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Document 52020M8900(01)

Relazione finale del consigliere-auditore (Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).) (Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 325/11

C/2019/922

GU C 325 del 2.10.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/13


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/11)

Introduzione

1.

Il 13 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con cui Wieland Werke AG («Wieland») intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il controllo esclusivo dell’insieme dell’attività di Aurubis Flat Rolled Products («ARP») e dell’insieme di Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG («Schwermetall») («l’operazione proposta»).

2.

Sulla base della prima fase dell’indagine, la Commissione ha ritenuto che l’operazione proposta suscitasse seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e l’accordo SEE. Di conseguenza, il 1o agosto 2018 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

3.

Il 3 agosto 2018 Wieland ha chiesto una proroga di 10 giorni lavorativi a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.

4.

Il 23 agosto 2018 Wieland e ARP hanno presentato osservazioni scritte in merito alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

5.

Il 4 ottobre 2018, nel corso di una riunione ufficiale sullo stato di avanzamento del procedimento, la Commissione ha comunicato a Wieland e ARP che, a quel punto della seconda fase dell’indagine, confermava la sua opinione preliminare secondo cui l’operazione avrebbe potuto comportare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva.

6.

L’8 ottobre 2018 la Commissione ha adottato una decisione di proroga del procedimento di 10 giorni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase del regolamento sulle concentrazioni.

7.

Lo stesso giorno, Wieland ha presentato un secondo progetto di proposta correttiva, formalmente trasmesso il 17 ottobre 2018. La Commissione non ha sottoposto a un test di mercato questa serie di impegni.

8.

Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni, che è stata notificata a Wieland il giorno successivo. L’8 novembre 2018 ARP e Schwermetall hanno inoltre ricevuto versioni non riservate della comunicazione delle obiezioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3)

9.

Il 3 dicembre 2018 Wieland ha presentato una nuova serie di impegni, che sono stati sottoposti a test di mercato il 7 dicembre 2018.

10.

Il 30 novembre 2018, l’11 dicembre 2018 e il 14 dicembre 2018, la Commissione ha inviato tre lettere di esposizione dei fatti a Wieland, la quale ha trasmesso le proprie osservazioni sulle lettere rispettivamente il 7 dicembre 2018, il 17 dicembre 2018 e il 19 dicembre 2018.

Accesso al fascicolo

11.

Wieland ha ottenuto accesso al fascicolo della Commissione il 25 ottobre 2018 e, successivamente, il 13 dicembre 2018, il 17 dicembre 2018, il 21 dicembre 2018, il 16 gennaio 2019 e il 23 gennaio 2019. L’accesso ai dati e alle informazioni confidenziali su cui si basava la Commissione nella comunicazione delle obiezioni è stato concesso ai consulenti economici di Wieland conformemente alla procedura della sala dati il 30-31 ottobre 2018, il 6 novembre 2018 e il 4 dicembre 2018.

12.

Al consigliere-auditore non sono pervenute denunce o ulteriori richieste riguardanti l’accesso al fascicolo.

Risposta alla comunicazione delle obiezioni e audizione ufficiale

13.

Il termine iniziale assegnato a Wieland per trasmettere le sue osservazioni riguardo alla comunicazione delle obiezioni era il 9 novembre 2018. Tale termine è stato prorogato al 12 novembre 2018, data entro la quale Wieland ha risposto.

14.

Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, Wieland ha chiesto di essere sentita e, il 19 novembre 2018, si è svolta un’audizione ufficiale.

Terzi interessati

15.

Tre imprese sono state ammesse al procedimento come terzi interessati. Tutte e tre le imprese hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni. Le versioni non riservate delle osservazioni scritte dei terzi interessati sono state messe a disposizione di Wieland. Nessuno dei terzi interessati ha chiesto di partecipare all’audizione orale.

Reclami in materia di procedura

Reclamo riguardo all’incompletezza dell’indagine di mercato

16.

Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni e nel corso dell’audizione orale, Wieland ha sostenuto che la Commissione non aveva raccolto sufficienti dati quantitativi e che aveva fatto eccessivo affidamento sui documenti interni come fonte di prove. Più in particolare, Wieland ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto raccogliere da terzi maggiori dati quantitativi sulle capacità e sui volumi di produzione. Wieland ha inoltre contestato inoltre l’affidabilità delle prove qualitative utilizzate dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni, in particolare per quanto riguarda i documenti interni, sostenendo che erano soggettive e passibili di interpretazioni errate e non necessariamente rappresentative di una posizione ufficiale di Wieland o ARP.

17.

In primo luogo, occorre ricordare che le critiche mosse da Wieland riguardo all’eccessivo ricorso a documenti interni non sembrano essere coerenti con la giurisprudenza, la quale stabilisce che non esiste alcuna gerarchia tra le tipologie di elementi di prova utilizzati dalla Commissione nei casi di concentrazione, in quanto spetta alla Commissione valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza (4).

18.

In secondo luogo, il Tribunale ha costantemente confermato che non si può pretendere che la Commissione effettui ulteriori indagini qualora ritenga che l’esame preliminare del caso sia stato sufficiente (5). A tal proposito, tuttavia, si fa presente che la questione se il fascicolo dell’indagine contenga elementi sufficienti a sostegno della teoria della Commissione riguardo al pregiudizio è, in ultima analisi, una questione di merito e non di procedura.

Critiche relative al fatto che la Commissione non ha effettuato un test di mercato sulle misure correttive offerte il 17 ottobre 2018

19.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, Wieland ha criticato la Commissione per aver (nuovamente) omesso di sottoporre al test di mercato il pacchetto di misure correttive presentato il 17 ottobre 2018 (vale a dire pochi giorni prima dell’adozione della comunicazione delle obiezioni) (6). Wieland ha contestato l’adeguatezza della posizione della Commissione, sostenendo che il non aver effettuato un test di mercato sugli impegni costituiva una violazione del «giusto processo».

20.

Secondo la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (la «comunicazione sulle misure correttive»), affinché gli impegni siano accettati dalla Commissione in una fase antecedente alla comunicazione delle obiezioni, essi devono dissipare i «seri dubbi» sollevati dalla Commissione nella decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (7). La comunicazione sulle misure correttive conferma inoltre la discrezionalità della Commissione nel consultare terzi riguardo a eventuali misure correttive proposte, dichiarando che la Commissione svolgerà «se del caso» (8) un test di mercato sulle misure correttive proposte. Nel caso di specie, la Commissione non ha ritenuto opportuno effettuare un testo di mercato sulle misure correttive proposte il 17 ottobre 2018, in quanto queste non dissipavano i «seri dubbi». La Commissione ha effettuato una valutazione sul merito del caso che rientrava nel proprio potere discrezionale e, contrariamente al parere di Wieland, non equivale a una violazione del «giusto processo».

21.

In ogni caso, va osservato che la Commissione ha sottoposto a un test di mercato gli impegni offerti da Wieland a seguito della comunicazione delle obiezioni il 3 dicembre 2018.

Lettere di esposizione dei fatti e richiesta di seconda audizione orale

22.

Come indicato in precedenza, il 30 novembre 2018 la Commissione ha inviato una prima lettera di esposizione dei fatti a Wieland. Questa si riferiva a a) elementi di prova preesistenti che non erano espressamente evocati nella comunicazione delle obiezioni, ma che, sulla base di un’ulteriore analisi del fascicolo, la Commissione ha ritenuto pertinenti per sostenere le argomentazioni esposte nella comunicazione stessa; e b) ulteriori elementi di prova portati all’attenzione della Commissione dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni.

23.

Nelle sue osservazioni relative alla prima lettera di esposizione dei fatti, Wieland ha sostenuto che una lettera di questo tipo può essere utilizzata solo per informare in merito a elementi di prova nuovi ottenuti dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni, ma non per presentare ulteriori elementi di prova già disponibili al momento della comunicazione. Secondo Wieland, il fatto che la prima lettera di esposizione dei fatti si fondasse principalmente su «prove preesistenti» avrebbe svuotato l’audizione di senso, in quanto avrebbe rinviato una parte sostanziale della discussione e della difesa a un momento successivo all’audizione orale, che (secondo Wieland) era l’unica possibilità di contestare le prove utilizzate dalla Commissione dinanzi a un pubblico più ampio. Per porre rimedio a questo presunto problema, Wieland ha chiesto un’audizione orale supplementare. Il 19 dicembre 2018 la DG Concorrenza ha respinto la richiesta di Wieland e, il 20 dicembre 2018, quest’ultima ha deferito la questione al consigliere-auditore.

24.

Il 21 dicembre 2018 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Wieland di un’audizione orale supplementare. Il punto di partenza per la valutazione è il fatto che il regolamento (CE) n. 802/2004 prevede solo il diritto di chiedere un’audizione ufficiale quando la Commissione invia una comunicazione delle obiezioni. Dopo aver esaminato la prima lettera di esposizione dei fatti e averla confrontata con la comunicazione delle obiezioni, il consigliere-auditore ha constatato che la prima lettera non conteneva nuove obiezioni rispetto a quelle già mosse nella comunicazione delle obiezioni, ma individuava semplicemente ulteriori elementi a sostegno delle stesse obiezioni (9). Il fatto che alcuni di questi ulteriori elementi di prova fossero già presenti nel fascicolo al momento dell’emissione della comunicazione delle obiezioni è irrilevante, poiché il criterio pertinente per distinguere tra una comunicazione delle obiezioni supplementare e una lettera di esposizione dei fatti è se siano stati formulate o meno nuove obiezioni. Infine, poiché non vi era alcuna indicazione del fatto che il gruppo incaricato del caso avesse intenzionalmente occultato le prove fino a dopo l’audizione orale al fine di vanificarne lo scopo, il consigliere-auditore non ha rilevato alcuna norma o principio giuridico che impedisse alla Commissione di includere in una lettera di esposizione dei fatti prove già presenti nel fascicolo al momento della comunicazione delle obiezioni.

Progetto di decisione

25.

Nel progetto di decisione la Commissione conclude che l’operazione proposta potrebbe ostacolare in modo significativo l’effettiva concorrenza sul mercato dei prodotti laminati nel SEE attraverso l’eliminazione di un importante concorrente e la creazione di una posizione dominante per Wieland. Il progetto di decisione conclude inoltre che gli impegni del 3 dicembre 2018 non sono tali da eliminare il notevole ostacolo a una concorrenza effettiva risultante dall’operazione proposta. Il progetto di decisione conclude pertanto che l’operazione proposta è incompatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo.

26.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui Wieland ha avuto la possibilità di pronunciarsi.

27.

Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 31 gennaio 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Cfr. T-342/07, Ryanair Holdings/Commissione, EU:T:2010:280, punto 136 e T-175/12, Deutsche Börse AG/Commissione, EU:T:2015:148, punto 133.

(5)  Cfr., ad esempio, T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, EU:T:1999:48, punto 110; T-758/14, Infineon Technologies/Commissione, EU:T:2016:737, punto 110.

(6)  Wieland aveva anche offerto misure correttive durante la prima fase dell’indagine, che la Commissione non ha sottoposto a test di mercato in quanto non erano tali da fugare i gravi dubbi in modo sufficientemente chiaro e deciso.

(7)  Cfr. la comunicazione sulle misure correttive, punto 18.

(8)  Cfr. la comunicazione sulle misure correttive, punti 80 e 92.

(9)  Cfr. per analogia, la sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-23/99, LR af 1998 A/S/Commissione, EU:T:2002:75, punti 186-195.


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