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Document 32014R0992

Regolamento delegato (UE) n. 992/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 , che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014

GU L 279 del 23.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/992/oj

23.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 992/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2014

che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Per attenuare o eliminare la minaccia di gravi squilibri del mercato dei formaggi causata dal divieto d'importazione introdotto dal governo russo, il regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione (2) introduce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi, con un volume massimo di 155 000 tonnellate. Il rispetto di questo massimale è garantito da un meccanismo di notifica e monitoraggio.

(2)

Sebbene il divieto d'importazione del governo russo si ripercuota potenzialmente sull'intero mercato dei formaggi dell'Unione, gli Stati membri più colpiti sono la Finlandia e gli Stati baltici, per i quali la Russia è un partner commerciale esclusivo per questo prodotto, e la Germania, i Paesi Bassi e la Polonia, per i quali la Russia è un importante sbocco per questo prodotto. Il divieto di importazione colpisce peraltro i formaggi con indicazione geografica, che rappresentano però una minima percentuale dell'intera gamma di formaggi esportati verso la Russia.

(3)

Le notifiche fino ad oggi ricevute, in applicazione del dispositivo di monitoraggio di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, mostrano che il regime è utilizzato in modo sproporzionato da produttori di formaggio in aree che non esportano tradizionalmente quantità significative verso la Russia. Il regime non sembra pertanto idoneo a intervenire in modo efficace e efficiente contro le turbative del mercato causate dal divieto russo.

(4)

Alla luce di queste considerazioni, e al fine di garantire un impiego efficiente del bilancio dell'Unione, è opportuno porre fine al regime di ammasso privato per i formaggi, introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014.

(5)

Onde ridurre il rischio di un uso inefficiente del bilancio dell'Unione, è necessario che la presente misura si applichi immediatamente.

(6)

Per garantire che siano tutelate le aspettative degli operatori che hanno presentato domanda di aiuto nel quadro del regime di ammasso privato per i formaggi, conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, le domande introdotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere prese in considerazione per il versamento dell'aiuto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014

È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 950/2014.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande presentate conformemente all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali, in una determinata settimana, sono state presentate domande di aiuto alla Commissione, conformemente al precedente comma, comporti il superamento del volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicatele in quella settimana. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).


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