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Document 32022R0143

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/143 della Commissione del 2 febbraio 2022 relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta [«Volailles de Loué» (IGP)]

    C/2022/487

    GU L 24 del 3.2.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/143/oj

    3.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 24/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/143 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2022

    relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta [«Volailles de Loué» (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda della Francia relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Volailles de Loué» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Volailles de Loué» (IGP) deve essere cancellato dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

    (4)

    Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (5)

    La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La registrazione del nome «Volailles de Loué» (IGP) è cancellata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

    (3)  GU C 344 del 27.8.2021, pag. 10.


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