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Document 32013R0103

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 34 del 5.2.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; abrog. impl. da 32020R0165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/103/oj

    5.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    ChemGen Corp. ha presentato domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione (2) concernente l’autorizzazione decennale di un preparato denominato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione».

    (2)

    Il richiedente sostiene che a decorrere dal 10 febbraio 2012 ChemGen Corp. è stata acquisita da Eli Lilly and Company Ltd., attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.

    (3)

    La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

    (4)

    Per consentire a Eli Lilly and Company Ltd. di esercitare i diritti di commercializzazione occorre modificare i termini dell’autorizzazione.

    (5)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 786/2007.

    (6)

    Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 786/2007, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 786/2007 i termini «ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L.» sono sostituiti da «Eli Lilly and Company Ltd.»

    Articolo 2

    Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8.


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