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Document 32019R0787R(02)

Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

ST/11744/2019/INIT

GU L 316I del 6.12.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/corrigendum/2019-12-06/oj

6.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 316/3


Rettifica del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 17 maggio 2019 )

Pagina 30, articolo 51, paragrafo 2

anziché:

«2.   In deroga al paragrafo 1, l’articolo 16, l’articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l’articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l’articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell’allegato I e le definizioni di cui all’articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall’8 giugno 2019.»

leggasi:

«2.   In deroga al paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, l’articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l’articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l’articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell’allegato I e le definizioni di cui all’articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall’8 giugno 2019.».

Pagina 32, allegato I, categoria 4, «Acquavite di vino», lettera a), punto i)

anziché:

«i)

è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;»

leggasi:

«i)

è ottenuta esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 % vol. di vino, di vino alcolizzato o di distillato di vino.».


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