’unità immobiliare a) in un edificio a energia quasi zero prima del 1o gennaio 2030, b) in un edificio a zero emissioni a partire dal 1o gennaio 2030).

Il tasso totale di ristrutturazione energetica è dato dalla somma dei tassi di ristrutturazione dei gradi di ristrutturazione contemplati.

La definizione di edificio a energia quasi zero (nearly zero-energy buildings, NZEB) è stabilita dai provvedimenti nazionali che recepiscono l’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, sulla base della definizione quadro di cui all’articolo 2 della stessa direttiva: « «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».

(15)  La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici chiarisce che l’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE riguarda tutti gli edifici pubblici (e non solo gli edifici degli enti pubblici di proprietà del governo centrale e da esso occupati). Le politiche e le azioni di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE dovrebbero includere, ad esempio, gli edifici occupati (in locazione, leasing ecc.) dalle autorità locali o regionali e gli edifici di proprietà del governo centrale e delle autorità regionali o locali, ma non necessariamente da essi occupati.

(16)  Il tasso equivalente di ristrutturazione profonda equipara/pondera i tassi di ristrutturazione al grado profondo e può essere calcolato con la formula seguente: tasso equivalente di ristrutturazione profonda = [(ristrutturazione di grado leggero)*(tasso di ristrutturazione leggera) + (ristrutturazione di grado medio)*(tasso di ristrutturazione media) + (ristrutturazione di grado profondo)*(tasso di ristrutturazione profonda)]/(ristrutturazione di grado profondo)]. Tutti i fattori sono in %.

Il grado di ristrutturazione è il rapporto tra l’energia primaria risparmiata e l’energia primaria totale prima della ristrutturazione della parte corrispondente del parco immobiliare.

(17)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(18)  Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un’indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(19)  Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

(20)  Lo Stato membro fornisce un aggiornamento sui progressi compiuti fino alla situazione attuale. Se erano stati stabiliti dei traguardi, indica le azioni principali e le tappe raggiunte. In caso contrario indica se nel frattempo ne sono stati introdotti e li descrive.

(21)  Lo Stato membro descrive gli effetti previsti degli obiettivi prestabiliti e i tempi entro cui dovrebbero prodursi.


ALLEGATO V

SICUREZZA ENERGETICA

Tabella 1

Ragguagli su obiettivi, traguardi e contributi nazionali

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Pertinenza rispetto all’articolo 22 (1)

Anno-obiettivo

Stato  (2)

Politica in virtù della quale è stato fissato l’obiettivo (se del caso)

Soggetto responsabile del raggiungimento dell’obiettivo

Fonti energetiche e combustibili contemplati  (5)

Politica dell’Unione  (3)

Politica nazionale (estremi degli atti giuridici)  (4)

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occor-renza

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 2

Progressi compiuti per attuare gli obiettivi e i traguardi nazionali quantificabili

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Indicatore/i

Unità

Categoria

Anno

Valore-obiettivo/Anno-obiettivo  (8)

Note metodologiche  (9)

X-3

X-2

X-1  (7)

 

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obiettivi e traguardi generali

 

 

Diversificazione delle fonti di energia e dell’approvvigionamento

Produzione primaria

TJ

Carbone

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili e rifiuti

 

 

 

 

 

Petrolio e prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

Rinnovabili e biocarburanti

 

 

 

 

 

Calore nucleare

 

 

 

 

 

Importazioni  (6)

Importazioni  (6)

 

 

 

 

 

Esportazioni  (6)

Esportazioni  (6)

 

 

 

 

 

Riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia dai paesi terzi

Dipendenza energetica da paesi terzi per tipo di combustibile  (10)

Percentuale

Comples-siva

 

 

 

 

 

 

Per combusti-bile

Carbone

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili e rifiuti

 

 

 

 

 

Petrolio e prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

Combustibili rinnovabili (biocarburanti)

 

 

 

 

 

Energia elettrica e termica (anche nucleare)

 

 

 

 

 

Sviluppo della capacità di affrontare limitazioni o interruzioni dell’approvvigionamento di una fonte di energia  (11)

Resilienza del sistema elettrico

Ore

Previsione di perdita di carico (loss of load expectation, LOLE)  (12)

 

 

 

 

 

MWh

Energia prevista non fornita (expected energy not served, EENS)  (12)

 

 

 

 

 

Resilienza del sistema del gas

Percentuale

Risultato della formula N-1  (13)

 

 

 

 

 

Obiettivi e traguardi stabiliti a livello nazionale

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 3

Progressi compiuti per attuare gli obiettivi e i traguardi nazionali non quantificabili

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Indicatore/i Tappa/e

Anno-obiettivo

Descrizione dell’indicatore/della tappa  (14)

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (15)

Ragguagli sulla strategia di monitoraggio  (16)

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Fac.

Fac.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro sceglie tra i seguenti obiettivi (è possibile aggiungerne alla voce Altro): diversificazione delle fonti di energia e dell’approvvigionamento, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia dai paesi terzi, sviluppo della capacità di affrontare limitazioni o interruzioni dell’approvvigionamento, flessibilità del sistema energetico nazionale, altro.

(2)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: pianificato; adottato; attuato; obsoleto.

(3)  Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona Altro e indica il nome della politica dell’Unione.

(4)  Legislazione o documenti nazionali in cui è definito l’obiettivo.

(5)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungere fonti e combustibili alla voce Altro): intero sistema, energia elettrica, gas, prodotti petroliferi, nucleare, altri combustibili.

(6)  Importazioni ed esportazioni totali di tutti i combustibili inclusi nei bilanci energetici.

(7)  Per l’anno X-1, lo Stato membro comunica gli elementi per i quali tale valutazione è disponibile.

(8)  Se esistono traguardi quantificati associati al parametro, lo Stato membro comunica il valore del traguardo e l’anno in cui dovrebbe essere raggiunto.

(9)  Lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni metodologiche sull’indicatore.

(10)  Solo importazioni da paesi terzi (non membri dell’UE).

(11)  Lo Stato membro comunica i dati tratti dall’ultima valutazione dell’adeguatezza per l’anno in causa. Ad esempio, comunica il valore LOLE per l’anno X-1 stimato nell’anno X-1, X-2 o in un anno precedente. L’anno in cui è stata eseguita la valutazione dell’adeguatezza delle risorse dovrebbe essere indicato sotto «Note metodologiche». Cfr. anche la nota 5.

(12)  Da calcolare in conformità di quanto prescritto dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54). La metodologia specifica è stabilita dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) nell’allegato I della decisione per la metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità (Decision of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the reliability standard).

(13)  Da calcolare in conformità di quanto prescritto dall’allegato II del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1). La regola N-1 stima la capacità tecnica dell’infrastruttura del gas di soddisfare il fabbisogno di gas nell’eventualità di un’interruzione dell’operatività dell’infrastruttura principale del gas durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata di gas, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent’anni.

(14)  Lo Stato membro illustra gli indicatori/le tappe e i motivi per cui sono stati scelti per presentare i progressi verso l’obiettivo.

(15)  Lo Stato membro fornisce informazioni qualitative che sintetizzino lo stato attuale dell’indicatore (ad esempio, sulla buona strada, già raggiunto, mancato, in ritardo ecc.)

(16)  Illustrare il modo in cui è monitorato l’indicatore, ad esempio tramite una serie di indicatori, un esame di esperti, un gruppo di esperti, un metodo specifico ecc.


ALLEGATO VI

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di interconnettività elettrica

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Unità

Anno

Valore-obiettivo nel 2030

X-3

X-2

 

 

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e la capacità installata di generazione

%

 

 

 

Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e il carico di punta

%

 

 

 

Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e la capacità installata di generazione di energia rinnovabile

%

 

 

 

Differenziali di prezzo orario medi o assoluti per i mercati del giorno prima (separatamente per ogni frontiera intra UE)  (1)

EUR/MWh

 

 

 

Frontiera 1

EUR/MWh

 

 

 

Frontiera 2

EUR/MWh

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

EUR/MWh

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 2

Informazioni sui progetti di trasmissione/trasporto di interesse comune

Comunicare qualsiasi sviluppo importante dei progetti di interesse comune, rispetto all’ultima relazione di monitoraggio, che potrebbe incidere sugli obiettivi e sui traguardi stabiliti nel piano nazionale per l’energia e il clima

Obbl.

 

Legenda: M = obbligatorio.


Tabella 3

Informazioni su altri progetti infrastrutturali principali

Descrizione del progetto

Attuazione del progetto

Nome del progetto  (2)

Identificativo nel piano decennale di sviluppo della rete

Vettore energe-tico  (3)

Tipo di progetto  (4)

Descrizione del progetto

Anno pianifi-cato della messa in servizio

Capacità di trasmissione/trasporto (MW per l’energia elettrica; GWh/g per gas naturale, idrogeno e altri gas/liquidi)

Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà a raggiungere i livelli pianificati comunicati a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a)  (3)

Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà alle dimen-sioni dell’Unione dell’energia

Stato del progetto

Descrizione dei progressi

Ritardo nell’attuazione

(anni)

Riprogrammazione

(anni)

Ragione dei ritardi nell’attua-zione o della riprogrammazione del piano di progetto

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Progetto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occor-renza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 4

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di flessibilità del sistema energetico, anche per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Vettore energetico  (5)

Elemento/i di flessibilità del sistema  (6)

Traguardo  (7)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso

(se applicabile)  (8)

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi  (9)

Unità

X-3

X-2

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 5

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di partecipazione non discriminatoria nei mercati dell’energia

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Vettore energetico  (10)

Elemento/i di partecipazione non discriminatoria  (11)

Traguardo  (12)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (13)

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 6

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali intesi a che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell’autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Vettore energetico (14)

Elemento/i di partecipazione dei consumatori  (15)

Traguardo  (16)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso

(se applicabile)  (17)

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi  (18)

Unità

X-3

X-2

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 7

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Elemento/i di adeguatezza  (19)

Traguardo  (20)

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso

(se applicabile)  (21)

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi  (22)

Unità

X-3

X-2

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  È possibile usare i differenziali di prezzo dei mercati del giorno prima calcolati e pubblicati dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) nella relazione annuale di monitoraggio dei mercati.

(2)  Lo Stato membro inserisce in questa tabella anche i progetti di interesse comune che, pur non essendo progetti transfrontalieri di trasmissione/trasporto, concorrono indirettamente ad aumentare l’interconnettività transfrontaliera, e spiega in che modo vi contribuiscono.

(3)  Lo Stato membro sceglie tra i seguenti vettori energetici (è possibile aggiungerne alla voce Altro): energia elettrica; gas naturale; idrogeno; altro.

(4)  Lo Stato membro indica categorie generali di infrastrutture (ad esempio, terminale GNL, impianto di stoccaggio, interconnettore con paese terzo).

(5)  Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(6)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): integrazione e accoppiamento dei mercati al fine di aumentare la capacità di scambio e l’uso efficiente degli interconnettori esistenti; sistemi di misurazione/reti intelligenti; aggregazione; gestione della domanda; stoccaggio; generazione distribuita: meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione; segnali di prezzo in tempo reale; altro.

(7)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(8)  Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un’indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(9)  Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

(10)  Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(11)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): energie rinnovabili; gestione della domanda; stoccaggio; altro.

(12)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(13)  Nel descrivere i progressi riguardo alla partecipazione non discriminatoria lo Stato membro considera gli elementi seguenti, secondo il caso (elenco non esaustivo cui possono essere aggiunti altri elementi):

 

riguardo ai mercati: mercati del bilanciamento, mercati della capacità (dove applicabile), mercati dell’energia all’ingrosso, mercati al dettaglio;

 

riguardo alle tecnologie; gestione della domanda, stoccaggio dell’energia, aggregazione, comunità energetiche dei cittadini o comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, prosumatori;

 

riguardo alla partecipazione: partecipazione al mercato, disponibilità di tariffe (anche per i punti di ricarica per l’elettromobilità e per lo stoccaggio di energia, ad esempio impedire il doppio addebito per l’iniezione e il prelievo), disponibilità di contratti a prezzi dinamici, partecipazione simultanea a vari servizi/prodotti.

(14)  Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(15)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): autoconsumo; nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti; altro.

(16)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(17)  Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un’indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(18)  Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

(19)  Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: flessibilità del sistema energetico - produzione di energia rinnovabile; sviluppo dell’accoppiamento dei mercati infragiornalieri; sviluppo dei mercati del bilanciamento transfrontalieri; altro.

(20)  Può essere quantitativo o qualitativo.

(21)  Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro indica i progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(22)  Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.


ALLEGATO VII

RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali che traducono nel contesto nazionale gli obiettivi e le politiche del piano SET

Nome del traguardo/obiettivo nazionale  (1)

Descrizione

Priorità R&I dell’Unione dell’energia sostenuta  (2)

Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute  (3)  (4)

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso (se applicabile)

Osserva-zioni generali

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi

Valore dell’indica-tore

Anno di riferi-mento

Unità

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Fac.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 2

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali quantificabili per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l’evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie  (5)

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Unità

Specifica

Anno

Valore-obiettivo/Anno obiettivo

 

X-3

X-2

Osservazioni generali

Spesa pubblica in R&I

Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio

Milioni di EUR

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale della spesa pubblica totale in R&I

%

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale del PIL annuo

%

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Spesa privata in R&I

Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio

Milioni di EUR

Fac.

 

 

 

 

Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale della spesa privata totale in R&I

%

Fac.

 

 

 

 

Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale del PIL annuo

%

Fac.

 

 

 

 

Altri obiettivi e traguardi stabiliti a livello nazionale

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

Obbl. se appl.

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 3

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali non quantificabili per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l’evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie  (6)

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Priorità R&I dell’Unione dell’energia sostenuta  (7)

Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute  (8)

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (9)

Impatto previsto dell’obiettivo prestabilito  (10)

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Fac.

Fac.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 4

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050, per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, per le relative infrastrutture di trasporto, uso e stoccaggio  (11)

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso (se applicabile)

Osservazioni generali

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi

Valore dell’indicatore

Anno di riferimento

Unità

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Fac.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 5

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di competitività

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo

Indicatore/i di progresso (se applicabile)

Osservazioni generali

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi

Valore dell’indicatore

Anno di riferimento

Unità

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Fac.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo. —

(1)

Lo Stato membro descrive qualsiasi traguardo od obiettivo nel campo della competitività, ad esempio riguardante:

brevetti e pubblicazioni di ricerca;

aspetti della catena del valore come tappe e traguardi in nuovi settori professionali, start-up e crescita in determinati settori dell’energia;

aspetti del mercato mondiale o interno come la penetrazione delle tecnologie nel mercato internazionale/interno e i volumi degli scambi (variazione delle importazioni e/o esportazioni) su scala sia europea che mondiale.


(1)  Lo Stato membro descrive qualsiasi obiettivo nazionale istituito nel territorio a sostegno dell’attuazione e della traduzione nel contesto nazionale del piano SET.

(2)  Lo Stato membro sceglie una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(3)  Lo Stato membro sceglie una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(4)  Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET.

(5)  Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET.

Lo Stato membro fornisce gli obiettivi nazionali per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l’evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie. All’occorrenza include obiettivi distinti che riguardino la spesa pubblica e privata, tecnologie particolari, sviluppo delle prestazioni ecc.

(6)  Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET.

Lo Stato membro fornisce gli obiettivi nazionali per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l’evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie. All’occorrenza include obiettivi distinti che riguardino la spesa pubblica e privata, tecnologie particolari, sviluppo delle prestazioni ecc.

(7)  Lo Stato membro può scegliere una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(8)  Lo Stato membro può scegliere una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(9)  Lo Stato membro fornisce un aggiornamento dei progressi compiuti fino alla situazione attuale. Se erano stati stabiliti dei traguardi, indica le azioni principali e le tappe raggiunte. In caso contrario indica se nel frattempo ne sono stati introdotti e li descrive.

(10)  Lo Stato membro descrive gli effetti previsti degli obiettivi prestabiliti e i tempi entro cui dovrebbero prodursi.

(11)  Lo Stato membro descrive qualsiasi piano di misure di decarbonizzazione a lungo termine nel settore industriale, includendovi elementi quali l’efficienza energetica, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, l’elettrificazione e qualsiasi altra tecnologia che contribuisca alla decarbonizzazione. Fornisce le tappe, gli obiettivi e il calendario, e indica le tecnologie considerate e la loro diffusione prevista.


ALLEGATO VIII

OBIETTIVI NAZIONALI PER ELIMINARE GRADUALMENTE LE SOVVENZIONI ENERGETICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili  (1)

Obiettivo/i o piano/i nazionale/i per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare ai combustibili fossili

Descrizione

Anno-obiettivo  (2)

Tappe  (3)

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (4)

Misure per garantire che la graduale eliminazione non ostacoli gli sforzi di riduzione della povertà energetica (5)

Osservazioni generali

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Fac.

Obiettivo/piano nazionale 1

 

 

 

 

 

 

Obiettivo/piano nazionale 2

 

 

 

 

 

 

Obiettivo/piano nazionale 3

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro comunica tutti gli obiettivi per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e altre sovvenzioni energetiche. Nella colonna «Descrizione» dovrebbe indicare se l’obiettivo è sancito nella legislazione e nel qual caso fornire gli estremi degli atti di legge.

Se non ha fissato alcun obiettivo, lo Stato membro riferisce in merito a eventuali piani di assumersi un impegno o fissare un obiettivo di graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche. Nella colonna «Descrizione» dovrebbe includere una breve descrizione del piano e precisare quando prevede che l’impegno acquisti efficacia.

(2)  Lo Stato membro indica l’anno in cui dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo.

(3)  Lo Stato membro indica eventuali tappe quantitative, ad esempio eliminazione del 50 % entro il 2024, del 100 % entro il 2026.

(4)  Se applicabile, lo Stato membro riferisce in merito ai progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi e le tappe.

(5)  Lo Stato membro comunica eventuali misure adottate per garantire che la graduale eliminazione delle sovvenzioni non ostacoli gli sforzi tesi a ridurre la povertà energetica. Lo Stato membro indica se sono state elaborate stime degli impatti economici e di altro tipo che la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili potrebbe sortire sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, nonché quali politiche o misure sono state predisposte o proposte per attenuare tali impatti (ad esempio sostegno alla ristrutturazione energetica delle abitazioni e alle tecnologie ad alta efficienza energetica, quali pompe di calore elettriche e isolamento delle abitazioni).


ALLEGATO IX

PROGRESSI COMPIUTI PER ATTUARE LE POLITICHE E MISURE NAZIONALI

Tabella 1

Caratteristiche principali delle politiche e misure e progressi compiuti per attuarle

Numero di politica/misura

Numero di politica/misura nel PNEC, se diverso

Nome della politica o della misura

Politica o misura individuale o gruppo di politiche o misure

In caso di gruppo di politiche o misure indicare le politiche o misure individuali comprese

Obiettivo/i, traguardo/i o contributo/i cui la politica o misura contribuisce  (1)

Copertura geografica  (2)

Settore/i interessato/i  (3)

Obiettivo  (4)

Obiettivo quantificato  (5)

Breve descrizione

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


 

Valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, sia della strategia a lungo termine di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999

Tipo di strumento strategico ((6))

Politiche dell’Unione che sono sfociate nell’attuazione della politica/misura

Stato di attuazione ((9))

Periodo di attuazione

Soggetti responsabili dell’attuazione della politica ((10))

Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo ((11))

Politica dell’Unione ((7))

Altro

Disposizione pertinente ((8))

Inizio

Fine

Tipo

Nome

Descrizione

Anno

Valore

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note (cont.)


Aggiornamento dall’ultima comunicazione presentata ((12))

Spiegazione dell’aggiornamento o link a documento aggiuntivo

Progressi rispetto all’obiettivo della politica ((13))

Progressi rispetto agli indicatori ((14))

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Osservazioni generali

Indicatore

Valore

Anno

Unità

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note (cont.)


Informazioni specifiche per dimensione

Vettore/i interessato/I ((15))

Priorità R&I dell’Unione dell’energia sostenuta ((16))

Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute ((17))

Settori sostenuti ((18))

Obbl. se appl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note (cont.)


Tabella 2

Risultati disponibili delle valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche e misure individuali o di gruppi di politiche e misure sulla produzione di energia da fonti rinnovabili  (6)

Numero di politica/misura

Valutazione ex ante

Valutazione ex post

Produzione di energia da fonti rinnovabili (ktep/anno)

Spiegazione della base della stima

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Anno cui si riferisce la produzione (7)

Produzione di energia da fonti rinnovabili (ktep/anno) (8)

Spiegazione della base della stima

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

t

t+5

t+10

t+15

Fac.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fac. = facoltativo; t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note


Tabella 3

Risultati disponibili delle valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche e misure individuali o di gruppi di politiche e misure sull’efficienza energetica  (9)

Numero di politica/misura

Valutazione ex ante

Valutazione ex post

Riduzione del consumo di energia (ktep/anno, energia finale)

Spiegazione della base della stima

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Anno cui si riferisce la riduzione (10)

Riduzione del consumo di energia (ktep/anno, energia finale) (11)

Spiegazione della base della stima

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

t

t+5

t+10

t+15

Fac.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fac. = facoltativo; t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note


Tabella 4

Costi e benefici previsti ed effettivi disponibili delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sulla produzione di energia da fonti rinnovabili  (12)

Numero di politica/misura

 

Costi e benefici previsti (valutazione ex ante)

Costi e benefici effettivi (valutazione ex post)

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici  (13) assoluti per anno in EUR

Benefici  (13) in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Costi netti in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Costi netti assoluti per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)  (14)

Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione di altri benefici

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici  (13) in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Benefici  (13) assoluti per anno in EUR

Costi netti in EUR per tep di energia prodotta da fonti rinnovabili

Costi netti assoluti per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)  (14)

Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione di altri benefici

Fac.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Fac. = facoltativo.


Tabella 5

Costi e benefici previsti ed effettivi disponibili delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sull’efficienza energetica  (15)

Numero di politica/misura

 

Costi e benefici previsti (valutazione ex ante)

Costi e benefici effettivi (valutazione ex post)

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici  (16) assoluti per anno in EUR

Benefici  (16) in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Costi netti in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Costi netti assoluti per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)  (17)

Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione di altri benefici

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici  (16) in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Benefici  (16) assoluti per anno in EUR

Costi netti in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale

Costi netti assoluti per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)  (17)

Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione di altri benefici

Fac.

Politica/misura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro sceglie tra gli obiettivi, i traguardi e i contributi seguenti del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (è possibile selezionarne più di uno):

 

nella dimensione «Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra» – obiettivo nazionale dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento (UE) 2018/842; impegni dello Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/841; altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento;

 

nella dimensione «Decarbonizzazione: energia rinnovabile» – contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile entro il 2030 di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; traiettorie stimate per la quota settoriale di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti; traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile; traiettorie stimate della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell’offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine; altre traiettorie e obiettivi nazionali, inclusi quelli a lungo termine o settoriali (ad esempio quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento; uso di energia rinnovabile negli edifici; energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile; energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue);

 

nella dimensione «Efficienza energetica» – contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell’Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE; importo cumulativo dei risparmi energetici nell’uso finale da realizzare durante il periodo 2021-2030 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sull’obbligo di risparmio energetico a norma della direttiva 2012/27/UE; tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali; superficie coperta totale da ristrutturare o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici; altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine, obiettivi settoriali e obiettivi nazionali in ambiti quali l’efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffrescamento;

 

nella dimensione «Sicurezza energetica» – obiettivi nazionali relativi all’incremento della diversificazione delle fonti di energia e dei relativi approvvigionamenti da paesi terzi, nell’ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia; obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi, nell’ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali; obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio; obiettivi nazionali per affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell’ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali;

 

nella dimensione «Mercato interno dell’energia» – livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 tenuto conto dell’obiettivo di interconnessione elettrica di almeno il 15 % per il 2030; progetti principali per l’infrastruttura di trasmissione dell’energia elettrica e del gas e, ove necessario, progetti di ammodernamento necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia; principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC); obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell’energia, come l’aumento della flessibilità del sistema, in particolare relativamente alla promozione di prezzi dell’energia elettrica determinati in modo competitivo in linea con la pertinente normativa settoriale, l’integrazione e l’accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità di scambio degli interconnettori esistenti, le reti intelligenti, l’aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale; obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l’aggregazione, in tutti i mercati dell’energia; obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell’autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti; obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili; obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell’energia al dettaglio; obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica;

 

nella dimensione «Ricerca, innovazione e competitività» – obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l’innovazione pubbliche e, se disponibili, private, relativamente all’Unione dell’energia; obiettivi nazionali relativi al 2050 connessi alla promozione di tecnologie energetiche pulite e, se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio; obiettivi nazionali relativi alla competitività.

(2)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: due o più paesi, nazionale, regionale, locale.

(3)  Lo Stato membro sceglie tra i seguenti settori (è possibile selezionare più settori per politiche e misure intersettoriali): approvvigionamento energetico (comprendente l’estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, nonché la trasformazione dell’energia a fini di riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia elettrica); consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed energia elettrica da parte di utenti finali quali famiglie, pubblica amministrazione, servizi, industria e agricoltura); trasporti; processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che comportano emissioni di gas a effetto serra, l’utilizzo di gas a effetto serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili); agricoltura; LULUCF; rifiuti/gestione dei rifiuti; altri settori.

(4)  Per «obiettivo» si intende la definizione iniziale degli effetti desiderati (compresi i risultati e gli impatti) risultanti dall’intervento. Lo Stato membro sceglie tra i seguenti obiettivi (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altro):

 

Approvvigionamento energetico – aumento delle fonti rinnovabili di energia nel settore dell’energia elettrica; aumento dell’energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento; passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio; rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare); riduzione delle perdite; miglioramento dell’efficienza nel settore energetico e della trasformazione; cattura e stoccaggio del carbonio o cattura e utilizzo del carbonio; controllo delle emissioni fuggitive della produzione di energia; aumento del numero di fonti usate nella produzione di energia primaria; riduzione della dipendenza energetica da paesi terzi; miglioramento della resilienza dell’infrastruttura di approvvigionamento energetico, compresa la garanzia dell’approvvigionamento in caso di gravi perturbazioni della rete; miglioramento della capacità della rete elettrica di assorbire una quota maggiore di produzione di energia rinnovabile; aumento dell’interconnettività elettrica; aumento della convergenza dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica; aumento della partecipazione dei consumatori ai mercati dell’energia; miglioramento della flessibilità e dell’adeguatezza del sistema elettrico; ricerca e innovazione in materia di approvvigionamento energetico; altro (approvvigionamento energetico);

 

Consumo energetico – miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; miglioramento dell’efficienza energetica degli apparecchi; miglioramento dell’efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi; miglioramento dell’efficienza energetica nei settori industriali di uso finale; gestione/riduzione della domanda; ricerca e innovazione in materia di tecnologie, processi e materiali che contribuiranno alla riduzione del consumo energetico; altro (consumo energetico);

 

Trasporti – miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli; passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati; combustibili a basso tenore di carbonio; trasporti elettrici su strada; gestione/riduzione della domanda; miglioramento dei comportamenti; miglioramento dell’infrastruttura di trasporto; riduzione delle emissioni dei trasporti aerei o marittimi internazionali; ricerca e innovazione tese a ridurre le emissioni del settore dei trasporti; innovazione in materia di digitalizzazione dei trasporti; altro (trasporti);

 

Processi industriali – installazione di tecnologie di abbattimento delle emissioni; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive dei processi industriali; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive di gas fluorurati e delle emissioni di gas fluorurati provenienti da fabbricazione e smaltimento; sostituzione dei gas fluorurati con gas con valore GWP (potenziale di riscaldamento globale) inferiore; ricerca e innovazione tese a diminuire l’intensità energetica dell’industria dell’UE; altro (processi industriali);

 

Rifiuti/gestione dei rifiuti – gestione/riduzione della domanda; rafforzamento del riciclaggio; miglioramento della raccolta e dell’uso del CH4; miglioramento delle tecnologie di trattamento; miglioramento della gestione delle discariche; incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia; miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue; minor ricorso alla messa in discarica; altro (rifiuti);

 

Agricoltura – riduzione dell’uso di fertilizzanti/letame sulle terre coltivate; altre attività di miglioramento della gestione delle terre coltivate; miglioramento della gestione del bestiame; miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali; attività di miglioramento della gestione dei pascoli o dei terreni destinati a pascolo; miglioramento della gestione dei suoli organici; altro (agricoltura);

 

LULUCF – afforestazione e riforestazione; conservazione del carbonio nelle foreste esistenti; potenziamento della produzione nelle foreste esistenti; accrescimento del comparto dei prodotti legnosi; miglioramento della gestione delle foreste; prevenzione della deforestazione; rafforzamento della protezione contro i disturbi naturali; sostituzione di materie prime e materiali ad elevata intensità di gas serra con prodotti legnosi; prevenzione del drenaggio o riumidificazione delle zone umide; ripristino dei terreni degradati; altro (LULUCF);

 

Altro – lo Stato membro fornisce una breve descrizione dell’obiettivo.

(5)  Lo Stato membro include almeno la o le cifre e unità, l’anno finale e l’anno di base se l’obiettivo o gli obiettivi sono quantificati. Gli obiettivi quantificati sono specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e temporalmente definiti.

((6))  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti tipologie: economico; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazioni; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.

((7))  Riportare in questo campo solo politiche dell’Unione attuate mediante la politica nazionale, o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione. Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona «altro» e indica il nome della politica dell’Unione.

((8))  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alle dimensioni «Decarbonizzazione: energia rinnovabile» ed «Efficienza energetica». Lo Stato membro sceglie la disposizione pertinente da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona «altro» e indica il titolo della disposizione.

((9))  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: pianificata; adottata; attuata; obsoleta.

((10))  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni e indica i nominativi dei soggetti responsabili dell’attuazione della politica o misura (è possibile selezionare più soggetti): governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati.

((11))  Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l’unità) che saranno utilizzati (ex ante) per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure con i relativi valori. Lo Stato membro specifica l’anno o gli anni cui i valori si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

((12))  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): adozione di una nuova misura, conclusione di un accordo, pubblicazione di legislazione; varo/applicazione di una misura/un programma; abolizione/interruzione/completamento della misura; correzioni, modifiche dell’attuazione o dell’impostazione e proroga di una misura vigente; informazioni di monitoraggio, aggiornamenti sui progressi compiuti o risultati delle valutazioni d’impatto; proseguimento delle misure vigenti/nessun aggiornamento significativo; bozze, annunci, impegni, misure pianificate, discussioni su una nuova misura; altro.

((13))  Lo Stato membro fornisce una descrizione qualitativa dei progressi compiuti rispetto all’obiettivo della politica.

((14))  Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l’unità) che sono stati utilizzati (ex post) per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure con i relativi valori. Lo Stato membro specifica l’anno o gli anni cui i valori si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

((15))  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Sicurezza energetica». Lo Stato membro sceglie tra i seguenti vettori (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altri combustibili): Intero sistema; Energia elettrica; Gas; Prodotti petroliferi; Combustibile nucleare; Calore; Altri combustibili.

((16))  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Lo Stato membro sceglie una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

((17))  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET. Lo Stato membro sceglie una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

((18))  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Lo Stato membro dovrebbe includere una descrizione dei settori sostenuti dalla politica.

(6)  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Decarbonizzazione: energia rinnovabile». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.

(7)  Lo Stato membro può comunicare informazioni sulle valutazioni ex post per più anni; ove possibile, le informazioni comunicate vertono sugli anni che terminano con 0 o 5.

(8)  Le valutazioni ex post comprendono tutte le valutazioni basate sui risultati dell’intero periodo di attuazione o di parti di esso.

(9)  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Efficienza energetica». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.

(10)  Lo Stato membro può comunicare informazioni sulle valutazioni ex post per più anni; ove possibile, le informazioni comunicate vertono sugli anni che terminano con 0 o 5.

(11)  Le valutazioni ex post comprendono tutte le valutazioni basate sui risultati dell’intero periodo di attuazione o di parti di esso.

(12)  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Decarbonizzazione: energia rinnovabile». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.

(13)  I benefici sono riportati come valori negativi.

(14)  La descrizione include il tipo di costi e benefici presi in considerazione, le parti interessate contemplate nella valutazione di costi e benefici, lo scenario di base usato come riferimento per determinarli e la metodologia.

(15)  Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Efficienza energetica». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.

(16)  I benefici sono riportati come valori negativi.

(17)  La descrizione include il tipo di costi e benefici presi in considerazione, le parti interessate contemplate nella valutazione di costi e benefici, lo scenario di base usato come riferimento per determinarli e la metodologia.


ALLEGATO X

NUOVE POLITICHE E MISURE A NORMA DELL’ARTICOLO 21, LETTERA B), PUNTO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE

Numero di politica/misura

Obbl.

 

Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)

Obbl.

 

Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d’obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)

 

Risparmi energetici cumulativi previsti nell’uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)

Obbl.

 

Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale (ktep/anno)  (1)

Obbl. se appl.

 

2021

Obbl. se appl.

 

2022

Obbl. se appl.

 

2023

Obbl. se appl.

 

2024

Obbl. se appl.

 

2025

Obbl. se appl.

 

2026

Obbl. se appl.

 

2027

Obbl. se appl.

 

2028

Obbl. se appl.

 

2029

Obbl. se appl.

 

2030

Obbl. se appl.

 

Durata del o dei periodi d’obbligo

Obbl.

 

Caratteristiche principali

 

Parti obbligate e rispettive responsabilità (allegato V, punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)  (2)

Obbl.

 

Settori interessati da azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (se diversi dai settori elencati sopra) (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)  (3)

Obbl.

 

Informazioni sull’applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva sull’efficienza energetica:

 

Ove applicabile, azioni specifiche e/o quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali (articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE)

Obbl. se appl.

 

Risparmi realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2012/27/UE)  (4)

Obbl. se appl.

 

Norme su finanziamenti e prestiti (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl. se appl.

 

Possibilità di scambio di risparmi energetici (ove pertinente)

Obbl. se appl.

 

Interazioni con un fondo nazionale per l’efficienza energetica conformemente all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (possibilità contemplata all’articolo 7 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva)  (5)

Obbl. se appl.

 

Informazioni generali sulla metodologia di calcolo

 

Metodo o metodi di misurazione utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE)  (6)

Obbl.

 

Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (articolo 7 bis, paragrafo 4, e allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)  (7)

Obbl.

 

Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi

Fac.

 

Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all’allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

 

Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell’addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE)  (8)

Obbl.

 

Il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Com’è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio

 

Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica  (9)

Obbl. se appl.

 

Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative comunicate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Obbl. se appl.

 

Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE)

 

Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica?

Obbl. se appl.

 

Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?

Obbl. se appl.

 

Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE)

 

Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica

Obbl.

 

Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica del regime obbligatorio di efficienza energetica

Obbl.

 

Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE)  (10)

Obbl.

 

Obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime)

Obbl.

 

Pubblicazione dei risparmi energetici realizzati ogni anno nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)

Obbl.

 

Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti del regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

 

In che modo il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?

Obbl. se appl.

 

Informazioni o spiegazioni complementari

 

Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze

Fac.

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 2

Misure politiche alternative di cui all’articolo 7 ter e all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali)

Numero di politica/misura

Obbl.

 

Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)

Obbl.

 

Bilancio previsto o stimato, con indicazione del o dei periodi di attuazione

Fac.

 

Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d’obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)

 

Risparmi energetici cumulativi previsti nell’uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)

Obbl.

 

Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale (ktep/anno)  (11)

Obbl. se appl.

 

2021

Obbl. se appl.

 

2022

Obbl. se appl.

 

2023

Obbl. se appl.

 

2024

Obbl. se appl.

 

2025

Obbl. se appl.

 

2026

Obbl. se appl.

 

2027

Obbl. se appl.

 

2028

Obbl. se appl.

 

2029

Obbl. se appl.

 

2030

Obbl. se appl.

 

Periodo/i intermedio/i, ove pertinente  (12)

Obbl. se appl.

 

Caratteristiche principali

 

Autorità pubbliche responsabili dell’attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l’attuazione della misura politica (allegato V, punto 3, lettera b), e punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)  (13)

Obbl.

 

Azioni individuali ammissibili alla misura alternativa (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)  (14)

Obbl.

 

Misure politiche specifiche o azioni individuali tese a far fronte alla povertà energetica (ove applicabile)

Obbl. se appl.

 

Informazioni generali sulla metodologia di calcolo

 

Metodo o metodi di misurazione utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE)  (15)

Obbl.

 

Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)  (16)

Obbl.

 

Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi

Fac.

 

Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all’allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

 

Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell’addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE)  (17)

Obbl.

 

La misura politica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Com’è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio

 

Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili alla misura politica (18)

Obbl. se appl.

 

Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica (se ne esiste uno) e le misure alternative comunicate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Obbl. se appl.

 

Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica, se ne esiste uno, e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE)

 

Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili alla misura politica?

Obbl. se appl.

 

Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?

Obbl. se appl.

 

Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE)

 

Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica

Obbl.

 

Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica della misura politica

Obbl.

 

Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti partecipanti o incaricate (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE)  (19)

Obbl.

 

Pubblicazione dei risparmi energetici conseguiti ogni anno grazie alla misura politica (allegato V, punto 3, lettera e), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)

Obbl.

 

Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti della misura politica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)

 

In che modo la misura politica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?

Obbl. se appl.

 

Informazioni o spiegazioni complementari

 

Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze

Fac.

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 3

Informazioni sulle misure fiscali

Numero di politica/misura

Obbl.

 

Durata della misura fiscale (allegato V, punto 5, lettera k), punto iv), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Autorità pubblica responsabile dell’attuazione (allegato V, punto 5, lettera k), punto ii), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Settori interessati e fasce di contribuenti (allegato V, punto 5, lettera k), punto i), della direttiva 2012/27/UE)  (20)

Obbl.

 

Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)

Obbl.

 

Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d’obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)

 

Risparmi energetici cumulativi previsti nell’uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)

Obbl.

 

Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale (ktep/anno)  (21)

Obbl. se appl.

 

2021

Obbl. se appl.

 

2022

Obbl. se appl.

 

2023

Obbl. se appl.

 

2024

Obbl. se appl.

 

2025

Obbl. se appl.

 

2026

Obbl. se appl.

 

2027

Obbl. se appl.

 

2028

Obbl. se appl.

 

2029

Obbl. se appl.

 

2030

Obbl. se appl.

 

Spiegazioni complementari (ove pertinente)

Fac.

 

Informazioni generali sulla metodologia di calcolo

 

Metodo o metodi di calcolo utilizzati  (22)

Obbl.

 

Impostazione del calcolo dei risparmi (allegato V, punto 4, lettera a), della direttiva 2012/27/UE)  (23)

Obbl.

 

Elasticità (breve periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)  (24)

Obbl. se appl.

 

Elasticità (lungo periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)  (25)

Obbl. se appl.

 

Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (allegato V, punto 2, lettera e), della direttiva 2012/27/UE)  (26)

Obbl.

 

Modalità per evitare il doppio conteggio rispetto ad altre misure politiche (allegato V, punto 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)

Obbl.

 

Indipendenza dall’autorità pubblica responsabile dell’attuazione  (27)

Obbl.

 

Spiegazioni e fonti di informazioni complementari

Fac.

 

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.


Tabella 4

Informazioni sulla durata delle azioni individuali ammissibili alle politiche e misure comunicate ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Azione ammissibile

Settore di uso finale

Durata presunta (in anni)

Ipotesi circa le possibili variazioni dei risparmi energetici nel tempo

Fonte o metodo usato per le stime della durata e le ipotesi correlate

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Azione 1

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

Azione 3

 

 

 

 

Note Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


(1)  Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

(2)  Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione per calcolare l’obiettivo o gli obiettivi del regime obbligatorio di efficienza energetica e definire le parti obbligate. Se le azioni individuali ammissibili interessano settori diversi, lo Stato membro lo specifica nel campo successivo.

(3)  Lo Stato membro indica le azioni ammissibili al regime. Se l’elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membri precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.

(4)  Se alle parti obbligate è consentito contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, lo Stato membro illustra i criteri di ammissibilità dei terzi e spiega in che modo sono garantite la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione dei risparmi energetici certificati.

(5)  Lo Stato membro indica se le parti obbligate possono o devono ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di risparmio energetico sotto forma di contributo a un fondo nazionale per l’efficienza energetica.

(6)  Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all’allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti/b) risparmi misurati/c) risparmi di scala/d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.

(7)  Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell’allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE.

(8)  Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all’allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE, ivi compreso in che modo tiene conto degli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari dell’UE, come impone l’allegato V, punto 2, lettere b) e c), della medesima direttiva.

(9)  Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l’isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento). Spiega inoltre in che modo il sistema di monitoraggio e verifica impedisce a più parti obbligate di comunicare la stessa azione individuale, evitando così il doppio conteggio nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica.

(10)  Lo Stato membro spiega com’è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.

(11)  Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

(12)  Lo Stato membro indica i periodi o le date degli obiettivi intermedi fissati per poter esaminare i progressi nel quadro della misura alternativa.

(13)  Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.

(14)  Lo Stato membro indica le categorie di azioni individuali che possono ricevere incentivi finanziari o supporto di altro tipo nel quadro della misura alternativa o che la misura alternativa promuove per mezzo di disposizioni regolamentari, informazione o strumenti strategici di qualsiasi tipo. Se l’elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membri precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.

(15)  Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all’allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti/b) risparmi misurati/c) risparmi di scala/d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.

(16)  Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell’allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE.

(17)  Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all’allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE, ivi compreso in che modo tiene conto degli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari dell’UE, come impone l’allegato V, punto 2, lettere b) e c), della medesima direttiva.

(18)  Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l’isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento).

(19)  Lo Stato membro spiega com’è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.

(20)  Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.

(21)  Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell’uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

(22)  Lo Stato membro precisa il modello utilizzato per calcolare i risparmi, indica se tiene conto dell’elasticità nel breve e nel lungo periodo e le ragioni della scelta, e illustra le variabili del modello e come sono state scelte.

(23)  Lo Stato membro illustra il metodo di analisi degli effetti sul consumo di energia con e senza la misura fiscale (scenario controfattuale). Spiega inoltre com’è stato definito lo scenario controfattuale e in che modo garantisce che si tenga conto almeno dei livelli minimi di imposizione fiscale nell’UE.

(24)  Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l’elasticità nel breve periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l’elasticità.

(25)  Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l’elasticità nel lungo periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l’elasticità.

(26)  Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo garantisce che siano presi in considerazione solo i risparmi risultanti da azioni individuali attuate dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 31 dicembre 2030.

(27)  Lo Stato membro spiega in che modo è assicurata l’indipendenza del o dei valutatori dei risparmi energetici rispetto alla misura fiscale.


ALLEGATO XI

INFORMAZIONI SUI RISPARMI ENERGETICI REALIZZATI A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE  (1)

Tabella 1

Risparmi energetici realizzati a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE nell’anno X-2

Numero di politica/misura

Unità

Famiglie vulnerabili interessate  (2)

Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE o le misure alternative adottate in applicazione dell’articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c)]

Di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l’articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE

Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-2  (3)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-2

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-2

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-2  (3)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-2

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-2

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-2  (3)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-2

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-2

Obbl.

 

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Politica/misura 1

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Informazioni relative all’anno civile X-2 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 2

Risparmi energetici realizzati a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE nell’anno X-3  (4)

Numero di politica/misura

Unità

Famiglie vulnerabili interessate  (5)

Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE o le misure alternative adottate in applicazione dell’articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c)]

Di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l’articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE

Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-3  (6)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-3

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-3

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-3  (5)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-3

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-3

Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-3  (5)

di cui risparmio realizzato nell’anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell’anno X-3

Risparmio totale cumulativo nell’uso finale realizzato dal 2021 fino all’anno X-3

Obbl.

 

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Politica/misura 1

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Informazioni relative all’anno civile X-3 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  Lo Stato membro riferisce in merito al regime obbligatorio di efficienza energetica e alle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE.

(2)  Lo Stato membro indica con sì/no se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali. Per la definizione di «famiglia vulnerabile» si vedano l’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

(3)  Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-2, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all’anno X-3 che continuano a produrre risparmi nell’anno X-2, tenuto conto della durata dei risparmi.

(4)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(5)  Lo Stato membro indica con sì/no se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali. Per la definizione di «famiglia vulnerabile» si vedano l’articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

(6)  Risparmio totale annuo nell’uso finale realizzato nell’anno X-3, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all’anno X-4 che continuano a produrre risparmi nell’anno X-3, tenuto conto della durata dei risparmi.


ALLEGATO XII

COMUNICAZIONE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE

Tabella 1

Superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE  (1)

Elemento

Specifica

Unità

Anno X-3

Anno X-2

Informazioni supplementari

Consumo di energia primaria

e/o consumo di energia finale

Consumo di energia primaria

e/o consumo di energia finale

Numero di politica/misura

Obbl. se appl.

Non pertinente

 

Superficie coperta totale degli edifici ristrutturati

Obbl. se appl.

m2

 

 

 

Volume di risparmi energetici realizzati grazie alla ristrutturazione di edifici negli anni X-3 e X-2 (2)

Fac.

ktep

 

 

 

 

 

Somma dei nuovi risparmi energetici realizzati grazie alla ristrutturazione di edifici nel periodo dal 2021 all’anno X-3 (X-2) (corrispondenti al tasso di ristrutturazione del 3 %)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note


Tabella 2

Volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE  (3)  (4)

Elemento

Specifica

Unità

Anno X-3

Anno X-2

Informazioni supplementari

Consumo di energia primaria

e/o consumo di energia finale

Consumo di energia primaria

e/o consumo di energia finale

Numero di politica/misura

Obbl. se appl.

Non pertinente

 

Volume di risparmi energetici realizzati negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati negli anni X-3 e X-2  (5)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

Somma dei risparmi energetici realizzati negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati nel periodo dal 2021 all’anno X-3 (X-2) (corrispondenti al tasso di ristrutturazione del 3 %)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

(2)  Il volume di risparmi energetici può essere stimato: è possibile comunicare risparmi previsti, misurati, di scala o stimati per sondaggio.

(3)  Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e misure di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE.

(4)  Fatto salvo l’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2012/27/UE, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire un volume almeno equivalente di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati.

(5)  Il volume di risparmi energetici può essere stimato: è possibile comunicare risparmi previsti, misurati, di scala o stimati per sondaggio.


ALLEGATO XIII

PROGRESSI COMPIUTI RIGUARDO AL FINANZIAMENTO

Tabella 1

Progressi compiuti riguardo al finanziamento

Numero della politica/misura oggetto della comunica-zione  (1)

Tecnolo-gie/soluzioni ammis-sibili

Previsioni di investimento iniziali (EUR)

Investimento effettivo fino all’anno X-2 compreso (EUR)

Investimento effettivo ancora da realizzare (EUR)

Valore

Anno cui si riferisce il prezzo

Finanzia-mento pubblico nazionale

Finanziamento totale dell’UE

di cui RRF

di cui Fondo europeo di sviluppo regionale e/o Fondo di coesione

Finanziamento privato (se disponibile)

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione della fonte

Valore

Anno cui si riferisce il prezzo

Obbl.

Fac.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se disp.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Politica/misura 1 o gruppo di politiche e misure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2 o gruppo di politiche e misure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occor-renza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

Note


(1)  Lo Stato membro indica il numero di tutte le politiche e misure oggetto della comunicazione. Usare righe diverse per ogni politica/misura o per ogni gruppo di politiche e misure.


ALLEGATO XIV

IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA E SULLE EMISSIONI NELL’ATMOSFERA

Tabella 1

Impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni nell’atmosfera  (1)

Numero della politica/misura oggetto della comunicazione  (2)

Anno di riferimento (3)

Inquinante/i  (4)

Impatto quantificato previsto sulle emissioni  (5) (kt/anno)

Valutazione qualitativa dell’impatto previsto sulle emissioni  (6)

Dettagli delle metodologie usate per l’analisi  (7)

Descrizione qualitativa delle incertezze (se disponibile)

Documentazione/fonte delle metodologie

Osservazioni generali

t

t+5

t+10

t+15

t+20

t+25

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se disp.

Fac./Obbl.

Obbl. se disp.

Fac.

Obbl. se disp.

Fac.

Politica/misura 1 o gruppo di politiche e misure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica/misura 2 o gruppo di politiche e misure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione. Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

Note


(1)  Lo Stato membro comunica per quanto possibile informazioni sulla quantificazione dell’impatto delle politiche e delle misure o dei gruppi di politiche e misure.

(2)  Lo Stato membro indica il numero di tutte le politiche e misure oggetto della comunicazione. Usare righe diverse per ogni politica/misura o per ogni gruppo di politiche e misure.

(3)  L’anno di riferimento è l’anno di base delle proiezioni delle emissioni.

(4)  Lo Stato membro sceglie tra i seguenti inquinanti (è possibile aggiungerne alla voce Altro): SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5, altro.

(5)  Lo Stato membro comunica gli aumenti previsti delle emissioni come numeri o intervalli positivi e le riduzioni previste come numeri o intervalli negativi.

(6)  La valutazione qualitativa è obbligatoria (Obbl.) se non sono disponibili informazioni sull’impatto quantificato. È invece facoltativa (Fac.) se l’impatto è stato quantificato.

(7)  La descrizione comprende informazioni sulla metodologia, ad esempio modelli usati, scenario di base assunto come riferimento per determinare l’impatto. dati soggiacenti.


ALLEGATO XV

POLITICHE E MISURE PER ELIMINARE GRADUALMENTE LE SOVVENZIONI ENERGETICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Tabella 1

Politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Sovvenzione a combustibili fossili o altro  (1)

Nome della politica (inglese)

Nome della politica (lingua locale)

Settore  (2)

Scopo  (3)

Vettore  (4)

Categoria  (5)

Periodo di attuazione

Volume della sovvenzione

Inizio  (6)

Fine  (7)

X-3  (8)

X-2  (8)

Valuta  (9)

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl.

Obbl. se disp.

Obbl.

Obbl.

Sovvenzione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovvenzione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note


(1)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): Combustibili fossili; Altro (comprese sovvenzioni a favore di energia elettrica, nucleare, rinnovabili ed efficienza energetica). Le sovvenzioni a favore della produzione di energia elettrica a partire da combustibili fossili dovrebbero essere incluse nella categoria Combustibili fossili.

(2)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni: Settore dell’energia (se possibile, precisare il sottosettore: ENER-Estrazione di combustibili fossili; ENER-Colture energetiche; ENER-Conversione; ENER-Conversione-Raffinazione; ENER-Conversione-GNL; ENER-Conversione-Cogenerazione; ENER-Conversione-Produzione di energia elettrica; ENER-Conversione-Riscaldamento e raffrescamento; ENER-Conversione-Biocarburanti liquidi; ENER-Conversione-Produzione di biogas; ENER-Conversione-Produzione di idrogeno; ENER-Infrastruttura; ENER-Infrastruttura-Trasmissione/trasporto; ENER-Infrastruttura-Distribuzione; ENER-Infrastruttura-Trasmissione/trasporto e distribuzione; ENER-Infrastruttura-Stoccaggio; ENER-Dismissione di installazioni; ENER-Gestione dei rifiuti; ENER-Mercato al dettaglio); Agricoltura (se possibile, precisare il sottosettore: AGRI-Produzioni vegetali e animali, caccia; AGRI-Silvicoltura e utilizzo di aree forestali; AGRI-Pesca e acquicoltura; Costruzioni; Attività estrattiva; Industria (se possibile, precisare il sottosettore: INDU-Industrie ad alta intensità energetica (settori industriali interessati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE); INDU-Industrie non ad alta intensità energetica); Trasporti (TRANS-Trasporto aereo; TRANS-Trasporto ferroviario; TRANS-Trasporto su strada; TRANS-Trasporti marittimi e per vie d’acqua; TRANS-Trasporto pubblico); Servizi (settore terziario); Famiglie (se possibile, precisare il sottosettore: Famiglie; HH-Famiglie a basso reddito); Pubblico; Intersettoriale (più settori); Settori economici.

(3)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): Sostegno alla domanda di energia; Sostegno all’efficienza energetica; Sostegno alla ristrutturazione industriale; Sostegno alle infrastrutture; Sostegno alla produzione; Altro.

(4)  Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: Combustibili fossili (se possibile, precisare il sottovettore: FF-Tutti i combustibili fossili; FF-Diversi combustibili fossili; FF-Carbone/lignite; FF-Gas naturale; FF-Gas di miniera; FF-Gas di scisto; FF-Petrolio greggio e LGN; FF-Petrolio e gas; FF-Prodotti petroliferi; FF-PP-Gasolio; FF-PP-Gasolio miscelato; FF-PP-Benzina; FF-PP-Benzina con piombo; FF-PP-Benzina senza piombo; FF-PP-Benzina miscelata; FF-PP-GPL; FF-PP-Cherosene; FF-PP-Combustibili per uso marittimo da fonti fossili; FF-PP-Olio combustibile pesante (HFO); FF-Torba; Tutti i tipi di energia; Calore; Energia elettrica; Nucleare; Bioenergia (se possibile, precisare il sottovettore: RES-Biogas; RES-Biomassa e biogas; RES-Biomassa (solida); RES-Biomassa RSU; RES-Biocarburanti liquidi; RES-Biocarburanti liquidi-Biodiesel; RES-Biocarburanti liquidi-Bioetanolo); Fonti rinnovabili/RES (se possibile, precisare il sottovettore: RES-Tutte; RES-Varie; RES-Geotermico; RES-Calore; RES-Idroelettrico; RES-Energia marina; RES-Solare; RES-Eolico; RES-Eolico offshore; RES-Eolico onshore); Idrogeno (se possibile, precisare il sottovettore: FF-Tutti i combustibili fossili; RES-Biogas).

(5)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): Trasferimenti diretti (se possibile, precisare la sottocategoria: Prestiti agevolati; Sovvenzioni; Altro); Spesa fiscale (Riduzione fiscale; Esenzione fiscale; Rimborso fiscale; Credito fiscale; Deduzione/detrazione fiscale; Altro); Sottoprezzatura di beni/servizi (se possibile, precisare la sottocategoria: Sottoprezzatura di risorse o terreni di proprietà del governo; Sottoprezzatura di infrastrutture di proprietà del governo; Sottoprezzatura di altri beni o servizi forniti dal governo); Sostegno al reddito o ai prezzi (se possibile, precisare la sottocategoria: Remunerazione della capacità (meccanismi di regolazione della capacità elettrica); Obbligo di miscelazione dei biocarburanti; Quota di FER con certificati scambiabili; Tariffe di connessione alla rete differenziate; Obblighi di efficienza energetica; Regimi a carico interrompibile; Contratto per differenza; Meccanismi incentivanti (FIP); Tariffe onnicomprensive; Garanzia dei prezzi al consumo (sostegno ai costi); Garanzia dei prezzi al consumo (regolazione dei prezzi); Garanzia dei prezzi alla produzione (regolazione dei prezzi); Altro).

(6)  Anno in cui è iniziata l’attuazione della politica che consente la sovvenzione.

(7)  Anno in cui termina la politica (non ha più effetto o non è più attuata) e la sovvenzione non può più essere erogata.

(8)  Volume della sovvenzione erogata (importo in valuta nominale).

(9)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una): EUR; BGN; HRK; CZK; DKK; HUF; PLN; RON; SEK.


ALLEGATO XVI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI RIGUARDO ALL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Tabella 1

Funzionamento del sistema di garanzie di origine per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili

Elemento

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Energia elettrica

Garanzie di origine – rilasciate  (1)

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – annullate  (2)

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue  (3)

Obbl. se appl.

GWh

 

 

Gas

Garanzie di origine – rilasciate

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – annullate

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue  (4)

Obbl. se appl.

GWh

 

 

Riscaldamento/raffrescamento

Garanzie di origine – rilasciate

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – annullate

Obbl. se appl.

Numero

 

 

Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue  (4)

Obbl. se appl.

GWh

 

 

 

Misure adottate per assicurare l’affidabilità

Obbl. se appl.

Non pertinente

 

Misure adottate per proteggere il sistema contro la frode

Obbl. se appl.

Non pertinente

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 2

Variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni legate all’uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili

Indicare le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legate al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili  (5)  (6)

Obbl. se appl.

 

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 3

Stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria nazionale verso l’obiettivo per il 2030

Elemento

Specifica

Unità

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stima della produzione eccedentaria da fonti rinnovabili domestiche (A)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima della produzione da progetti comuni tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi conteggiata ai fini del contributo nazionale all’obiettivo per il 2030 (B)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima della produzione da regimi di sostegno comuni conteggiata ai fini del contributo nazionale all’obiettivo per il 2030 (C)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima della produzione eccedentaria complessiva (esclusi futuri trasferimenti statistici) (= A+B+C)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima del deficit di produzione da fonti rinnovabili domestiche (D)

Obbl. se appl.

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 4

Sviluppo tecnologico e impiego di biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime di cui all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001

Informazioni sullo sviluppo tecnologico e l’impiego di biocarburanti nello Stato membro ottenuti a partire dalle materie prime di cui all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (7)

Obbl.

 

Note

Obbl. = obbligatorio.


Tabella 5

Impatto stimato della produzione o dell’uso di biocombustibili, di bioliquidi e di combustibili da biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell’acqua, sul suolo e sulla qualità dell’aria

Elemento

Produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa

Uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa

Impatto stimato della produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (8)

Unità

Periodo di tempo

Descrizione dei metodi di stima dell’impatto (8)

Impatto stimato dell’uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (8)

Unità

Periodo di tempo

Descrizione dei metodi di stima dell’impatto  (8)

 

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Obbl. se disp.

Biodiversità

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse idriche (acque sotterranee e superficiali) e disponibilità idrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Suolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità dell’aria

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.


Tabella 6

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocombustibili, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

Obbl. se appl.

 

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 7

Quota di rifiuti biodegradabili destinati alla produzione di energia nei termovalorizzatori

 

Anno

X-3

X-2

Sono in funzione termovalorizzatori?  (9)

Obbl. se appl.

 

 

Se sì

 

 

Quota di rifiuti biodegradabili usati (%)

Obbl. se appl.

 

 

Metodologia di stima della quota

Obbl. se appl.

 

 

Misure adottate per migliorare e verificare le stime

Obbl. se appl.

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 8

Generazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili negli edifici, compresi ove disponibili dati disaggregati sull’energia prodotta, consumata e immessa in rete  (10)

Elemento

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

Energia finale da fonti rinnovabili consumata in totale negli edifici a fini di riscaldamento

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari termici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Pompe di calore

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Energia termica rinnovabile consumata in totale negli edifici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari termici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa  (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Pompe di calore

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Energia termica rinnovabile generata e immessa in rete in totale (teleriscaldamento)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari termici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa  (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Pompe di calore

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Energia elettrica rinnovabile generata in totale negli edifici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari fotovoltaici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa  (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Energia elettrica rinnovabile consumata in totale negli edifici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari fotovoltaici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa  (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Energia elettrica rinnovabile immessa in rete in totale

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi solari fotovoltaici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Biomassa  (11)

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Sistemi geotermici

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Altre fonti rinnovabili decentrate

Obbl. se disp.

ktep

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note


Tabella 9

Quantità di biomassa solida utilizzata per la produzione di energia

Elemento

Specifica

Unità

Anno

X-3

X-2

1)

Settore energetico (totale)  (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

a)

Energia elettrica  (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

b)

Cogenerazione di calore ed energia elettrica  (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

c)

Energia termica  (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

2)

Settore della trasformazione (a eccezione dell’energia) (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

3)

Settore industriale, uso interno (energia elettrica consumata e autoprodotta, cogenerazione ed energia termica) (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

4)

Consumo finale diretto nell’edilizia abitativa  (12)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

5)

Altro  (12)  (13)

Obbl.

TJ potere calorifico netto

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


(1)  Numero di garanzie di origine rilasciate per l’energia prodotta da fonti rinnovabili nello Stato membro durante il periodo di comunicazione, in base al momento di produzione dell’energia.

(2)  Numero di garanzie di origine da fonti rinnovabili annullate per l’energia consumata nello Stato membro durante il periodo di comunicazione.

(3)  Quantità di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili comprovate, calcolata come garanzie di origine annullate per l’energia da fonti rinnovabili consumata nel periodo di comunicazione + quota di rinnovabili nel mix residuo moltiplicata per il totale di energia consumata nel periodo di comunicazione non interessata dall’annullamento di garanzie di origine.

(4)  Quantità di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili comprovate, calcolata come garanzie di origine annullate per l’energia da fonti rinnovabili consumata nel periodo di comunicazione + consumo di energia da fonti rinnovabili oggetto di altri meccanismi di tracciamento affidabili in grado di evitare il doppio conteggio (può includere la «quota di rinnovabili nel mix residuo moltiplicata per il totale di energia consumata nel periodo di comunicazione non interessata dall’annullamento di garanzie di origine» né da altri meccanismi di tracciamento affidabili).

(5)  Variazioni del prezzo dei prodotti a livello nazionale (o subnazionale, se applicabile). Le variazioni includono qualsiasi variazione dei prezzi connessa alle colture alimentari e foraggere (rincari dei prodotti alimentari/foraggeri dovuti a un maggior uso di energia per le stesse materie prime). Includono altresì qualsiasi variazione dei prezzi connessa all’aumento della domanda di biomassa forestale per usi energetici (vale a dire le variazioni dei prezzi dei prodotti realizzati a partire da rifiuti e residui dovute a un maggior uso di energia e a una maggiore concorrenza per le materie prime).

(6)  Per il cambio di destinazione dei terreni, indicare solo la variazione effettiva dei terreni adibiti alla biomassa consumata a scopi energetici, non di tutti i terreni agricoli.

(7)  Le informazioni sull’impiego possono essere comunicate come capacità installata e produzione effettiva dei vari biocarburanti avanzati basati su diverse tecnologie e includere il numero di impianti e il tipo di materia prima. Le informazioni sullo sviluppo possono comprendere un elenco dei diversi percorsi tecnologici e una breve descrizione qualitativa dello stato di avanzamento (fase di sviluppo, vicinanza al debutto sul mercato, sviluppi recenti, investimenti).

(8)  Gli impatti stimati e i metodi utilizzati possono essere descritti sia quantitativamente che qualitativamente. In caso di descrizione quantitativa precisare l’unità e il periodo di tempo cui si riferiscono gli impatti.

(9)  Sì/No.

(10)  Per «edificio» s’intende la costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni (articolo 2, punto 1, della direttiva 2010/31/UE); l’allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di fabbricati impieganti energia (allegato I, punto 5, della direttiva 2010/31/UE).

(11)  Biomassa prodotta nel rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(12)  Quantità di biomassa utilizzata nel settore in questione, comprese le perdite di trasformazione.

(13)  Comprende, tra le altre cose, agricoltura, silvicoltura e commercio, scambi e servizi.


ALLEGATO XVII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI RIGUARDO ALL’EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Progressi compiuti in ciascun settore e motivi per cui il consumo energetico è rimasto stabile o è aumentato nei settori di consumo di energia finale

Settore

Specifica

Motivi dell’aumento/della stabilità del consumo di energia finale nell’anno X-3  (3)

Motivi dell’aumento/della stabilità del consumo di energia finale nell’anno X-2

Industria

Obbl.

Selezionare uno o più motivi  (1)

Selezionare uno o più motivi  (1)

Trasporti

Obbl.

Selezionare uno o più motivi  (1)

Selezionare uno o più motivi  (1)

Famiglie

Obbl.

Selezionare uno o più motivi  (1)

Selezionare uno o più motivi  (1)

Servizi

Obbl.

Selezionare uno o più motivi  (1)

Selezionare uno o più motivi  (1)

Agricoltura

Obbl.

Selezionare uno o più motivi  (1)

Selezionare uno o più motivi  (1)

Altro  (2)

Obbl. se appl.

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


Tabella 2

Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1o gennaio degli anni X-2 e X-1, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

Elemento

Specifica

Unità

Indicatori al 1o gennaio dell’anno X-2

Indicatori al 1o gennaio dell’anno X-1

Informazioni supplementari

Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati

Fac.

m2

 

 

 

Superficie coperta totale degli edifici che non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica

Obbl.

m2

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.


Tabella 3

Numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2, numero totale stimato di grandi imprese nel territorio dello Stato membro cui è applicabile l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2

Elemento

Specifica

Unità

Anno

X-3  (5)

X-2

Numero totale di audit energetici condotti

Obbl.

Numero

 

 

Numero di grandi imprese  (4) cui è applicabile l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE

Obbl.

Numero

 

 

Numero di audit energetici condotti nelle grandi imprese cui è applicabile l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE

Obbl.

Numero

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


Tabella 4

Coefficiente di energia primaria nazionale applicato per l’energia elettrica ed eventuale giustificazione se diverso dal coefficiente standard di cui all’allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE

Coefficiente di energia primaria nazionale per l’energia elettrica (in cifre)

Obbl.

 

Giustificazione, se diverso dal coefficiente standard di cui all’allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE

Obbl.

 

Obbl. = obbligatorio.


Tabella 5

Numero e superficie coperta degli edifici a energia quasi zero  (6) di nuova costruzione e ristrutturati negli anni X-2 e X-1, di cui all’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, ove necessario sulla base di campionamenti statistici

Elemento

Specifica

Numero

Superficie coperta totale (m2)

1o gennaio dell’anno X-2

1o gennaio dell’anno X-1

1o gennaio dell’anno X-2

1o gennaio dell’anno X-1

Settore residenziale: totale

Obbl. se disp.

 

 

 

 

Settore residenziale: edifici a energia quasi zero di nuova costruzione

Fac.

 

 

 

 

Settore residenziale: ristrutturazione

Fac.

 

 

 

 

Non residenziale (privato): totale

Obbl. se disp.

 

 

 

 

Non residenziale (privato): edifici a energia quasi zero di nuova costruzione

Fac.

 

 

 

 

Non residenziale (privato): ristrutturazione

Fac.

 

 

 

 

Non residenziale (pubblico) (7): totale

Obbl. se disp.

 

 

 

 

Non residenziale (pubblico): edifici a energia quasi zero di nuova costruzione

Fac.

 

 

 

 

Non residenziale (pubblico): ristrutturazione

Fac.

 

 

 

 

 

Definizione di edificio a energia quasi zero  (8)

Fac.

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

Note


Tabella 6

Link a un sito che permetta di consultare gli elenchi o l’interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE

Link a un sito contenente gli elenchi o l’interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE

Obbl.

 

Ulteriori dettagli o osservazioni sui dati

Fac.

 

Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro sceglie tra i seguenti motivi (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altro): Crescita economica; Calo dei prezzi dei combustibili; Aumento del valore aggiunto; Aumento dell’occupazione; Aumento del trasporto merci; Aumento del trasporto passeggeri; Aumento della popolazione e/o del numero di famiglie; Aumento del reddito disponibile per le famiglie; Peggioramento delle condizioni climatiche invernali; Peggioramento delle condizioni climatiche estive; Evento eccezionale; Modifica della metodologia di misurazione o calcolo del consumo di energia; Altro.

(2)  È possibile indicare settori aggiuntivi alla voce Altro.

(3)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(4)  La definizione delle imprese cui è applicabile l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE si basa sulla definizione di piccola e media impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)  X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(6)  La definizione di edificio a energia quasi zero è stabilita dai provvedimenti nazionali che recepiscono l’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, sulla base della definizione quadro di cui all’articolo 2 della stessa direttiva: «edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».

(7)  La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici chiarisce che l’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE riguarda tutti gli edifici pubblici (e non solo gli edifici degli enti pubblici di proprietà del governo centrale e da esso occupati). Le politiche e le azioni di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE dovrebbero includere, ad esempio, gli edifici occupati (ad esempio in locazione o leasing) dalle autorità locali o regionali e gli edifici di proprietà del governo centrale e delle autorità regionali o locali, ma non necessariamente da essi occupati.

(8)  Lo Stato membro può fornire un riferimento alla definizione nazionale di edificio a energia quasi zero o una sua breve descrizione.


ALLEGATO XVIII

POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Nome del traguardo/obiettivo nazionale

Descrizione

Anno-obiettivo

Progressi verso il traguardo/l’obiettivo  (1)

Indicatore/i di progresso

(se applicabile)

Ragguagli sulla strategia di monitoraggio

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Nome dell’indicatore per monitorare i progressi

Anno di base

Valore nell’anno di base

Unità

X-3

X-2

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Traguardo/obiettivo nazionale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo/obiettivo nazionale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  Lo Stato membro illustra i progressi compiuti verso il traguardo/l’obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. Se del caso include informazioni sulle tendenze generali o sugli effetti di altri programmi o di altre politiche che potrebbero incidere sui progressi.


ALLEGATO XIX

POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Unità  (1)

Anno di riferimento  (2)

Anno di pubblicazione

Metodologia per determinare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Criteri e dati (con indicazione della fonte) alla base della valutazione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

 

 

 

 

 

 

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Tabella 2

Informazioni sugli indicatori della povertà energetica

Elemento

Specifica

Unità

X-3

X-2

Quota di popolazione a rischio di povertà che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione

Fac.

Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano

 

 

Quota di popolazione totale che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione

Fac.

Popolazione (%)

 

 

Quota di popolazione a rischio di povertà in arretrato con il pagamento delle bollette

Fac.

Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano

 

 

Quota di popolazione totale in arretrato con il pagamento delle bollette

Fac.

Popolazione (%)

 

 

Quota di popolazione a rischio di povertà la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza  (3)

Fac.

Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano

 

 

Quota di popolazione totale la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza  (3)

Fac.

Popolazione (%)

 

 

Fac. = facoltativo.

Note:


Elemento

Specifica

Unità

X-3

1° semestre

X-3

2° semestre

X-2

1° semestre

X-2

2° semestre

Prezzi dell’energia elettrica per le famiglie

Fac.

centesimi/kWh

 

 

 

 

Prezzi del gas per le famiglie

Fac.

centesimi/kWh

 

 

 

 

Prezzi dell’energia elettrica per le famiglie, fascia di consumo più bassa

Fac.

centesimi/kWh

 

 

 

 

Prezzi del gas per le famiglie, fascia di consumo più bassa

Fac.

centesimi/kWh

 

 

 

 


Tabella 3

Informazioni sugli indicatori nazionali della povertà energetica

Nome dell’indicatore  (4)

Fonte dei dati

Unità

Anno

Periodo di rilevazione dei dati  (5)

Breve descrizione

X-3

X-2

Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

Indicatore 1

 

 

 

 

 

 

Indicatore 2

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione; Fac. = facoltativo.

Note


Tabella 4

Informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica

Definizione nazionale di povertà energetica

Anno di pubblicazione

Anno di ultima modifica

Osservazioni generali  (6)

Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

 

 

 

 

Note

Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): Valori assoluti; %; Altro.

(2)  Lo Stato membro può decidere di comunicare le informazioni per un periodo di riferimento (ad esempio media di tre anni).

(3)  Questi dati non fanno parte delle indagini annuali di Eurostat ma potrebbero essere disponibili a livello nazionale.

(4)  Lo Stato membro può comunicare informazioni sugli indicatori nazionali che integrano gli indicatori di cui alla tabella 2, tra cui ad esempio il reddito delle famiglie, l’accessibilità economica dei servizi energetici, le condizioni delle abitazioni e gli apparecchi domestici, nonché indicatori complementari/indiretti utili ad approfondire l’analisi delle possibili cause di povertà energetica. Gli indicatori possono essere desunti dalla banca dati dell’Osservatorio del parco immobiliare.

(5)  Lo Stato membro può indicare il periodo di rilevazione e se la raccolta dei dati avviene periodicamente.

(6)  Lo Stato membro può includere informazioni sullo status, ad esempio se si tratta di una definizione giuridica o operativa (che non ha valore giuridico ma offre una base per un’interpretazione comune delle caratteristiche della povertà energetica e aiuta a definire obiettivi, attuare misure e monitorare tendenze), e informazioni sui relativi indicatori.


ALLEGATO XX

INFORMAZIONI SUL MODO IN CUI L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA CONTRIBUISCE ALLA TRANSIZIONE GIUSTA, ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E ALLA PARITÀ DI GENERE E AFFRONTA I DIVERSI LIVELLI DI POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Impatto dell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima sull’occupazione, sui lavoratori e sulle regioni

Impatto previsto sull’occupazione, sui mercati del lavoro e sulle competenze  (1)

Fac.

 

Impatto distributivo previsto sulla popolazione  (2)

Fac.

 

Impatto previsto sulle regioni più colpite  (3)

Fac.

 

Impatto previsto sulla qualità della vita e sul benessere  (4)

Fac.

 

Impatto previsto sui costi  (5)

Fac.

 

Inclusività e processi partecipativi  (6)

Fac.

 

Note

Fac. = facoltativo.


Tabella 2

Impatto dell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima sulla promozione dei diritti umani e della parità di genere e sugli sforzi per affrontare i diversi livelli di povertà energetica

Promozione dei diritti umani  (7)

Fac.

 

Promozione della parità di genere  (8)

Fac.

 

Sforzi per affrontare i diversi livelli di povertà energetica

Fac.

 

Note

Fac. = facoltativo.


(1)  Lo Stato membro può riportare elementi quantitativi riguardanti l’evoluzione prevista del mercato del lavoro per effetto delle politiche (ad esempio settori in crescita o in declino e in quale misura) e descrivere i provvedimenti adottati o da adottare per accompagnare la transizione, anche per quanto riguarda le politiche nei settori dell’istruzione e formazione e della protezione sociale.

(2)  Lo Stato membro può descrivere l’impatto previsto delle politiche sulla popolazione nel suo complesso e su specifici gruppi, in particolare quelli più vulnerabili, anche valutando se alcuni ne beneficeranno più di altri e illustrando le misure tese a garantire la giustizia e l’equa ripartizione degli oneri.

(3)  Lo Stato membro può descrivere l’impatto previsto delle politiche sulle regioni che saranno più colpite dalla transizione, in particolare le regioni carbonifere o produttrici di scisto bituminoso o quelle ad alta intensità di carbonio, unitamente alle misure di attenuazione volte a far fronte alle conseguenze socioeconomiche in queste zone. Si incoraggia l’uso di indicatori quantitativi quali l’occupazione, la produzione economica e il gettito fiscale locale.

(4)  Lo Stato membro può descrivere l’impatto previsto in termini di riduzione dei pericoli ambientali, del degrado e dell’inquinamento, miglioramento dell’accesso a prodotti più sicuri, ecosistemi intatti e relativi servizi (alimenti, aria pulita, risorse idriche, stabilità climatica ecc.), garanzia dei mezzi di sussistenza e benefici per la salute e il benessere, comprese condizioni di lavoro più salubri (ad esempio grazie alla limitazione delle emissioni e al miglioramento degli standard di qualità dell’aria sul posto di lavoro).

(5)  Lo Stato membro può descrivere l’impatto previsto delle politiche climatiche, energetiche e ambientali sui costi a carico delle imprese e dei consumatori (ad esempio il risparmio energetico fa scendere il prezzo dell’energia; prodotti più durevoli riducono i costi di sostituzione; diminuiscono i costi da sostenere per il risanamento ambientale e la sanità pubblica).

(6)  Lo Stato membro può descrivere l’impatto previsto delle misure atte a garantire l’inclusività delle politiche climatiche, energetiche e ambientali (in particolare per quanto riguarda le famiglie a basso reddito e le comunità direttamente interessate dalla transizione, ad esempio nelle regioni più colpite), ad esempio attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi, l’erogazione di servizi pubblici rispettosi dell’ambiente, processi partecipativi ecc.

(7)  Anche la giustizia climatica e la transizione giusta affrontano la questione della condivisione dei benefici e degli oneri derivanti dai cambiamenti climatici sotto il profilo dei diritti umani. I cambiamenti climatici mettono a rischio l’effettivo godimento di una serie di diritti umani tra cui il diritto alla vita, all’acqua e a servizi igienico-sanitari, all’alimentazione, alla salute, all’alloggio, all’autodeterminazione, alla cultura e allo sviluppo personale. Lo Stato membro può descrivere in che modo l’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuisce all’obbligo di prevenire gli effetti deleteri prevedibili dei cambiamenti climatici e garantire che coloro che ne risentono, in particolare chi si trova in una situazione di vulnerabilità, abbiano accesso a rimedi efficaci e a mezzi di adattamento per vivere dignitosamente.

(8)  Lo Stato membro può descrivere in che modo il piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, tenuto conto dei diversi impatti sulle opportunità per uomini, donne e persone non cisgender nelle regioni in transizione, degli ostacoli esistenti e dei piani predisposti o attuati per progredire nella transizione.


ALLEGATO XXI

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE REGIONALE

Tabella 1

Informazioni sull’attuazione della cooperazione regionale

Nome dell’iniziativa di cooperazione regionale con altri Stati membri finalizzata al conseguimento degli obiettivi e all’attuazione delle politiche

Dimensione/i dell’Unione interessate  (1)

Periodo di attuazione

Descrizione

Stati membri coinvolti

Contributo previsto agli obiettivi e alle politiche

Progressi riguardo alla cooperazione regionale

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Cooperazione 1

 

 

 

 

 

 

Cooperazione 2

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

 

 

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


(1)  Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: Decarbonizzazione-Emissioni e assorbimenti di gas serra; Decarbonizzazione-Energia rinnovabile; Efficienza energetica; Sicurezza energetica; Mercato interno dell’energia-Interconnettività elettrica; Mercato interno dell’energia-Infrastruttura di trasmissione/trasporto dell’energia; Mercato interno dell’energia-Integrazione dei mercati; Ricerca, innovazione e competitività; Eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche.


ALLEGATO XXII

INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32, PARAGRAFO 1 O 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni

Raccomandazione

Categoria di raccomandazione  (1)

Politiche e misure adottate o che si intende adottare e attuare in risposta alla raccomandazione

Calendario dettagliato di attuazione

Motivi della mancata attuazione della raccomandazione o di una parte sostanziale della stessa

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Obbl. se appl.

Raccomandazione 1

 

 

 

 

Raccomandazione 2

 

 

 

 

Aggiungere righe all’occorrenza

 

 

 

 

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note


(1)  Lo Stato membro sceglie da un elenco di categorie fornito nella versione elettronica della tabella.


ALLEGATO XXIII

INFORMAZIONI SUL DIALOGO MULTILIVELLO SUL CLIMA E SULL’ENERGIA DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Progressi compiuti nell’avviare il dialogo multilivello sul clima e sull’energia di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999  (1)

Dettagli del dialogo multilivello sul clima e sull’energia

Obbl.

 

Progressi compiuti nell’avviare il dialogo multilivello sul clima e sull’energia

Obbl. se appl.

 

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


(1)  Lo Stato membro fornisce dettagli circa il dialogo multilivello sul clima e sull’energia istituito ai sensi delle norme nazionali, cui partecipano le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico per discutere i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche a lungo termine.


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