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Document 32007D0836

    2007/836/CE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.143 — Opel) [notificata con il numero C(2007) 4277]

    GU L 330 del 15.12.2007, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/836/oj

    15.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 2007

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

    (Caso COMP/E-2/39.143 — Opel)

    [notificata con il numero C(2007) 4277]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2007/836/CE)

    (1)

    L’impresa General Motors Europe (di seguito «GME») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Opel e Vauxhall.

    (2)

    Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

    parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

    diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d’uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

    test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte, ma non tutte, queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

    codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l’anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

    informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d’identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l’assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

    informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

    materiale per la formazione.

    (3)

    Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a GME una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi GME con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

    (4)

    Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che GME non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, GME non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado GME abbia migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell’indagine della Commissione, le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

    (5)

    La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti autorizzate Opel/Vauxhall avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo GME era l’unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

    (6)

    In sostanza gli accordi di GME sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che GME non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

    (7)

    La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da GME per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

    (8)

    Inoltre, il fatto che GME non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l’esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l’accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

    (9)

    La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell’accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra GME e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

    (10)

    Il 9 febbraio 2007 GME ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

    (11)

    In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, GME garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli Opel/Vauxhall che vengono forniti ai riparatori autorizzati in qualsiasi Stato membro dell’UE da parte o per conto di GME siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

    (12)

    Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Opel/Vauxhall. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l’introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da GME, i metodi d’identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall’esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

    (13)

    L’accesso agli strumenti comprende l’accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

    (14)

    Dal considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002 risulta chiaro che l’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento non richiede a GME di fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano la velocità o altri parametri relativi alle prestazioni degli autoveicoli. GME si impegna tuttavia a concedere ai riparatori indipendenti un accesso illimitato alle informazione di questo tipo, a condizione che essi ottengano il relativo certificato di formazione («GME Training Certification») (4). Tale certificato verrà rilasciato ai riparatori indipendenti subito dopo il completamento della formazione.

    (15)

    Qualora GME dovesse invocare in futuro l’eccezione di cui al considerando 26 come motivo per non comunicare determinate informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, spetterebbe all’impresa garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non potrà in nessun caso impedire ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26 quali, ad esempio, gli interventi su ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

    (16)

    L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

    (17)

    In linea con tale principio, gli impegni specificano che GME metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, GME garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri della rete autorizzata Opel/Vauxhall. Quando GME o altra impresa che agisca per conto di GME mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, GME garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

    (18)

    Per quanto riguarda il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio, che non è attualmente disponibile sul sito web TI, si riterrà che GME abbia adempiuto agli impegni se metterà tali informazioni sul sito web TI entro il 31 dicembre 2007. Come soluzione a breve termine, il catalogo sarà disponibile attraverso i servizi del Call Center di GME, che fornirà via fax ai riparatori indipendenti, su richiesta e senza indugio, le pagine richieste in qualsiasi lingua in cui il catalogo sia disponibile per i riparatori autorizzati. Tale servizio sarà disponibile a 1 EUR per pagina (3,9 % per spese amministrative); verranno applicate le tariffe di chiamata locali.

    (19)

    Per quanto riguarda gli schemi degli impianti elettrici, GME metterà sul sito web TI tutti gli schemi che sono stati creati o convertiti in formato digitale per essere utilizzati dai suoi riparatori autorizzati Opel/Vauxhall nell’UE. Gli altri schemi, relativi a determinati modelli (5) lanciati sul mercato dopo il 1o gennaio 1997 e che non esistono in formato digitale, saranno a disposizione dei riparatori indipendenti attraverso i servizi del Call Center GME. Tali servizi di Call Center funzioneranno in tutte le lingue richieste per evitare una discriminazione diretta o indiretta tra i riparatori autorizzati Opel/Vauxhall e quelli indipendenti, tenendo conto delle condizioni alle quali tali riparatori autorizzati ottengono l’accesso agli schemi degli impianti elettrici. Gli schemi degli impianti elettrici saranno forniti senza indugio via fax con il pacchetto più piccolo necessario al riparatore indipendente medio per effettuare un lavoro di riparazione e alle stesse condizioni applicabili ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall. GME manterrà, durante tutto il periodo di validità degli impegni, le condizioni attualmente applicabili per gli schemi degli impianti elettrici non digitalizzati.

    (20)

    Per quanto riguarda l’accesso al sito web TI, GME si è impegnata a fornire una suddivisione proporzionata in fasce orarie, giornaliere, settimanali, mensili e annuali ad un prezzo, rispettivamente, di 4, 30, 100, 300 e 3 700 EUR. Per l’accesso iniziale al sito web TI, verranno richieste un’unica volta spese di registrazione pari a 15 EUR + 3,9 % di spese amministrative. Il Tech1/Tech2 SWDL (Diagnostic Tester Software Download) sarà disponibile mediante un abbonamento annuale al sito web TI oppure versando un abbonamento mensile specifico del costo di 100 EUR. GME si impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d’inflazione medio all’interno dell’UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

    (21)

    Gli impegni di GME non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che GME deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

    (22)

    Onde trattare qualsiasi reclamo presentato da un riparatore indipendente in merito all’accesso alle informazioni tecniche, GME nominerà un «ombudsman GME». Al ricevimento di un reclamo da parte di un riparatore indipendente, l’ombudsman GME gli fornirà la risposta di GME entro tre settimane dalla ricezione del fascicolo completo. Nel caso in cui un ricorrente non accetti la risposta di GME, quest’ultima accetterà un meccanismo arbitrale per dirimere le controversie concernenti la fornitura di informazioni tecniche; in questo contesto ciascuna parte può nominare un esperto e i due esperti possono in seguito decidere congiuntamente la nomina di un terzo. L’arbitrato avrà luogo nello Stato membro nel quale si trova la sede del ricorrente. La lingua dell’arbitrato sarà la lingua ufficiale del foro arbitrale. L’arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

    (23)

    Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

    (24)

    Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.

    (3)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da GME.

    (4)  Le tariffe per il certificato di formazione saranno equivalenti per i riparatori autorizzati e per quelli indipendenti; GME si impegna a mantenerle allo stesso livello per tutta la durata di validità degli impegni. La formazione comprenderà: i) due giorni di formazione con un istruttore (costi compresi tra 115 e 230 EUR al giorno a seconda del mercato nazionale), e ii) un giorno di formazione Tech2 mediante web (costi compresi tra 30 e 50 EUR al giorno, anche in questo caso a seconda del mercato nazionale). La formazione sarà fornita dalla GM Academy.

    (5)  Soltanto due di tali modelli (Agila e Movano) sono ancora in produzione e per entrambi i modelli gli schemi degli impianti elettrici relativi alle loro varianti lanciate a partire dal 2002 sono disponibili sul sito web TI. La produzione degli unici modelli per i quali gli schemi degli impianti elettrici sono disponibili soltanto attraverso i servizi del Call Center GME (Arena e Sintra) è cessata nel 1999 e nel 2001. Per i modelli rimanenti, il sito web TI contiene gli schemi degli impianti elettrici per le varianti lanciate a partire dal 2002 (Astra-G, Frontera-B, Zafira-A) o a partire dal 2003 (Speedster).


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