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Document JOL_1991_062_R_0033_029
Council Decision of 28 January 1991 concerning the conclusion of the Protocol for the accession of Venezuela to the General Agreement on Tariffs and Trade #Protocol for the accession of Venezuela to the General Agreement on Tariffs and Trade
Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alla conclusione del protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alla conclusione del protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
GU L 62 del 8.3.1991, p. 33–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
91/129/CEE: Decisione del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alla conclusione del protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1991 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0221
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 relativa alla conclusione del protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (91/129/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, considerando che il Venezuela ha avviato negoziati con la Comunità economica europea e con le altre parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ai fini della sua adesione all'accordo; considerando che l'esito dei negoziati è accettabile per la Comunità, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità economica europea, il protocollo di adesione del Venezuela all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER