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Document 32009R0954

Regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009 , recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 269 del 14.10.2009, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/954/oj

14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/20


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Nell’elenco figurano, tra l’altro, i nominativi di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, inseriti rispettivamente nel 2002 (2) e nel 2003 (3).

(2)

Ciascuna delle persone fisiche interessate ha contestato la decisione relativa al suo inserimento nell’elenco. Il Tribunale di primo grado ha respinto tali obiezioni (4). I ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado sono pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (5).

(3)

A seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (6), nella primavera del 2009 il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha fornito i motivi delle sue decisioni relative all’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi. La Commissione ha pubblicato avvisi (7) destinati alle persone interessate per informarle che il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del loro inserimento nell’elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dare loro la possibilità di formulare osservazioni in merito. Le comunicazioni sono state inviate agli indirizzi indicati nelle voci corrispondenti. I motivi dell’inserimento nell’elenco sono stati inoltre notificati, con comunicazioni del 24 giugno 2009, a ciascuna delle persone interessate, presso lo studio del suo avvocato, per darle la possibilità di formulare osservazioni in merito.

(4)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(5)

Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano attualmente Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(6)

Dopo un attento esame delle osservazioni presentate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi in una lettera del 23 luglio 2009, e vista la natura preventiva del congelamento dei capitali e delle risorse economiche, la Commissione ritiene che l’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi sia giustificato a causa dei suoi collegamenti con la rete Al-Qaeda.

(7)

Dopo un attento esame delle osservazioni presentate da Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi in una lettera del 16 luglio 2009, e vista la natura preventiva del congelamento dei capitali e delle risorse economiche, la Commissione ritiene che l’inserimento nell’elenco di Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sia giustificato a causa dei suoi collegamenti con la rete Al-Qaeda.

(8)

In considerazione di quanto precede, le decisioni relative all’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi devono essere sostituite da nuove decisioni che ne confermino l’inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(9)

Queste nuove decisioni devono applicarsi a decorrere dal 30 maggio 2002 per quanto riguarda Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e dal 21 novembre 2003 per quanto riguarda Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, considerate la natura preventiva e le finalità del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 nonché la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulle decisioni del 2002 e del 2003.

(10)

Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi riguardanti Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi il 16 settembre 2008 e il 23 marzo 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate (8) relative a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi.

(11)

Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi riguardanti Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi l’11 agosto 2008, il 30 gennaio 2009 e il 13 febbraio 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate (9) relative a Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 30 maggio 2002 per quanto riguarda Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e dal 21 novembre 2003 per quanto riguarda Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione

Karel KOVANDA

Direttore generale facente funzioni delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)  Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 20).

(4)  Cause T-253/02 e T-49/04, rispettivamente.

(5)  Cause C-403/06 P e C-399/06 P, rispettivamente.

(6)  Sentenza del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, Raccolta 2008, pag. I-6351.

(7)  GU C 145 del 25.6.2009, pag. 21, e GU C 105 del 7.5.2009, pag. 31.

(8)  Regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 14).

(9)  Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 11).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci dell’elenco «Persone fisiche» relative a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sono confermate e modificate come segue:

(1)

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Baraa]. Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra, NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia); (e) Dublino, Irlanda. Data di nascita: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina. Passaporto n.: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993), (b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003), (c) 0898813 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1999 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina), (d) 3449252 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.5.2001 dall’ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Londra, scaduto il 30.5.2006). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation; (e) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

(2)

Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]. Indirizzo: (a) Leicester, Regno Unito (dal gennaio 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Giamahiria araba libica, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.


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