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Document 32015D0261

Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina [notificata con il numero C(2015) 548] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 52 del 24.2.2015, p. 1–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0403

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/261/oj

24.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina

[notificata con il numero C(2015) 548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l’articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, alle normative specifiche dell’Unione. Essa comprende le norme che disciplinano lo scambio e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina («i prodotti di cui trattasi»). La direttiva stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari necessari per gli scambi e le importazioni nell’Unione dei prodotti di cui trattasi.

(2)

L’allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilisce determinate prescrizioni per i prodotti di cui trattasi che devono essere incluse nei modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni di detti prodotti nell’Unione.

(3)

La decisione 2010/470/UE della Commissione (2) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di, tra gli altri, animali della specie equina.

(4)

La decisione 2010/471/UE della Commissione (3) stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione

(5)

È opportuno stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni nell’Unione dei prodotti di cui trattasi in seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione (4), applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2014, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CE, che introduce nuove norme sulla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma e che, rispetto alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (5), stabilisce ulteriori condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.

(6)

Nell’interesse della coerenza della legislazione dell’Unione è pertanto opportuno modificare i modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE. I prodotti di cui trattasi, raccolti e spediti dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 846/2014 e della presente decisione, dovrebbero essere corredati dei nuovi modelli di certificati sanitari previsti dalla presente decisione.

(7)

Poiché i prodotti di cui trattasi hanno una durata di conservazione lunga, è necessario mantenere i modelli di certificati sanitari per le riserve dei prodotti di cui trattasi che sono stati raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CE prima della data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 846/2014 e dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (6).

(8)

È opportuno modificare il punto I.11 «luogo di origine» della parte I del modello di certificati sanitari di cui alla decisione n. 2010/471/UE in modo da allinearlo ai modelli di certificati sanitari definiti nella decisione n. 2010/470/UE e prevedere unicamente un solo centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, o un centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma, o un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

(9)

Inoltre nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie equina di cui all’allegato I, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE, le condizioni sanitarie relative alla stomatite vescicolosa dovrebbero essere modificate in modo da tenere conto delle norme internazionali per i controlli sanitari stabilite nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (7).

(10)

Visto che le informazioni sulla razza sono connesse alle prescrizioni zootecniche e non sono pertinenti per la certificazione delle condizioni sanitarie dell’animale, è opportuno sopprimere tali informazioni dalla parte I, punto I. 31., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/470/UE e dalla parte I, punto I. 28., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/471/UE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2010/470/UE

La decisione 2010/470/UE è così modificata:

1.

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I:

a)

modello di certificato sanitario IA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina, raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b)

modello di certificato sanitario IB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c)

modello di certificato sanitario IC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

d)

modello di certificato sanitario ID per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di:

i)

sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;

ii)

riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:

dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; oppure

prima del 1o settembre 2010;

e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II:

a)

modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

c)

modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.»

2.

Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2010/471/UE

La decisione 2010/471/UE è così modificata:

1.

all’articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:

i)

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;

ii)

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;

iii)

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;

iv)

MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di:

sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;

riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:

a.

dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; oppure

b.

prima del 1o settembre 2010;

e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

2.

all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:

i)

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

ii)

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

3.

Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

(3)  Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5).

(5)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l’allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).

(7)  Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

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PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

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PARTE D

Modello di certificato sanitario ID per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 oppure prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

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ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI PARTITE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

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PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

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PARTE C

Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

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ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2010/471/UE sono così modificati:

1.

Nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

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Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

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Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

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Sezione D

MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 o prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

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2.

L’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all’allegato II, parte 2.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell’originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b)

L’originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell’Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all’esportazione nell’Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.

PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l’importazione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

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Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l’importazione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta/di produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


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