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Document 32005R1193

    Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 194 del 26.7.2005, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 287M del 18.10.2006, p. 211–213 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1193/oj

    26.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 194/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

    (3)

    Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

    (4)

    A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (6)

    I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3).

    (2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

    PARTE A

     

    IE — Irlanda

     

    MT — Malta

     

    SE — Svezia

     

    UK — Regno Unito

    PARTE B

    Sezione 1

    a)

    DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

    b)

    ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

    c)

    FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

    d)

    GI — Gibilterra;

    e)

    PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

    f)

    Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

    Sezione 2

     

    AD — Andorra

     

    CH — Svizzera

     

    IS — Islanda

     

    LI — Liechtenstein

     

    MC — Monaco

     

    NO — Norvegia

     

    SM — San Marino

     

    VA — Stato della Città del Vaticano

    PARTE C

     

    AC — Isola dell’Ascensione

     

    AE — Emirati arabi uniti

     

    AG — Antigua e Barbuda

     

    AN — Antille olandesi

     

    AR — Argentina

     

    AU — Australia

     

    AW — Aruba

     

    BB — Barbados

     

    BH — Bahrein

     

    BM — Bermuda

     

    CA — Canada

     

    CL — Cile

     

    FJ — Figi

     

    FK — Isole Falkland

     

    HK — Hong Kong

     

    HR — Croazia

     

    JM — Giamaica

     

    JP — Giappone

     

    KN — Saint Kitts e Nevis

     

    KY — Isole Cayman

     

    MS — Montserrat

     

    MU — Maurizio

     

    NC — Nuova Caledonia

     

    NZ — Nuova Zelanda

     

    PF — Polinesia francese

     

    PM — Saint-Pierre e Miquelon

     

    RU — Federazione russa

     

    SG — Singapore

     

    SH — Sant’Elena

     

    TW — Taiwan

     

    US — Stati Uniti d’America

     

    VC — Saint Vincent e Grenadine

     

    VU — Vanuatu

     

    WF — Wallis e Futuna

     

    YT — Mayotte»


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