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Document 31989D0176

89/176/CECA: Decisione della Commissione del 22 febbraio 1989 che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

GU L 64 del 8.3.1989, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/176/oj

31989D0176

89/176/CECA: Decisione della Commissione del 22 febbraio 1989 che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 08/03/1989 pag. 0015 - 0016


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/176/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno di Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1986 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti:

1.2 // // in milioni di pesetas // - aiuti all'investimento: // 694,2 // - incentivi all'innovazione: // 115,0 // - aiuti per la copertura delle perdite di esercizio: // 28 874,0

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti per un importo di 694 200 000 pesetas concernono investimenti in impianti di diverse imprese, investimenti molto superiori agli aiuti previsti e che di conseguenza, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, vanno giudicati positivamente in quanto favoriscono la competitività dell'estrazione di dette imprese;

considerando che gli aiuti sono pertanto conformi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che gli aiuti all'innovazione (115 000 000 di pesetas) sono previsti a favore unicamente dell'impresa Hunosa e devono permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dall'impresa (536 milioni di pesetas) e viene concesso a progetti singoli, la cui realizzazione permette di fare assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che l'aiuto previsto per la copertura delle perdite di esercizio (28 874 000 000 di pesetas) viene concesso alle imprese Hunosa, Figaredo, Hullasa e La Camocha, che esso coprirà solo parzialmente le perdite di esercizio per il bilancio 1986 (70-95 %) e viene concesso alle quattro imprese per evitare perturbazioni gravi a livello economico e sociale nelle regioni dove a seguito della chiusura di sedi estrattive non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione per i minatori licenziati;

considerando che quindi gli aiuti sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1 della decisione n. 528/76/CECA;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1986 a favore della produzione corrente;

considerando che complessivamente gli aiuti rappresentano 259 700 000 ECU, cioè 11,91 ECU per tonnellata estratta;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue:

- considerate le scorte di carbone e di coke, nel 1986 non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento,

- le consegne di carbone spagnolo ad altri paesi della Comunità sono state molto ridotte,

- nel 1986 non si sono praticamente avute operazioni di allineamento di prezzi rispetto ad altri produttori comunitari,

- i prezzi del carbone spagnolo non si sono risolti nel 1986 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali;

considerando che si può pertanto concludere che gli aiuti previsti a favore della produzione corrente dell'industria carboniera spagnola per il 1986 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune e che tale constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA della Commissione (2);

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 della decisione n. 528/76/CECA, la Comissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di detta decisione; che essa deve essere in particolare informata sull'entità e sulla ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a concedere all'industria spagnola del carbon fossile per l'anno civile 1986 gli aiuti seguenti:

1. Un aiuto all'investimento fino a concorrenza di 694 200 000 pesetas.

2. Un aiuto a favore dello sviluppo e dell'innovazione fino a concorrenza di 115 000 000 di pesetas.

3. Un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 28 874 000 000 di pesetas.

Articolo 2

Il governo del Regno di Spagna comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1989, i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

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