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Document 31977R1081

Regolamento (CEE) n. 1081/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla sospensione temporanea degli aiuti per l' acquisto di vacche da latte e di giovenche destinate alla produzione lattiera

GU L 131 del 26.5.1977, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1081/oj

31977R1081

Regolamento (CEE) n. 1081/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla sospensione temporanea degli aiuti per l' acquisto di vacche da latte e di giovenche destinate alla produzione lattiera

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 26/05/1977 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1081/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo alla sospensione temporanea degli aiuti per l ' acquisto di vacche da latte e di giovenche destinate alla produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il mercato lattiero-caseario è attualmente caratterizzato da un grave squilibrio ;

considerando che tale situazione rende necessaria la rapida adozione di misure atte a ristabilire l ' equilibrio del mercato suddetto ; che l ' efficacia di tali misure potrebbe tuttavia essere compressa ove venisse ulteriormente incentivato l ' acquisto di vacche da tale di giovenche destinate alla produzione lattiera ; che di conseguenza occorre sospendere temporaneamente la concessione degli aiuti previsti a tal fine dalla direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammondernamento delle aziende agricole ( 2 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell ' articolo 92 , paragrafo 2 , del trattato , è vietata la concessione degli aiuti previsti degli articoli 8 e 14 della direttiva 72/159/CEE per l ' acquisito di vacche da latte e di giovenche destinate alla produzione lattiera .

Articolo 2

Ai sensi dell ' articolo 1 sono considerate :

a ) vacche da latte , le vacche che dopo aver partorito , per considerazioni di razza o di attitudine , sono esclusivamente o principalmente destinate alla produzione di latte per il consumo umano o per la trasformazione in prodotti lattiero-caseari ;

b ) giovenche , le femmine di due o più anni che non abbiano ancora partorito e siano destinate a sostituire le vacche da latte .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Essso si applica fino al 13 dicembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 93 del 18 . 4 . 1977 , pag . 11 .

( 2 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

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