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Document 22002A0109(01)

    Protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

    GU L 5 del 9.1.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/9/oj

    Related Council decision

    22002A0109(01)

    Protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

    Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2002 pag. 0011 - 0012


    Protocollo addizionale

    che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI MALTA, in seguito denominata "Malta",

    dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, in seguito denominato "accordo di associazione", è stato firmato il 5 dicembre 1970 alla Valletta ed è entrato in vigore nell'aprile 1971.

    (2) Il regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio.

    (3) In seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e Malta, condotti a norma dell'articolo 2 dell'accordo di associazione, si sono concordate ulteriori concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca.

    (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto accordo di associazione, le importazioni di pesce e prodotti della pesca originari della Comunità verso Malta avvengono in esenzione doganale.

    (5) Le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo di associazione, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali dell'accordo stesso.

    (6) La Comunità e Malta hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità riduce di un terzo i dazi applicabili al pesce e ai prodotti della pesca definiti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2 del presente protocollo.

    Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo.

    Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, le due parti introdurranno la liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, in particolare quelli menzionati nell'articolo 2.

    Articolo 2

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità aprirà un contingente tariffario comunitario di 1500 tonnellate al 7,5 % per spigole (Dicentrarchus labrax), orate (Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate reali (Sparus aurata), di cui ai codici NC 0302 69 94, 0302 69 61 e 0302 69 95, originarie di Malta.

    Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo il contingente tariffario sarà fissato a 1750 tonnellate a dazio nullo e due anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo verrà abolito.

    Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle importazioni nella Comunità di quantitativi superiori a quelli stabiliti dai contingenti tariffari.

    Articolo 3

    Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

    a) tutte le cifre i cui decimali sono inferiori a 50 (compreso) vanno arrotondate al numero intero direttamente inferiore;

    b) tutte le cifre i cui decimali sono superiori a 50 vanno arrotondate al numero intero direttamente superiore;

    c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

    Articolo 4

    Nel caso in cui la candidatura di Malta per l'adesione all'Unione europea sia sospesa, le parti si riuniscono entro un periodo di sei mesi per rivedere il presente protocollo alla luce della nuova situazione.

    Articolo 5

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

    Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre del dos mil uno.

    Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og en.

    Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendundeins.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

    Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and one.

    Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille un.

    Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilauno.

    Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizendeneen.

    Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e um.

    Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

    Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundraett.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    For the Republic of Malta

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