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Document 32015D0261
Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species (notified under document C(2015) 548) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina [notificata con il numero C(2015) 548] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina [notificata con il numero C(2015) 548] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 52 del 24.2.2015, p. 1–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0403
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0470 | sostituzione | allegato I | ||
Modifies | 32010D0470 | sostituzione | allegato II | ||
Modifies | 32010D0470 | sostituzione | articolo 2 | ||
Modifies | 32010D0470 | sostituzione | articolo 3 | ||
Modifies | 32010D0471 | sostituzione | allegato I P.2 | ||
Modifies | 32010D0471 | sostituzione | allegato II | ||
Modifies | 32010D0471 | sostituzione | articolo 2 punto C) | ||
Modifies | 32010D0471 | sostituzione | articolo 3 punto C) |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015D0261R(01) | (CS) | |||
Corrected by | 32015D0261R(02) | (ES) | |||
Corrected by | 32015D0261R(03) | (DE) | |||
Implicitly repealed by | 32021R0403 | 21/04/2021 |
24.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina
[notificata con il numero C(2015) 548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l’articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, alle normative specifiche dell’Unione. Essa comprende le norme che disciplinano lo scambio e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina («i prodotti di cui trattasi»). La direttiva stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari necessari per gli scambi e le importazioni nell’Unione dei prodotti di cui trattasi. |
(2) |
L’allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilisce determinate prescrizioni per i prodotti di cui trattasi che devono essere incluse nei modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni di detti prodotti nell’Unione. |
(3) |
La decisione 2010/470/UE della Commissione (2) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di, tra gli altri, animali della specie equina. |
(4) |
La decisione 2010/471/UE della Commissione (3) stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione |
(5) |
È opportuno stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni nell’Unione dei prodotti di cui trattasi in seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione (4), applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2014, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CE, che introduce nuove norme sulla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma e che, rispetto alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (5), stabilisce ulteriori condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. |
(6) |
Nell’interesse della coerenza della legislazione dell’Unione è pertanto opportuno modificare i modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE. I prodotti di cui trattasi, raccolti e spediti dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 846/2014 e della presente decisione, dovrebbero essere corredati dei nuovi modelli di certificati sanitari previsti dalla presente decisione. |
(7) |
Poiché i prodotti di cui trattasi hanno una durata di conservazione lunga, è necessario mantenere i modelli di certificati sanitari per le riserve dei prodotti di cui trattasi che sono stati raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CE prima della data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 846/2014 e dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (6). |
(8) |
È opportuno modificare il punto I.11 «luogo di origine» della parte I del modello di certificati sanitari di cui alla decisione n. 2010/471/UE in modo da allinearlo ai modelli di certificati sanitari definiti nella decisione n. 2010/470/UE e prevedere unicamente un solo centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, o un centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma, o un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari. |
(9) |
Inoltre nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie equina di cui all’allegato I, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE, le condizioni sanitarie relative alla stomatite vescicolosa dovrebbero essere modificate in modo da tenere conto delle norme internazionali per i controlli sanitari stabilite nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (7). |
(10) |
Visto che le informazioni sulla razza sono connesse alle prescrizioni zootecniche e non sono pertinenti per la certificazione delle condizioni sanitarie dell’animale, è opportuno sopprimere tali informazioni dalla parte I, punto I. 31., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/470/UE e dalla parte I, punto I. 28., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/471/UE. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2010/470/UE
La decisione 2010/470/UE è così modificata:
1. |
Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Scambi di sperma di animali della specie equina Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I:
Articolo 3 Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II:
|
2. |
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato I della presente decisione. |
Articolo 2
Modifiche della decisione 2010/471/UE
La decisione 2010/471/UE è così modificata:
1. |
all’articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
(3) Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5).
(5) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).
(7) Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.
ALLEGATO I
ALLEGATO I
MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA
PARTE A
Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario
PARTE B
Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario
PARTE C
Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario
PARTE D
Modello di certificato sanitario ID per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 oppure prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma
ALLEGATO II
MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI PARTITE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA
PARTE A
Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.
PARTE B
Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari
PARTE C
Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.
ALLEGATO II
Gli allegati I e II della decisione 2010/471/UE sono così modificati:
1. |
Nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 Sezione A MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario
Sezione B MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario
Sezione C MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.
Sezione D MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 o prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma
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2. |
L’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA PARTE 1 Note esplicative per la compilazione dei certificati
PARTE 2 Sezione A MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l’importazione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
Sezione B MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l’importazione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta/di produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari
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