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Document 32018D1511

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 6452]

C/2018/6452

GU L 255 del 11.10.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; abrog. impl. da 32020R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1511/oj

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1511 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2018) 6452]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 8, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) definisce le condizioni per lo spostamento di determinate piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate, e condizioni più specifiche per determinate piante ospiti, comprese le piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L.

(2)

L'esperienza ha dimostrato che le piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. si sono rivelate particolarmente sensibili alla Xylella fastidiosa (Wells et al.) («l'organismo specificato»). Al fine di garantire un più elevato livello di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione è opportuno prevedere che l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi siano effettuati il più vicino possibile al momento del loro primo spostamento al di fuori del sito di produzione. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi alle piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L., introdotte nell'Unione e originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1)

all'articolo 9, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento al fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.»

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).


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