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Asiakirja 32007D0459

    2007/459/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007 , recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 3020] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 174 del 4.7.2007, s. 8—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1152

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/459/oj

    4.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/8


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2007

    recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti

    [notificata con il numero C(2007) 3020]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/459/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), e in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b, punto ii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

    (2)

    L’applicazione della decisione 2006/504/CE ha posto in evidenza la necessità di alcune modifiche. È opportuno attualizzare l’elenco dei punti d’importazione designati per l’importazione nella Comunità dei generi alimentari coperti da tale decisione, in particolare considerando l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

    (3)

    Per la protezione della salute pubblica è importante che i prodotti alimentari composti contenenti in misura significativa gli alimenti coperti dalla presente decisione rientrino nell’ambito di applicazione della decisione stessa. Viene a tal fine fissata una soglia del 10 %. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine su prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione. Nel caso in cui dai dati dei controlli risulti che i prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione non sono in un certo numero di casi conformi alla legislazione comunitaria relativa al livello massimo di aflatossine, tale soglia dovrà essere riesaminata.

    (4)

    La decisione 2006/504/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare l’importazione di alcuni generi alimentari solo quando la partita è accompagnata, tra l’altro, da un certificato sanitario. Il requisito si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006. Al fine di evitare qualunque divergenza nell’applicazione di questa decisione, risulta necessario precisare che il requisito relativo al certificato sanitario riguarda le partite che hanno lasciato il paese d’origine dal 1o ottobre 2006.

    (5)

    Inoltre, è opportuno modificare il modello di certificato sanitario allegato a tale decisione separando il certificato sanitario che deve essere compilato dalle autorità competenti del paese di origine degli alimenti coperti dalla decisione 2006/504/CE dalle informazioni che devono essere fornite dalle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre il documento comune contenente le informazioni sui controlli effettuati deve essere modificato in modo tale da comprendere anche la situazione in cui l’autorità competente per il punto di entrata fisica nella Comunità è diversa dall’autorità competente per il punto d’importazione designato, o quando un controllo fisico non è obbligatorio.

    (6)

    È quindi opportuno modificare la decisione 2006/504/CE della Commissione di conseguenza.

    (7)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.

    I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.

    a)

    I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile:

    i)

    noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00;

    ii)

    miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.

    b)

    I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina:

    i)

    arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

    ii)

    arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

    iii)

    arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

    c)

    I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto:

    i)

    arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

    ii)

    arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);

    iii)

    arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

    d)

    I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran:

    i)

    pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

    ii)

    pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

    e)

    I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:

    i)

    fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

    ii)

    nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

    iii)

    pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

    iv)

    miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

    v)

    pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98;

    vi)

    nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19;

    vii)

    farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

    viii)

    nocciole tritate, affettate e spezzate.»

    2)

    all’articolo 3:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all’importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1.»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 7:

    «7.   Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l’importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.»

    3)

    all’articolo 5:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

    «e)

    per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii), iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell’articolo 1 e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.»;

    b)

    al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Le autorità competenti nel punto designato per l’importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell’allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi.»

    4)

    il paragrafo 2 dell’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»

    5)

    è inserito il seguente articolo 10 bis:

    «Articolo 10 bis

    Disposizioni transitorie

    In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite che hanno lasciato il paese d’origine prima del 1o ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione (3) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione (4) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione (5) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione (6) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione (7) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall’Iran.

    6)

    l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione.

    7)

    l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione.

    8)

    il testo dell’allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato III.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006 e l’articolo 1, paragrafo 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

    (2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

    (3)  GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46.

    (4)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

    (5)  GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.

    (6)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33.

    (7)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    elenco dei punti designati per l’importazione attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’articolo 1

    Stato membro

    Punti designati per l’importazione

    Belgio

    Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

    Bulgaria

    Burgas, aeroporto,

    Burgas “West–Fish port”,

    Varna aeroporto,

    Varna porto-ovest

    Varna porto,

    Varna – porto ferry–boat,

    Svilengrad – stazione ferroviaria,

    Kapitan Andreevo,

    Ruse – terminal porto est,

    Sofia – aeroporto,

    Ufficio doganale-Sofia,

    Ufficio doganale-Plovdiv

    Repubblica ceca

    Celní úřad Praha D5

    Danimarca

    Tutti i porti e aeroporti danesi

    Germania

    HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein–Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst–Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg – Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg – Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg – Flughafen, HZA Frankfurt–am–Main–Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig–Broitzem, HZA Hannover – ZA Hannover nord, HZA Koblenz – ZA Hahn – Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

    Estonia

    Tutti gli uffici doganali estoni

    Grecia

    Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

    Spagna

    Algeciras (Porto), Alicante (Porto), Almería (Porto), Barcelona (Porto), Bilbao (Porto), Cádiz (Porto), Ceuta (Porto), Las Palmas de Gran Canaria (porto), Málaga (Porto), Melilla (Porto), Sevilla (Porto), Tarragona (Porto), Valencia (Porto), Juan Escoda SA – Tarragona (Porto), Importaco – Valencia (Porto)

    Francia

    Marseille (Bouches–du–Rhone), Le Havre (Seine–Maritime), Rungis MIN (Val–de–Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas–Rhin), Lille CRD (Nord), Saint–Nazaire Montoir CRD (Loire–Atlantique), Agen (Lot–et–Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

    Irlanda

    Dublin – Porto, Shannon – aeroporto

    Italia

    Ufficio di sanità, marittima, aerea e di frontiera (USMAF) Bari, Unità territoriale (UT) Bari

    USMAF Bologna, UT Ravenna,

    USMAF Brindisi, UT Brindisi

    USMAF Catania, UT Reggio Calabria

    USMAF Genova, UT Genova

    USMAF Genova, UT La Spezia

    USMAF Genova, UT Savona,

    USMAF Livorno, UT Livorno

    USMAF Napoli, UT Cagliari

    USMAF Napoli, UT Napoli,

    USMAF Napoli, UT Salerno,

    USMAF Pescara, UT Ancona,

    USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino

    USMAF Venezia, UT Venezia

    Cipro

    Limassol porto, Larnaca aeroporto

    Lettonia

    Grebneva – frontiera stradale con la Russia

    Terehova – frontiera stradale con la Russia

    Pātarnieki – frontiera stradale con la Bielorussia

    Silene – frontiera stradale con la Bielorussia

    Daugavpils – stazione ferroviaria per le merci

    Rēzekne – stazione ferroviaria per le merci

    Liepāja – porto marittimo

    Ventspils – porto marittimo

    Rīga – porto marittimo

    Rīga – aeroporto Rīga

    Rīga – posta lettone

    Lituania

    Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

    Aeroporto: Vilnius

    Porto marittimo: Malkų įlankos, Molo, Pilies

    Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai

    Lussemburgo

    Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

    Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg–Aéroport, Niederanven

    Ungheria

    Ferihegy – Budapest – aeroporto

    Záhony – Szabolcs–Szatmár–Bereg – strada

    Eperjeske – Szabolcs–Szatmár–Bereg – ferrovia

    Röszke – Csongrád – strada

    Kelebia – Bács-Kiskun – ferrovia

    Letenye – Zala – strada

    Gyékényes – Somogy – ferrovia

    Mohács – Baranya – porto

    Tutti i principali uffici doganali ungheresi

    Malta

    Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour.

    Paesi Bassi

    Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera

    Austria

    Tutti gli uffici doganali

    Polonia

    Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – posto di frontiera stradale

    Kuźnica Białostocka – Podlaskie – posto di frontiera stradale

    Bobrowniki – Podlaskie – posto di frontiera stradale

    Koroszczyn – Lubelskie – posto di frontiera stradale

    Dorohusk – Lubelskie – posto di frontiera stradale e ferroviario

    Gdynia – Pomorskie – posto di frontiera portuale

    Gdańsk – Pomorskie – posto di frontiera portuale

    Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – posto di frontiera ferroviario

    Medyka – Podkarpackie – posto di frontiera stradale

    Korczowa – Podkarpackie – posto di frontiera stradale

    Jasionka – Podkarpackie – posto di frontiera aeroportuale

    Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

    Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

    Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale

    Mazowieckie-Aeroporto di Varsavia e depositi doganali-sotto la supervisione di BSES a Varsavia

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytom

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Gliwice

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Dabrowa Górnicza

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Katowice

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Cieszyn

    4 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Poznań

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łódź

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łowicz

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Skierniewice

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytów

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Kraków

    2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Biała Podlaska

    Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bolesławiec

    2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Bydgoszcz

    Portogallo

    Lisboa, Leixões

    Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aeroporto di Lisbona, aeroporto di Porto

    Romania

    Constanta Nord porto,

    Constanta Sud porto,

    Otopeni aeroporto internazionale,

    Sculeni – su strada,

    Halmeu – su strada,

    Siret – su strada,

    Stamora Moravita – su strada

    Albita – su strada

    Slovenia

    Obrežje – posto di frontiera stradale

    Koper – posto di frontiera portuale

    Dobova – posto di frontiera ferroviario

    Brnik – posto di frontiera aeroportuale

    Jelšane – posto di frontiera stradale

    Ljubljana – posto di frontiera ferroviario e stradale

    Gruškovje – posto di frontiera stradale

    Sežana – posto di frontiera ferroviario e stradale

    Slovacchia

    Uffici doganali: Banská Bystrica, Bratislava,, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

    Finlandia

    Tutti gli uffici doganali finlandesi

    Svezia

    Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

    Regno Unito

    Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (compreso Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (solo Ellesmere Port), Southampton, Teesport»


    ALLEGATO III

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