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Document 31992D0014
92/14/EEC: Commission Decision of 17 December 1991 amending Council Decision 79/542/EEC to establish a list of third countries from which Member States authorize imports of equidae
92/14/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi
92/14/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi
GU L 8 del 14.1.1992, p. 12–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31979D0542 | aggiunta | articolo 1.3 | ||
Modifies | 31979D0542 | sostituzione | TITRE | ||
Modifies | 31979D0542 | sostituzione | allegato | ||
Repeal | 31990D0390 | 02/01/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32010D0477 | 09/04/2010 |
92/14/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1992 pag. 0012 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0052
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi (92/14/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 91/361/CEE della Commissione (3), il Consiglio ha stabilito l'elenco dei paesi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che è opportuno modificare la decisione da ultimo citata per tener conto delle importazione di equidi in provenienza dai paesi terzi, ferme restando le condizioni stabilite dalla decisione 89/15/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 91/487/CEE (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 79/542/CEE è modificata come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: « Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne ». 2) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: « 3. a) Gli Stati membri importano animali vivi della specie equina dai paesi terzi figuranti nella parte I della colonna speciale dell'allegato riservata agli equidi. b) Gli Stati membri autorizzano, in via temporanea, l'entrata nella Comunità di cavalli registrati o la reintroduzione nella Comunità, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi o da parte dei paesi terzi figuranti nella parte II della colonna speciale dell'allegato riservata agli equidi. c) Fatto salvo l'articolo 19 della direttiva 90/426/CEE e fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva, gli Stati membri non importano equidi provenienti dai seguenti paesi: - Brasile - Colombia - Costarica - Egitto - Ecuador - Marocco - Perù - Sudafrica - Turchia - URSS - Venezuela. » 3) L'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (3) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 43. (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11. (5) GU n. L 260 del 17. 9. 1991, pag. 15. ALLEGATO Paesi Carni fresche e prodotti a base di carne Carni fresche Animali vivi Osservazioni Animali domestici Animali selvatici Carni fresche Prodotti a base di carne B O/C S S/P F/P B S Albania × × × Argentina × × × × × (3) Australia × × × × × × × Austria × × × × × × × Belize × × (3) Botswana × × × × (1) (2) (3) Brasile × × × (3) Bulgaria × × × × × × × Canada × × × × × × × Cile × × × × (1) (3) Cina (Repubblica popolare) × × × (1) (3) Colombia × × (3) Costarica × × (3) Cuba × × (3) Cipro × × × × × × Cecoslovacchia × × × × × × × El Salvador × × × (3) Etiopia (3) Finlandia × × × × × × × Groenlandia × × × × (1) (3) Guatemala × × (3) Honduras × × (3) Ungheria × × × × × × × Hong Kong (3) Islanda × × × × × × × India (3) Israele × (3) Kenia (3) Madagascar × × × (3) Malta × × × × × (3) Maurizio (3) Messico × × (3) Marocco × (3) Namibia × × × × (1) (2) (3) Nuova Zelanda × × × × × × × Norvegia × × × × × × × Nicaragua × × (3) Panama × × (3) Paraguay × × × (3) Polonia × × × × × × × Romania × × × × × × × Sudafrica × × × × × (1) (2) (3) Singapore (3) Swaziland × × × (1) (2) (3) Svezia × × × × × × × Svizzera × × × × × × × Tailandia (3) Turchia × (3) Tunisia (3) USA × × × × × × × Uruguay × × × (3) URSS × × × × × × × (1) (3) Iugoslavia × × × × × × × Zimbabwe × (3) B: bovini (compreso il bufalo) O/C: ovini/caprini S: suini S/P: solipedi F/P: fissipedi ×: autorizzato Osservazioni: (1) Escluse le carni di suini selvatici. (2) Escluse le carni non disossate e le frattaglie di fissipidi selvatici. (3) Nonostante le restrizioni figuranti nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico in un contenitore ermeticamente chiuso fino a un valore Fo 3. COLONNA SPECIALE RISERVATA AGLI EQUIDI PARTE I Paesi Equidi Algeria × Argentina × Australia × Austria × Brasile × (1) Bulgaria × Canada × Cile × Colombia × (1) Cipro × Cecoslovacchia × Finlandia × Groenlandia × Ungheria × Islanda × Israele × Malta × Maurizio × Messico × Marocco × (1) Norvegia × Nuova Zelanda × Paraguay × Polonia × Romania × Sudafrica × (1) Svezia × Svizzera × Tunisia × Stati Uniti d'America × Uruguay × URSS × (1) PARTE II Paesi Cavalli registrati Bahrein × Barbados × Bermuda × Bolivia × Costa Rica × (1) Cuba × Ecuador × (1) Egitto × (1) Emirati Arabi × Hong Kong × Giamaica × Giappone × Giordania × Kuwait × Libia × Oman × Perù × (1) Turchia × (1) Venezuela × (1) (1) Fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non importano equidi provenienti da questo paese.