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Document 32015R0186

    Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 31 del 7.2.2015, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/186/oj

    7.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/11


    REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE

    del 6 febbraio 2015

    che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.

    (2)

    Sono stati forniti nuovi dati che dimostrano che gli attuali livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo non possono essere raggiunti nelle conchiglie marine calcaree. È quindi opportuno aumentare i livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo nelle conchiglie marine calcaree al fine di assicurare la disponibilità di conchiglie marine calcaree per l'alimentazione degli animali, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica e animale.

    (3)

    L'industria degli alimenti per animali da compagnia utilizza come materie prime molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare al fine di produrre mangimi in grado di garantire ai cani o ai gatti una dieta equilibrata che ne soddisfi i bisogni in termini di amminoacidi, carboidrati, proteine, minerali, oligoelementi e vitamine. Gli attuali livelli massimi di mercurio per tali coprodotti e sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali sono più severi rispetto al livello massimo di mercurio applicabile al muscolo di pesce destinato al consumo umano. Vi è pertanto una carenza nell'offerta di coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio da utilizzare negli alimenti per animali da compagnia. Ciò rende necessario impiegare, per la produzione di questi alimenti, pesci di dimensioni più piccole contenenti livelli inferiori di mercurio, il che è in contrasto con i principi della pesca sostenibile. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.

    (4)

    Dalla valutazione di dati recenti sulla presenza di endosulfan nelle materie prime per mangimi è emerso che i livelli massimi di endosulfan nei semi oleosi, nel granturco e nei loro prodotti possono essere diminuiti.

    (5)

    Una nota a piè di pagina sulla presenza di semi di Ambrosia nelle materie prime per mangimi è stata erroneamente soppressa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE con il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione (2). L'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni contenute nella nota a piè di pagina devono essere rafforzate per evitare la diffusione di semi di Ambrosia nell'ambiente. È pertanto opportuno reintrodurre la nota a piè di pagina in tale allegato.

    (6)

    La direttiva 2002/32/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).


    ALLEGATO

    Modifiche dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE

    L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

    1)

    La riga 1 della sezione I, Arsenico, è sostituita dalla seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «1.

    Arsenico (1)

    Materie prime per mangimi

    ad eccezione di:

    2

    farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

    4

    panello di palmisti

    4 (2)

    fosfati e alghe marine calcaree

    10

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10); conchiglie marine calcaree

    15

    ossido di magnesio e carbonato di magnesio

    20

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

    25 (2)

    farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

    40 (2)

    Particelle di ferro usate come tracciante.

    50

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    ad eccezione di:

    30

    solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido e carbonato ferroso

    50

    ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.

    100

    Mangimi complementari

    ad eccezione di:

    4

    mangimi minerali;

    12

    mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

    10 (2)

    formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;

    30

    Mangimi completi

    ad eccezione di:

    2

    mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

    10 (2)

    mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

    10 (2

    2)

    La riga 3 della sezione I, Fluoro, la riga 4 della sezione I, Piombo, e la riga 5 della sezione I, Mercurio, sono sostituite dalle seguenti:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «3.

    Fluoro (7)

    Materie prime per mangimi

    ad eccezione di:

    150

    materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino; conchiglie marine calcaree

    500

    crostacei marini come il krill marino

    3 000

    fosfati

    2 000

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    350

    ossido di magnesio;

    600

    alghe marine calcaree.

    1 000

    Vermiculite (E 561)

    3 000

    Mangimi complementari:

     

    contenenti ≤ 4 % fosforo (8);

    500

    contenenti > 4 % fosforo (8).

    125 per 1 % fosforo (8)

    Mangimi completi

    ad eccezione di:

    150

    mangimi completi per suini

    100

    mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci

    350

    mangimi completi per pulcini

    250

    mangimi completi per bovini, ovini e caprini

     

    – –

    durante l'allattamento

    30

    – –

    altri.

    50

    4.

    Piombo (11)

    Materie prime per mangimi

    ad eccezione di:

    10

    foraggi (3)

    30

    fosfati; alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree

    15

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    20

    lieviti.

    5

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    ad eccezione di:

    100

    ossido di zinco;

    400

    ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico.

    200

    Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

    ad eccezione di:

    30

    clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

    60

    Premiscele (6)

    200

    Mangimi complementari

    ad eccezione di:

    10

    mangimi minerali;

    15

    formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

    60

    Mangimi completi.

    5

    5.

    Mercurio (4)

    Materie prime per mangimi

    ad eccezione di:

    0,1

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

    0,5 (13)

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    0,3

    Mangimi composti

    ad eccezione di:

    0,1

    mangimi minerali

    0,2

    mangimi composti per pesci

    0,2

    mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

    0,3»

    3)

    Alla fine della sezione I è aggiunta la seguente nota a piè di pagina 13:

    «(13)

    Il livello massimo è applicabile, sulla base del peso umido, ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.»

    4)

    La riga 6 della sezione IV, Endosulfan, è sostituita dalla seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «6.

    Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    ad eccezione di:

    0,1

    semi di cotone e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di cotone grezzo

    0,3

    semi di soia e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di soia grezzo

    0,5

    olio vegetale grezzo

    1,0

    mangimi completi per pesci, ad eccezione dei salmonidi

    0,005

    mangimi completi per salmonidi

    0,05»

    5)

    La sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente:

    «SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    1.

    Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    3 000

    Datura sp

    1 000

    2.

    Crotalaria spp

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    100

    3.

    Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (1), isolatamente o insieme

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    10 (2)

    4.

    Frutti del faggio non decorticati — Fagus sylvatica L.

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

    5.

    Purghera — Jatropha curcas L.

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

    6.

    Semi di Ambrosia spp.

    Materie prime per mangimi (3)

    ad eccezione di:

    50

    miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali (3)

    200

    Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati

    50

    7.

    Semi di

    Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

    Senape di Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea

    Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

    Senape nera — Brassica nigra (L.) Koch

    Senape abissina (senape etiopica) — Brassica carinata A. Braun

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    I semi possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente


    (1)  Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

    (2)  Comprende frammenti del guscio dei semi.

    (3)  Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:

    la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di Ambrosia spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e

    siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e

    l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

    Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la partita deve essere pulita prima di qualsiasi trasporto nell'UE e i residui devono essere distrutti in maniera adeguata.»


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