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Document 32002R1827

Regolamento (CE) n. 1827/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1761/2002

GU L 277 del 15.10.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1827/oj

32002R1827

Regolamento (CE) n. 1827/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1761/2002

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 15/10/2002 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 1827/2002 della Commissione

del 14 ottobre 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1761/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1761/2002 della Commissione(3).

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1761/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 ottobre 2002 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 250 del 18.9.2002, pag. 6.

(4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>

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