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Document 52018AP0088
European Parliament legislative resolution of 15 March 2018 on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax Base (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
GU C 162 del 10.5.2019, p. 181–215
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/182 |
P8_TA(2018)0088
Base imponibile comune per l'imposta sulle società *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(2019/C 162/30)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0685), |
— |
visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0472/2016), |
— |
visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dalla Camera dei deputati irlandese, dal Senato irlandese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dal Parlamento maltese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0050/2018), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento20
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base. |
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1. La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione nell'Unione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base, comprese norme su misure volte a impedire l'elusione fiscale e su misure relative alla dimensione internazionale del regime fiscale proposto . |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni: |
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1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni e stabili organizzazioni digitali situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni: |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere c) o d) di detto paragrafo, può decidere di applicare le norme della presente direttiva, anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non vi sia una notifica di rinuncia di cui all'articolo 65, paragrafo 3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore . |
|
3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere c) o d) di detto paragrafo, può decidere di applicare le norme della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. |
Emendamento25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
4. Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo secondo quanto disposto all'articolo 3. |
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soppresso |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 12
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 30 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 31
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 32
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di definire ulteriori concetti. |
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La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di aggiornare le attuali definizioni o definire ulteriori concetti. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Se un contribuente residente in una giurisdizione offre una piattaforma digitale, come un'applicazione elettronica, una banca dati, un mercato online o uno spazio di archiviazione, o fornisce accesso alla medesima, oppure offre un motore di ricerca o servizi pubblicitari su un sito web o in un'applicazione elettronica, si considera che tale contribuente abbia una stabile organizzazione digitale in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui è residente a fini fiscali se l'importo totale dei ricavi del contribuente o dell'impresa consociata dovuti alle transazioni a distanza generate dalle summenzionate piattaforme digitali nella giurisdizione in cui non è residente supera i 5 000 000 EUR l'anno e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Oltre agli importi che possono essere dedotti come costi per la ricerca e lo sviluppo di cui al paragrafo 2, il contribuente può dedurre, per ogni esercizio fiscale, un ulteriore 50% di tali costi, ad eccezione dei costi relativi alle attività materiali immobilizzate mobili sostenuti nel corso dello stesso esercizio. Se i costi per la ricerca e lo sviluppo sono superiori a 20 000 000 EUR, il contribuente può dedurre il 25% dell'importo eccedente. |
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Per i costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000 EUR che riguardano il personale, compresi i salari, i subappaltatori, i lavoratori tramite agenzia e i liberi professionisti, il contribuente riceve un credito di imposta pari al 10 % dei costi sostenuti. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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In deroga al primo comma, il contribuente può dedurre un ulteriore 100% dei costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000 EUR se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
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soppresso |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 11
Testo della Commissione |
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Emendamento |
[…] |
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soppresso |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 30 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo massimo di 3 000 000 EUR, se superiore. |
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Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 10 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo massimo di 1 000 000 EUR, se superiore. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Ai fini del presente articolo, qualora un contribuente sia autorizzato o tenuto ad agire per conto di un gruppo, secondo quanto definito nelle norme di un regime nazionale di tassazione dei gruppi, l'intero gruppo è trattato come un contribuente. In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo. L'importo di 3 000 000 EUR deve essere considerato anche per l'intero gruppo. |
|
Ai fini del presente articolo, qualora un contribuente sia autorizzato o tenuto ad agire per conto di un gruppo, secondo quanto definito nelle norme di un regime nazionale di tassazione dei gruppi, l'intero gruppo è trattato come un contribuente. In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo. L'importo di 1 000 000 EUR deve essere considerato anche per l'intero gruppo. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
6. Gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti in un determinato esercizio fiscale sono riportati senza limiti di tempo . |
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6. Gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti in un determinato esercizio fiscale sono riportati per un periodo di cinque anni . |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 14 bis Deroghe specifiche Gli utili trasferiti in una riserva dalle cooperative e dai consorzi, sia durante le attività correnti della società che dopo la loro scadenza, nonché i benefici concessi dalle cooperative e dai consorzi ai loro membri sono sempre deducibili, purché il diritto tributario nazionale contempli la deducibilità. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 29
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 29 Tassazione in uscita 1. Un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, previa detrazione del loro valore a fini fiscali, è considerato come ricavi acquisiti in uno dei seguenti casi:
2. Lo Stato membro in cui sono trasferiti gli attivi, la residenza fiscale o l'attività svolta da una stabile organizzazione accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali. 3. Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi relativi al finanziamento di titoli, di attivi forniti come garanzia collaterale o se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità nel caso in cui tali attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento entro un periodo di 12 mesi. |
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Articolo 29 Tassazione in uscita Ai fini della presente direttiva si applicano le norme in materia di tassazione in uscita previste dalla direttiva (UE) 2016/1164. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Le perdite sostenute in un esercizio fiscale da un contribuente residente o da una stabile organizzazione di un contribuente non residente possono essere riportate e dedotte in esercizi fiscali successivi, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva . |
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1. Le perdite sostenute in un esercizio fiscale da un contribuente residente o da una stabile organizzazione di un contribuente non residente possono essere riportate e dedotte in esercizi fiscali successivi per un periodo massimo di cinque anni . |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 42
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 42 Compensazione delle perdite con recupero 1. Un contribuente residente che è ancora in attivo dopo aver dedotto le proprie perdite a norma dell'articolo 41 può inoltre dedurre perdite sostenute, nello stesso esercizio fiscale, dalle sue società figlie qualificate dirette, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o da stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. Tale compensazione delle perdite è concessa per un periodo di tempo limitato in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 2. La deduzione è in proporzione alla partecipazione del contribuente residente nelle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e totale per le stabili organizzazioni. In nessun caso la riduzione della base imponibile del contribuente residente può risultare in un importo negativo. 3. Il contribuente residente aggiunge alla propria base imponibile, a concorrenza dell'importo dedotto in precedenza come perdita, i profitti successivamente realizzati dalle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o dalle sue stabili organizzazioni. 4. Le perdite dedotte a norma dei paragrafi 1 e 2 sono automaticamente reintegrate nella base imponibile del contribuente residente in uno dei seguenti casi:
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soppresso |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 45 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 45 bis Contribuzione fiscale effettiva Fintantoché la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), resta in vigore, gli Stati membri monitorano e pubblicano la contribuzione fiscale effettiva delle piccole e medie imprese e delle imprese multinazionali in tutti gli Stati membri, affinché essi possano garantire parità di condizioni per imprese simili all'interno dell'Unione e mitigare gli oneri e i costi amministrativi per le piccole e medie imprese. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
In deroga all'articolo 8, lettere c) e d), un contribuente non è esonerato dall'imposta sui redditi esteri che ha percepito come una distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta legale cui il contribuente sarebbe stato soggetto , in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali. |
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In deroga all'articolo 8, lettere c) e d), un contribuente non è esonerato dall'imposta sui redditi esteri non derivanti da attività commerciali che ha percepito come una distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore al 15 % , in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Ove si applichi il paragrafo 1, il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una deduzione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato membro di residenza a fini fiscali. La deduzione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della deduzione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. |
|
2. Ove si applichi il paragrafo 1, il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una deduzione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato membro di residenza a fini fiscali. La deduzione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della deduzione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. Per beneficiare della deduzione, il contribuente è tenuto a dimostrare alle proprie autorità tributarie che i redditi esteri derivano da un'attività commerciale. Tale dimostrazione potrebbe avvenire mediante un certificato rilasciato a tal fine dalle autorità tributarie straniere. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 58
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 58 Norma generale anti-abusi 1. Ai fini del calcolo della base imponibile in conformità alle norme della presente direttiva, uno Stato membro non tiene conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte. 2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. 3. Le costruzioni o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 sono trattate, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla loro sostanza economica. |
|
Articolo 58 Norma generale anti-abusi Ai fini della presente direttiva si applica la norma generale anti-abusi prevista dalla direttiva (UE) 2016/1164 . |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Un'entità o una stabile organizzazione i cui profitti non siano assoggettati ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro della sede centrale è trattata come una società estera controllata se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
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Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità o una stabile organizzazione i cui utili non sono soggetti ad imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro come una società controllata estera se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Ai fini della lettera b) del primo comma, nel calcolare l'imposta sul reddito delle società che sarebbe stata applicata sui profitti dell'entità in conformità alle norme della direttiva nello Stato membro del contribuente, i redditi di una stabile organizzazione dell'entità che non è soggetta ad imposta o è esente da imposta nella giurisdizione della società estera controllata non sono presi in considerazione. |
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soppresso |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
||||||||||||||||||||||||||||
2. Se un'entità o una stabile organizzazione è trattata come una società estera controllata ai sensi del paragrafo 1, il reddito non distribuito dell'entità o della stabile organizzazione è soggetto ad imposta nella misura in cui deriva dalle seguenti categorie :
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|
2. Qualora un'entità o una stabile organizzazione sia trattata come una società controllata estera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile :
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Un'entità o una stabile organizzazione non è considerata una società estera controllata di cui al paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f ). |
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Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata in conformità del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera a norma del paragrafo 1 se non oltre un terzo dei redditi ottenuti dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a). |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Le imprese finanziarie non sono considerate società estere controllate ai sensi del paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione dalle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) , deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese consociate . |
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Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata in conformità del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei redditi dell'entità appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate . |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), un'entità o una stabile organizzazione:
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 61
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 61 Disallineamento da ibridi Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, la deduzione è concessa solo nello Stato membro in cui tale pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite sono subite. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, lo Stato membro interessato rifiuta la deduzione di tale pagamento, di tali costi o di tali perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore rifiuta la deduzione di tale pagamento. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:
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Articolo 61 Disallineamento da ibridi Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1164 concernenti i disallineamenti da ibridi. |
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4. Nella misura in cui un pagamento da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensato, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento, di costi o perdite che a motivo di un disallineamento da ibridi sono deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite che sarebbero deducibili in due diverse giurisdizioni. |
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5. Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensata, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento che, a motivo di un disallineamento da ibridi, non è incluso dal beneficiario nella sua base imponibile, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento non incluso. |
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6. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini uno sgravio per un'imposta ritenuta alla fonte su un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti interessate, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento. |
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7. Ai fini del presente articolo per “pagatore”si intende l'entità o la stabile organizzazione in cui il pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite subite. |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 61 bis – titolo
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Disallineamenti in materia di residenza fiscale |
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Disallineamenti da ibridi inversi |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 61 bis
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Nella misura in cui un pagamento, i costi o le perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro che in un paese terzo, conformemente alle leggi di tale Stato membro e di tale paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e tale pagamento, tali costi o perdite possano essere compensati nello Stato membro del contribuente a fronte di redditi imponibili che non sono inclusi nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente rifiuta la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo. |
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Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri trattano i disallineamenti da ibridi inversi in conformità dell'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2016/1164. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 65 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 65 bis Codice di identificazione fiscale europeo La Commissione presenta una proposta legislativa relativa a un codice di identificazione fiscale del contribuente europeo, armonizzato e comune, entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di rendere lo scambio automatico delle informazioni fiscali più efficiente e affidabile all'interno dell'Unione. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 65 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 65 ter Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale Per garantire la piena trasparenza e la corretta applicazione della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4). Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale, ponendo l'accento sulla cooperazione fiscale transfrontaliera e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva. |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11 , paragrafo 6 , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di [due mesi] dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Consiglio. |
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5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5 , paragrafo 2 bis , all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di [due mesi] dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Consiglio. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 66 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 66 bis Misure contro gli abusi dei trattati fiscali Gli Stati membri modificano i propri trattati fiscali bilaterali conformemente alla presente direttiva per garantire che essi includano tutti gli elementi seguenti:
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 68 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 68 bis Monitoraggio La Commissione provvede al monitoraggio e pubblica le sue conclusioni in merito all'attuazione uniforme della presente direttiva, onde assicurare un'interpretazione omogenea delle sue misure da parte degli Stati membri. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 69
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Articolo 69 Riesame La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. La Commissione, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, ne valuta il funzionamento. Fatto salvo il primo comma , la Commissione, tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, esamina il funzionamento dell'articolo 11 e considera eventuali aggiustamenti alla definizione e alla calibrazione dell'AGI . La Commissione effettua un'analisi approfondita delle modalità con cui l'AGI può incoraggiare le imprese che hanno il diritto di scegliere di applicare le norme della presente direttiva per finanziare le loro attività tramite patrimonio netto. |
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Articolo 69 Relazione di attuazione e riesame La Commission évalue le fonctionnement de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur La Commissione comunica le sue conclusioni in una relazione di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio . La relazione include un'analisi di tutti gli elementi seguenti:
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La Commissione comunica agli Stati membri le risultanze affinché se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione dei regimi nazionali di imposta sul reddito delle società. |
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La Commissione comunica le risultanze in una relazione destinata al Parlamento europeo e agli Stati membri affinché se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione dei regimi nazionali di imposta sul reddito delle società, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva . |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
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Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019 . |
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Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020 . |
(1) Proposta di direttiva del Consiglio COM(2011)0121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
(2) Proposta di direttiva del Consiglio COM(2011)0121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
(3) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(4) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).