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Document 22007D0008
Decision of the EEA Joint Committee No 8/2007 of 27 April 2007 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 209 del 9.8.2007, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XII punto 54 trattino | 28/04/2007 |
9.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 209/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 8/2007
del 27 aprile 2007
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32006 L 0053: direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006 (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2006/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.
(2) GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.