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Document 31985R3549

Regolamento (CEE) n. 3549/85 della Commissione del 16 dicembre 1985 che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

GU L 338 del 17.12.1985, p. 17–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3549/oj

31985R3549

Regolamento (CEE) n. 3549/85 della Commissione del 16 dicembre 1985 che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 17/12/1985 pag. 0017 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0140


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione (3) ha fissato le norme di qualità per gli agrumi, che figurano nell'allegato del suddetto regolamento;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione manifestatasi sul piano della commercializzazione, talune disposizioni in materia di condizionamento possono, nella loro formulazione attuale, dare luogo a confusione; che è necessario ovviare a tale situazione in attesa di una completa revisione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 379/71, nel titolo V « Imballaggio e presentazione » dell'allegato, il testo dell'ultimo comma del capitolo B « Condizionamento » è sostituito, sino al 15 luglio 1986, dal seguente testo:

« Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa le partite, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo; tuttavia è ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello munito di qualche foglia verde ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

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