This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995D0167
Corrigendum to the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 6 March 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry
Rettifica della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo
Rettifica della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo
GU L 113 del 19.5.1995, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 31995D0406(01) |
Rettifica della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 19/05/1995 pag. 0001 - 0004
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (95/167/CE, Euratom, CECA) IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 20 B, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 138 C, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 B, considerando che occorre definire le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee; considerando che le commissioni temporanee d'inchiesta devono poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle nello svolgimento di tali compiti; considerando che occorre salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta; considerando che, su richiesta di una delle tre istituzioni interessate, le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta potranno essere rivedute, una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita, HANNO ADOTTATO DI COMUNE ACCORDO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sono definite dalla presente decisione, conformemente all'articolo 20 B del trattato CECA, all'articolo 138 C del trattato CE e all'articolo 107 B del trattato CECA. Articolo 2 1. Alle condizioni ed entro i limiti fissati dei trattati di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario imputabili a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo. Il Parlamento stabilisce la composizione e le regole interne di funzionamento delle commissioni temporanee d'inchiesta. La decisione recante costituzione di una commissione d'inchiesta, in cui sono precisati in particolare l'oggetto di quest'ultima e il termine per il deposito della relazione, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. La commissione temporanea d'inchiesta svolge le sue funzioni nel rispetto dei poteri conferiti dai trattati alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee. I membri della commissione temporanea d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia ottenuto o ricevuto comunicazione di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni prese da uno Stato membro o da un'istituzione delle Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico. Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione d'inchiesta ovvero delle autorità comunitarie o nazionali, o qualora le informazioni fornite alla commissione temporanea d'inchiesta siano coperte dal segreto, esse si tengono di diritto a porte chiuse. I testimoni o i periti possono chiedere di deporre o testimoniare a porte chiuse. 3. Una commissione temporanea d'inchiesta non può esaminare fatti di cui è causa dinanzi a una giurisdizione nazionale o comunitaria, fino all'espletamento della procedura giudiziaria. Entro due mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1 o dal momento in cui la Commissione abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta, di una violazione del diritto comunitario a opera di uno Stato membro, la Commissione può notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso comunitario; in tal caso, la commissione temporanea d'inchiesta prende tutte le misure necessarie affinché la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati. 4. Una commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione, entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, alla scadenza di un termine massimo di dodici mesi dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, alla fine della legislatura. Con decisione motivata, il Parlamento può prorogare di tre mesi e a due riprese il termine di dodici mesi. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. Una commissione temporanea d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per fatti già oggetto di inchiesta da parte di una commissione temporanea prima della scadenza di un termine minimo di dodici mesi dal deposito della relazione riguardante tale inchiesta o dalla conclusione dei suoi compiti e se non sono emersi fatti nuovi. Articolo 3 1. La commissione temporanea d'inchiesta procede alle inchieste necessarie per verificare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, alle condizioni enunciate in appresso. 2. La commissione temporanea d'inchiesta può trasmettere un invito a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee o al governo di uno Stato membro affinché designino un loro membro a partecipare ai suoi lavori. 3. Su richiesta motivata della commissione temporanea d'inchiesta, gli Stati membri interessati e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee designano il dipendente o l'agente che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione nazionale o comunitaria. I dipendenti e gli agenti in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo o della loro istituzione. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. 4. Le autorità degli Stati membri e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria. 5. I paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le altre disposizioni degli Stati membri che si oppongono alla comparizione di propri funzionari o alla trasmissione di documenti. L'ostacolo derivante da motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero dalle disposizioni di cui al primo comma è notificato al Parlamento da un rappresentante avente il potere di assumere obblighi in nome e per conto del governo dello Stato membro interessato o dell'istituzione. 6. Le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta i documenti originari di uno Stato membro soltanto dopo averne informato detto Stato. Essi le comunicano i documenti cui si applica il paragrafo 5 unicamente previo accordo dello Stato membro interessato. 7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 et 5 si applicano alle persone fisiche o giuridiche cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo. 8. Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, la commissione temporanea d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona di testimoniare dinanzi a essa. Colui che, chiamato in causa nel corso di un'inchiesta, possa subirne un danno, viene informato dalla commissione temporanea d'inchiesta, e da questa sentito qualora ne faccia domanda. Articolo 4 1. Le informazioni raccolte dalla commissione temporanea d'inchiesta sono destinate unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatile. Dette informazioni non possono essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati, o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone. Il Parlamento europeo adotta le disposizioni amministrative e inerenti al proprio regolamento necessarie a salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta. 2. La relazione della commissione temporanea d'inchiesta è presentata al Parlamento, che può decidere di renderla pubblica nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. 3. Il Parlamento può trasmettere alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee o agli Stati membri le raccomandazioni da esso eventualmente adottate in base alla relazione della commissione temporanea d'inchiesta. Essi ne traggono le conclusioni che giudicano opportune. Articolo 5 Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri intese all'applicazione della presente decisione sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea. Articolo 6 Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, le suddette modalità potranno essere rivedute una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita. Articolo 7 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nelle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente Klaus HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente Alain JUPPÉ Per la Commissione Il Presidente Jacques SANTER