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Document 32021C0212(04)

Dichiarazione della Commissione 2021/C 49/04

GU C 49 del 12.2.2021, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/4


Dichiarazione della Commissione

(2021/C 49/04)

La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014.

La Commissione ricorda che, secondo la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale, tra l'altro, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere la Commissione intende agire in conformità con la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale e con la presente dichiarazione.

Nel preparare progetti di atti di esecuzione che incidono sugli scambi di servizi o sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, la Commissione ricorda i suoi obblighi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e conferma che procederà ad effettuare ampie consultazioni preliminari al fine di garantire che tutti gli interessi e le implicazioni pertinenti possano essere portati all'attenzione della Commissione, condivisi con gli Stati membri e tenuti debitamente in considerazione nell'eventuale adozione di misure. Nel corso di tali consultazioni la Commissione solleciterà e si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da eventuali misure di politica commerciale che l'Unione dovesse adottare in tali settori. Analogamente la Commissione solleciterà e si attende di ricevere contributi dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale adottate dall'Unione o che possono essere interessate da tali misure.

In caso di misure nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione, in particolare, i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati, tra l'altro per quanto riguarda le modalità di interazione delle eventuali misure di politica commerciale con la legislazione dell'Unione europea e nazionale. Agli altri soggetti interessati da tali misure di politica commerciale sarà analogamente data l'opportunità di formulare raccomandazioni ed esprimere preoccupazioni in merito alla scelta e alla concezione delle misure da adottare. Le osservazioni saranno condivise con gli Stati membri al momento dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 8 del regolamento. Il riesame periodico di tali eventuali misure imposte, durante la loro applicazione o successivamente al loro termine, terrà analogamente conto dei contributi delle autorità degli Stati membri e dei privati interessati in merito al loro funzionamento e consentirà di effettuare modifiche in caso di problemi.

La Commissione ribadisce infine di attribuire grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per far rispettare i diritti dell'Unione previsti in virtù di accordi commerciali internazionali, anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le misure che saranno scelte in questi settori dovranno pertanto garantire anche un'efficace rispetto delle norme in linea con i diritti dell'Unione, in modo tale da indurre il paese terzo interessato a conformarsi, ed essere coerenti con le norme internazionali applicabili per quanto riguarda il tipo di misure consentite.


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