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Document 32016R2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7268

GU L 312 del 18.11.2016, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2016/oj

18.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2016 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pyraclostrobin e zoxamide sono stati oggetto di una deroga stabilita dal regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 gennaio 2017.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 aprile 2017.

(4)

Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (5).

(5)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non sia rinnovata per mancato rispetto dei criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il non rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

alla riga 54, «Propineb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

2)

alla riga 55, «Propizamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

3)

alla riga 57, «Mecoprop-P», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

4)

alla riga 58, «Propiconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

5)

alla riga 73, «Tiram», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

6)

alla riga 74, «Ziram», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

7)

alla riga 75, «Mesosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

8)

alla riga 76, «Propoxycarbazone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

9)

alla riga 77, «Zoxamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

10)

alla riga 79, «Acido benzoico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

11)

alla riga 80, «Flazasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

12)

alla riga 81, «Pyraclostrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

13)

alla riga 82, «Quinoxifen», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

14)

alla riga 89, «Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

15)

alla riga 90, «Mepanipyrim», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

16)

alla riga 91, «Acetamiprid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

17)

alla riga 92, «Thiacloprid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;


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