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Document 52017XC0629(04)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 205 del 29.6.2017, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/62


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 205/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«QUARTIROLO LOMBARDO»

N. UE: PDO-IT-02160 – 27.7.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela Quartirolo Lombardo Sede Legale:

Via Rodi 5

25100 Brescia

ITALIA

Uffici Amministrativi:

Viale Francesco Crispi, 24

25034 Orzinuovi (BS)

Tel. +39 030944320

Fax +39 0309946772

Email: info@quartirololombardo.com; Pec: tutelaquartirolo@legalmail.it

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Quartirolo Lombardo è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: cambiamento formale del disciplinare; organismo di controllo; adeguamento della zona geografica ai cambiamenti amministrativi intervenuti.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Alla prima frase del disciplinare vigente (articolo 3 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 1993) sono state aggiunte le parole «crudo o pastorizzato».

Pertanto dove è scritto:

«Il “Quartirolo Lombardo” è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino derivante da almeno due mungiture, …»

È stato scritto:

«Il “Quartirolo Lombardo” è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture, …»

Si tratta di una modifica formale per rendere omogenee le indicazioni presenti nei vari documenti agli atti della Commissione, in quanto tale specificazione era già presente nella relazione allegata alla domanda di registrazione.

Il «Quartirolo Lombardo» nel disciplinare vigente prevede una maturazione dai 5 ai 30 giorni per il tipo a pasta tenera, dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» maturo. Infatti nell’ultimo capoverso dell’articolo 3 punto A del disciplinare vigente è scritto:

«Il periodo di maturazione si protrae da cinque a trenta giorni per il tipo a pasta tenera, dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come “Quartirolo Lombardo” maturo.»

Nel disciplinare proposto si è scritto:

«Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo “fresco”, dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come Quartirolo Lombardo “maturo” (“stagionato”)».

Sono state sostituite le parole «pasta tenera» con la parola «fresco» per identificare il «Quartirolo Lombardo» di prima stagionatura e si è aggiunta la parola «stagionato» per identificare il «Quartirolo Lombardo» maturo. Non si tratta dunque dell’introduzione di due categorie/tipi distinti, già presenti, bensì soltanto di un’indicazione per l’etichettatura. Tale modifica si è resa necessaria perché tali termini sono ormai di uso comune e comprensibili al consumatore. Il loro inserimento consentirà di evidenziare in etichetta tale informazione.

Inoltre si è diminuito il periodo di maturazione per il «Quartirolo Lombardo» fresco (tipologia pasta tenera) che passa da 5 - 30 giorni a 2-30.

Tale modifica si è resa necessaria per andare incontro alle richieste dei consumatori sempre più interessati ad un prodotto a minore maturazione.

Prova dell’origine

È stato migliorato e aggiornato l’articolo 4 del disciplinare relativo alla prova dell’origine. Inoltre si è inserito il logo della denominazione, attualmente presente come allegato al disciplinare, nel disciplinare stesso.

Pertanto dove è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo un contrassegno specifico, nel quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza delle specifiche prescrizioni normative»

Si è scritto:

«Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall’organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell’organismo di controllo, la prova dell’origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse. La forma di formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione sul mercato un marchio all’origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutti i produttori iscritti nell’elenco dell’organismo di controllo. Il marchio all’origine del formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” è costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a.

in alto a sinistra la lettera Q;

b.

in alto a destra la lettera L;

c.

in basso a sinistra la lettera L;

d.

in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Immagine 1

Image »

Di fatto si tratta di una modifica formale in quanto in questo articolo sono state inserite tutte le indicazioni relative alla prova dell’origine oggi presenti in allegati al disciplinare e nel piano dei controlli approvato dal ministero.

Metodo di Produzione

Poiché il disciplinare vigente non chiarisce quale quota dell’alimentazione del bestiame da latte provenga dalla zona delimitata è stata introdotta la frase:

«Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine».

È stato aumentato lievemente il valore superiore relativo alla temperatura di coagulazione.

Nel disciplinare originale è prevista una temperatura di coagulazione fra 35 e 40 °C.

Nel nuovo disciplinare si propone una temperatura di coagulazione fra 35 e 44 °C.

Con l’evolversi delle tecniche casearie si è manifestata la necessità di aumentare lievemente il valore della temperatura a cui avviene la coagulazione (da 35o/40 °C a 35o/44 °C), in quanto i fermenti lattici termofili si sviluppano meglio ad una temperatura leggermente superiore ai 40 °C. Inoltre una temperatura maggiore agevola la disidratazione del coagulo, favorendo in tal modo la coesione dei granuli e la selezione dei microrganismi termofili utili per la maturazione del formaggio, con minori rischi di sviluppo di microrganismi indesiderati.

Al capoverso dove è scritto «è consentita l’aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte».

sono state aggiunte le parole «oppure di fermenti selezionati»

Pertanto si è scritto:

«è consentita l’aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte, oppure di fermenti selezionati».

Si tratta di una modifica formale per rendere omogenee le indicazioni presenti nei vari documenti agli atti della commissione, in quanto tale specificazione era già presente nella relazione allegata alla domanda di registrazione.

È stata leggermente modificata la temperatura di stufatura che passa da 26-28 °C a 24-30 °C.

La variazione del limite inferiore di temperatura si giustifica con le migliori caratteristiche igienico-sanitarie del latte alla stalla, ottenute grazie all’applicazione costante della normativa vigente in tema di tecniche produttive, con ricadute positive su tutte le fasi della filiera produttiva. Oggi il latte conferito al caseificio e idoneo ad essere trasformato in formaggio è più controllato in ogni sua fase e la carica batterica è sempre monitorata. L’innalzamento del limite superiore di temperatura a cui avviene la stufatura del formaggio garantisce maggiormente la strutturazione della cagliata favorendo una migliore riuscita del «Quartirolo Lombardo», con minori scarti dovuti a forme non idonee.

Si è tolta l’indicazione della temperatura dei locali in cui avviene la salatura che nel disciplinare vigente è posta tra 10o-14 °C.

Tale modifica è giustificata dal fatto che, nella maggior parte dei siti di produzione la salatura avviene in locali tradizionali non condizionati. Anni di controlli hanno dimostrato che tale vincolo non influisce sulle caratteristiche del prodotto, ma rischia di penalizzare i piccoli caseifici artigianali dove è più difficile mantenere temperature differenziate in ambienti dove vengono eseguite più fasi della produzione.

È stata modificata l’umidità relativa dei locali di stagionatura che passa da 85-90 % a 80-95 %.

Tale modifica tiene conto della manifestata esigenza dei produttori soprattutto caseifici artigianali, di stagionare il formaggio anche in locali che non siano celle frigorifere o celle climatizzate. Questa modifica permette una migliore gestione della fase di stagionatura del prodotto e tiene conto delle condizioni presenti anche nei locali che non beneficiano di condizionamento forzato.

Vengono fornite precisazioni sulle modalità di vendita del prodotto inserendo la frase

«Il formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” può essere immesso sul mercato in forme intere od in porzioni di forma.»

Legame

È stato inserito uno specifico articolo sul legame non presente nel disciplinare vigente ma presente nella scheda riepilogativa.

Tale articolo, rispetto a quello presente nella scheda riepilogativa, è modificato solo formalmente e mantiene inalterati i rispettivi contenuti i quali vengono meglio esplicitati.

Nella scheda riepilogativa era scritto:

«I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche che influenzano sia le caratteristiche del foraggio destinato all’alimentazione delle lattifere, sia i processi di maturazione del formaggio. Per i fattori umani si segnala che si tratta di un prodotto tradizionalmente consumato nell’area di produzione ed ottenuto con una tecnica costante nel tempo, basata sugli usi locali.»

Si precisa:

«I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco. Nell’alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l’abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere. Dall’alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco, che all’affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un’antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno sì che il “Quartirolo Lombardo” a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore più aromatico ed intenso per il “Quartirolo Lombardo” maturo (stagionato). La tipicità e la tradizione del formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell’allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura. È imprescindibile l’importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.»

Etichettatura

Nel disciplinare vigente è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo un contrassegno specifico, nel quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative».

Nel disciplinare proposto si è scritto:

«Il formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio “Quartirolo Lombardo” DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione “Quartirolo Lombardo”, eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni, oppure la denominazione “Quartirolo Lombardo” accompagnata dalla dicitura “maturo” o “stagionato” per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni.

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.

Immagine 2

Image

Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP “Quartirolo Lombardo”, segnatamente “Regolamento (CE) n. 1107/96”».

Al fine di garantire l’autenticità e facilitare la corretta identificazione del formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP da parte dei consumatori si introduce, quale regola specifica per l’etichettatura delle forme intere e/o delle porzioni, la presenza dello specifico logo utilizzato attualmente solo per identificate tramite la marchiatura le forme intere.

Inoltre si introduce la possibilità di riportare nell’etichettatura la dicitura «formaggio fresco» per la tipologia corrispondente (maturazione da 2 a 30 giorni). Per la tipologia caratterizzata da un periodo di maturazione che si protrae oltre i 30 giorni si introduce la possibilità di riportare la dicitura «stagionato» in alternativa alla dicitura obbligatoria «maturo», già prevista nel disciplinare vigente, in quanto maggiormente comprensibile per il consumatore.

Altro

È stato riorganizzato formalmente il disciplinare vigente, suddiviso in 4 articoli. Il disciplinare proposto è stato suddiviso in 8 articoli inserendo anche informazioni che al momento della registrazione risultavano inserite nelle relazioni allegate o nella scheda riepilogativa. Inoltre è stato inserito un articolo dedicato ai controlli in cui compare il nome e i recapiti dell’organismo preposto ai controlli.

I confini della zona geografica restano invariati. È stata adeguata la zona di produzione ai cambiamenti amministrativi intervenuti. Sono state inserite pertanto le province amministrative di Lecco, Lodi, Monza e della Brianza istituite nelle more o dopo il riconoscimento della denominazione di origine «Quartirolo Lombardo». La provincia di Lecco comprende comuni precedentemente ricadenti nelle province di Bergamo e Como. La provincia di Lodi comprende comuni precedentemente ricadenti nella provincia di Milano. La provincia di Monza e della Brianza comprende comuni precedentemente ricadenti nella provincia di Milano.

DOCUMENTO UNICO

«QUARTIROLO LOMBARDO»

N. UE: PDO-IT-2160 – 27.7.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Quartirolo Lombardo»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Quartirolo Lombardo» è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture. Il latte della prima mungitura deve essere utilizzato intero; il latte della seconda mungitura o delle successive può essere utilizzato intero o parzialmente scremato.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» presenta le seguenti caratteristiche:

a)   Forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto.

b)   Dimensioni: lato delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

c)   Peso: variabile da 1,5 kg a 3,5 kg.

d)   Crosta: sottile e morbida, bianco rosata nel formaggio di prima stagionatura (fresco) e grigioverde-rossastra in quello maturo (stagionato).

e)   Pasta – struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta, morbida e fondente con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo (stagionato).

f)   Sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e più aromatico in quello maturo (stagionato).

g)   Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30 % per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.

Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo «fresco», dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo»«maturo» («stagionato»).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine.

L’alimentazione delle bovine è costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati. Può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

È consentito l’uso di integratori minerali e vitaminici.

Per la produzione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è utilizzato il latte vaccino, crudo o pastorizzato, di vacche allevate nella zona geografica.

Caglio di vitello, sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: allevamento, mungitura, caseificazione e stagionatura devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all’atto della sua immissione sul mercato un marchio all’origine, apposto solo su una faccia piana mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare. Il marchio all’origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è costituito dal logo di seguito riprodotto che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a)

in alto a sinistra la lettera Q;

b)

in alto a destra la lettera L;

c)

in basso a sinistra la lettera L;

d)

in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Image

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni dalla produzione, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni. Deve inoltre recare il logo della denominazione, di seguito riprodotto, che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.

Image

Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di provenienza del latte e di produzione del formaggio «Quartirolo Lombardo» comprende il territorio amministrativo delle Provincie di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia e Varese.

5.   Legame con la zona geografica

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco.

Nell’alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l’abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere. Dall’alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco che all’affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un’antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno sì che il «Quartirolo Lombardo» a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore più aromatico ed intenso per il «Quartirolo Lombardo» maturo (stagionato). La tipicità e la tradizione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell’allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura.

È imprescindibile l’importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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