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Document 32021R0724

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione del 3 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento

C/2021/1344

GU L 155 del 5.5.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/724/oj

5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 155/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/724 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera a), e l’articolo 44, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 impone che le operazioni di invecchiamento delle bevande spiritose avvengano sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.

(2)

A tal fine gli Stati membri devono designare gli organismi responsabili del controllo di tali processi di invecchiamento e darne comunicazione alla Commissione affinché possa istituire un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati.

(3)

L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce che gli Stati provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi devono adottare le misure necessarie per garantire l’osservanza di tale regolamento e designare le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del medesimo regolamento.

(4)

Al fine di garantire comunicazioni efficienti tra la Commissione e gli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati di contatto degli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento.

(5)

Al fine di garantire che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione siano effettuate in modo semplice ed efficiente, è opportuno disporre che, laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose o più di un’autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, tale Stato membro designi un organismo di collegamento con il ruolo di punto di contatto unico per la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione anche i dati di contatto dei rispettivi organismi di collegamento.

(6)

Al fine di garantire la comunicazione efficiente delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è altresì opportuno stabilire norme relative alla forma e ai termini di tali comunicazioni.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 25 maggio 2021, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da comunicare alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787:

a)

nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose;

b)

laddove più organismi siano deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, le responsabilità specifiche di ciascuno di essi;

c)

nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo di collegamento designato a norma dell’articolo 2, primo comma.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787 conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento:

a)

nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’autorità competente;

b)

laddove siano designate più autorità competenti, le responsabilità specifiche di ciascuna di esse;

c)

nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’organismo di collegamento designato a norma dell’articolo 2, primo comma.

Articolo 2

Designazione degli organismi di collegamento

Laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, esso designa un organismo di collegamento per tali organismi di controllo dei processi di invecchiamento.

Laddove uno Stato membro designi più di un’autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, esso designa un organismo di collegamento per tali autorità competenti.

Entrambi gli organismi di collegamento sono responsabili della comunicazione delle informazioni alla Commissione.

Articolo 3

Termini e modalità di comunicazione degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 1 entro il 25 agosto 2021.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni delle informazioni comunicate di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data della variazione.

3.   Le comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli di cui all’allegato I per le informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e all’allegato II per le informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.


ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Stato membro:

Data della comunicazione:

Compilare la parte A se è stato designato un unico organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose; compilare la parte B se sono stati designati più organismi deputati al controllo di tali processi. In quest’ultimo caso, compilare anche la parte C.

PARTE A

ORGANISMO DEPUTATO AL CONTROLLO DEI PROCESSI DI INVECCHIAMENTO DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

PARTE B

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO DEI PROCESSI DI INVECCHIAMENTO DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Per ciascun organismo, indicare le seguenti informazioni:

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Responsabilità specifiche:

PARTE C

ORGANISMO DI COLLEGAMENTO

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:


ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Stato membro:

Data della comunicazione:

Compilare la parte A se è stata designata un’unica autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787; compilare la parte B se sono state designate più autorità competenti. In quest’ultimo caso, compilare anche la parte C.

PARTE A

AUTORITÀ COMPETENTE RESPONSABILE DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/787

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

PARTE B

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI RESPONSABILI DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/787

Per ciascuna autorità competente, indicare le seguenti informazioni:

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Responsabilità specifiche:

PARTE C

ORGANISMO DI COLLEGAMENTO

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:


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