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Document 32006R1341

    Regolamento (CE) n. 1341/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni di pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 1232/2006

    GU L 249 del 13.9.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1341/oj

    13.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 12 settembre 2006

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di agosto 2006 per taluni prodotti del settore delle carni di pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 1232/2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

    2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1232/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

    Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006

    (in t)

    09.4169

    8 332,500

    «—»

    :

    Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


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