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Asiakirja 32009D0830

2009/830/CE: Decisione della Commissione, dell’ 11 novembre 2009 , recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE [notificata con il numero C(2009) 8590] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 295 del 12.11.2009, s. 11—13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/830/oj

12.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2009

recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE

[notificata con il numero C(2009) 8590]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni («paesi o regioni») in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato.

(2)

L’allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (2), suddivide i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE.

(3)

L’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE. L’elenco figurante nell’allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. XXI relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall’OIE nel maggio 2008 in merito alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi con riguardo alla BSE.

(4)

La decisione 2007/453/CE qualifica attualmente la Finlandia e la Svezia come paesi con un rischio di BSE trascurabile e tutti gli altri Stati membri come paesi con un rischio di BSE controllato. Detta decisione specifica anche la qualifica sanitaria di paesi terzi con riguardo alla BSE. Nel maggio 2009 l’OIE ha adottato la risoluzione n. XXII relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha riconosciuto il Cile come paese con un rischio di BSE trascurabile e la Colombia e il Giappone come paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre quindi modificare l’elenco della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne questi tre paesi terzi. In attesa di una conclusione definitiva dell’OIE relativa alla qualifica sanitaria di tutti gli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure armonizzate di protezione contro la BSE applicate all’interno della Comunità, non sono per ora necessarie modifiche della qualifica sanitaria riconosciuta degli Stati membri con riguardo alla BSE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.


ALLEGATO

«ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

Stati membri

Finlandia

Svezia

Paesi EFTA

Islanda

Norvegia

Paesi terzi

Argentina

Australia

Cile

Nuova Zelanda

Paraguay

Singapore

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

Stati membri

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito

Paesi EFTA

Liechtenstein

Svizzera

Paesi terzi

Brasile

Canada

Colombia

Giappone

Messico

Taiwan

Stati Uniti

C.   Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato»


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