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Document 52013AP0373
Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576– C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576– C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))
GU C 93 del 9.3.2016, p. 419–453
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/419 |
P7_TA(2013)0373
Accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576– C7-0322/2012 — 2012/0278(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/55)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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visti la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all’ accesso e alla ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo «il protocollo di Nagoya»). |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla conformità dell' accesso e della ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo «il protocollo di Nagoya»). |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'obiettivo del presente regolamento consiste nella ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse generiche, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi elementi costitutivi, conformemente agli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica («la convenzione»). |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per gli utilizzatori delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Il sistema per l'attuazione del protocollo di Nagoya stabilito dal presente regolamento include anche disposizioni volte a facilitare il rispetto degli obblighi da parte degli utilizzatori e contiene un quadro di disposizioni di monitoraggio e di controllo da elaborare e porre in essere dagli Stati membri dell'Unione. Il presente regolamento contiene inoltre disposizioni che incoraggiano i soggetti pertinenti a intraprendere attività di sensibilizzazione in merito all'importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alle problematiche di accesso e ripartizione dei benefici connesse, e a intraprendere attività che contribuiscano alla creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali dei paesi detengono diritti di sovranità e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse oggetto di accesso in seguito all’entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell’UE. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse genetiche e di tali conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali alcuni paesi detengono diritti di sovranità e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse oggetto di accesso in seguito all’entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell’Unione. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e di tali conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da uno specifico strumento internazionale di cui l’Unione è parte contraente. |
Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da uno specifico strumento internazionale di cui l’Unione è parte contraente. |
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Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche provenienti da un paese che ha deciso di non adottare norme nazionali sull'accesso in conformità dei requisiti del protocollo di Nagoya in essere o dello scambio commerciale dei beni di consumo in generale. Occorre tenere debitamente conto delle attività o pratiche utili e pertinenti adottate da altre organizzazioni internazionali. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Nell'Unione è vietata l'utilizzazione delle risorse genetiche acquisite illegalmente. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli utilizzatori osservano l’obbligo di diligenza per garantire che l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche avvenga in conformità delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili all’accesso e alla ripartizione dei benefici e che , se del caso, i benefici siano condivisi in maniera giusta ed equa in base a modalità convenute di comune accordo . Gli utilizzatori reperiscono, conservano e trasmettono agli utilizzatori successivi le informazioni rilevanti per l’accesso e la ripartizione dei benefici. |
1. Gli utilizzatori osservano l’obbligo di diligenza per garantire che l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche avvenga con il consenso informato preventivo, sulla base di modalità stabilite di comune accordo e a norma delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili all’accesso e alla ripartizione dei benefici e che i benefici siano condivisi in maniera giusta ed equa in base a dette modalità. Gli utilizzatori reperiscono, conservano e trasmettono agli utilizzatori successivi tutte le informazioni e i documenti rilevanti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento . |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono trasferite ad altri utilizzatori soltanto sulla base del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale e delle modalità stabilite di comune accordo o di un consenso informato preventivo e delle modalità stabilite di comune accordo . In assenza di modalità stabilite di comune accordo oppure ove gli utilizzatori successivi prevedano di utilizzare dette risorse genetiche o le conoscenze tradizionali in condizioni che non figurano nelle modalità originarie, tali utilizzatori sono tenuti a chiedere al paese di origine le modalità stabilite di comune accordo. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli utilizzatori: |
2. Gli utilizzatori: |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla cessazione del periodo di utilizzazione. |
3. Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla cessazione del periodo di utilizzazione o successiva commercializzazione . |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis onde definire le regole per la ripartizione dei benefici a norma del paragrafo 4 bis) entro… (2) . Tali regole prescrivono la ripartizione dei benefici come minimo al livello delle migliori prassi nel settore in questione e fissano le condizioni per la ripartizione dei benefici non monetari. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Gli utilizzatori, al momento di negoziare modalità stabilite di comune accordo con i fornitori delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, si adoperano per assicurare che tali modalità contribuiscano alla conservazione della diversità biologica, all'uso sostenibile delle sue componenti e al trasferimento di tecnologie verso paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 |
soppresso |
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Collezioni affidabili dell’Unione |
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1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro di collezioni affidabili dell’Unione. Tale registro è basato su Internet, è facilmente accessibile agli utilizzatori e comprende le collezioni di risorse genetiche che soddisfano i criteri stabiliti nei confronti delle collezioni affidabili dell’Unione. |
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2. Su richiesta da parte di una collezione nella sua giurisdizione, ciascuno Stato membro valuta l’opportunità di inserirla nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione. Una volta appurato che la collezione corrisponde ai criteri stabiliti al paragrafo 3, lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione il nome, le informazioni di contatto e il tipo di collezione. La Commissione registra tempestivamente nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione le informazioni ottenute. |
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3. Al fine di ottenere l’inserimento nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione, il proprietario di una collezione dimostra la capacità di: |
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4. Gli Stati membri verificano regolarmente che tutte le collezioni sotto la loro giurisdizione che figurano nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione applichino effettivamente le misure elencate al paragrafo 3. |
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Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione se una collezione sotto la loro giurisdizione che figura nel registro dell’Unione non è più conforme alle disposizioni del paragrafo 3. |
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5. Laddove sia comprovato che una collezione che figura nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione non applichi le misure di cui al paragrafo 3, lo Stato membro individua senza indugio azioni correttive in collaborazione con il proprietario della collezione in questione. |
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La Commissione stralcia dal registro delle collezioni affidabili dell’Unione qualora, in particolare sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4, abbia accertato che una collezione che figura nel registro delle collezioni certificate dall’Unione ha difficoltà gravi o persistenti nel soddisfare le disposizioni del paragrafo 3. |
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6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco. |
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco ; particolare attenzione è riservata alle regioni ultraperiferiche, in considerazione dell'importanza e della fragilità delle risorse genetiche presenti nei loro territori, e al fine di evitare qualunque sfruttamento abusivo delle medesime . |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il punto di contatto designato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 provvede alla consultazione con i pertinenti organismi dell'Unione ivi previsti e con le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 (3) . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le autorità competenti e il punto di contatto per l’accesso e la ripartizione dei benefici forniscono consulenza al pubblico e agli utilizzatori potenziali che chiedono informazioni sull'attuazione del presente regolamento, delle pertinenti disposizioni della convenzione e del protocollo di Nagoya nell'Unione. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri e la Commissione richiedono a tutti i beneficiari di finanziamenti pubblici alla ricerca che comportano l’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche di dichiarare la loro volontà di osservare la diligenza dovuta conformemente all’articolo 4. |
soppresso |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di aver osservato la diligenza dovuta in conformità delle disposizioni dell’articolo 4 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’immissione nel mercato di un prodotto sviluppato sulla base di risorse genetiche o, nel caso in cui tale autorizzazione non sia necessaria, contestualmente alla commercializzazione . |
2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di aver adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 4 e presentano le informazioni pertinenti in sede di : |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. A cadenza biennale le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni ricevute in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 . La Commissione riassume le informazioni ricevute e le mette a disposizione della centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici . |
3. Le autorità competenti verificano le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 2 e trasmettono entro tre mesi al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato interessato, le informazioni ricevute a norma del presente articolo. Entro tre mesi la Commissione riassume le informazioni ricevute e le mette a disposizione del pubblico in un formato aperto, basato su internet e di facile accesso . |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
Buone pratiche |
soppresso |
Le associazioni di utilizzatori possono inoltrare una richiesta alla Commissione per ottenere il riconoscimento in quanto buona pratica di una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sottoposta al loro controllo. La richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni. |
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Qualora, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti da un’associazione di utilizzatori, la Commissione stabilisca che la combinazione specifica di procedure, strumenti o meccanismi, debitamente applicata da un utente, consente a quest’ultimo di adempiere agli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il riconoscimento come buona pratica. |
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Le associazioni di utilizzatori informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento di una buona pratica riconosciuta cui è stato concesso il riconoscimento conformemente al paragrafo 2. |
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Se elementi di prova di autorità competenti degli Stati membri o di altre fonti rivelano la presenza di casi ripetuti di utilizzatori che applicando le buone pratiche non ottemperano agli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con la relativa associazione di utilizzatori, valuta la possibilità che le ripetute inadempienze indichino possibili lacune nella buona pratica. |
|
La Commissione revoca il riconoscimento di una buona pratica nel momento in cui determina che delle modifiche ad essa apportate compromettono la capacità di un utente di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 7 oppure se casi ripetuti di non conformità da parte di utilizzatori sono imputabili a lacune nella pratica. |
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La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro su Internet delle buone pratiche riconosciute. Tale registro contiene una sezione dedicata alle buone pratiche riconosciute dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e una sezione in cui figurano le buone pratiche adottate sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya. |
|
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 7. |
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 7. |
||||
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. Al momento di sviluppare tale approccio basato sul rischio, gli Stati membri tengono conto del fatto che l’applicazione di una buona pratica da parte di un utente riconosciuta a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya ne riduce il rischio di non conformità. |
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio , i cui principi chiave sono stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 . |
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3. I controlli possono inoltre essere effettuati quando un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utente alle disposizioni del presente regolamento. |
3. I controlli addizionali sono effettuati quando un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utilizzatore alle disposizioni del presente regolamento. |
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4. I controlli di cui al paragrafo 1 includono almeno: |
4. I controlli di cui al paragrafo 1 includono almeno: |
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5. Le autorità competenti accettano un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale come prova che l’accesso alle risorse genetiche cui è riferito sia avvenuto in presenza di un consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo, come richiesto dalla legislazione nazionale in materia di accesso e ripartizione dei benefici o dalle disposizioni regolamentari della parte contraente del protocollo di Nagoya che fornisce il consenso informato preventivo. |
5. Le autorità competenti accettano un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale come prova che l’accesso alle risorse genetiche cui è riferito sia avvenuto in presenza di un consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo, come richiesto dalla legislazione nazionale in materia di accesso e ripartizione dei benefici o dalle disposizioni regolamentari della parte contraente del protocollo di Nagoya che fornisce il consenso informato preventivo. Qualora non sia disponibile un certificato riconosciuto a livello internazionale, altre forme di conformità giuridicamente accettabili sono considerate una prova sufficiente del fatto che le risorse genetiche sono state acquisite legalmente e che sono state stabilite modalità di comune accordo. |
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6. Gli utilizzatori garantiscono l’assistenza necessaria per agevolare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri. |
6. Gli utilizzatori garantiscono l’assistenza necessaria per agevolare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri. |
||||
7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti rilasciano una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’utente dovrà effettuare. |
7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o a seguito della verifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti rilasciano una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’utilizzatore dovrà effettuare. |
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Inoltre , a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle risorse genetiche acquisite illegalmente e la sospensione di specifiche attività di utilizzazione. |
Ove l'utilizzatore non fornisca una risposta positiva o soddisfacente , a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle risorse genetiche acquisite illegalmente e la sospensione di specifiche attività di utilizzazione , tra cui la commercializzazione di prodotti basati su risorse genetiche e sulle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche . Tali misure provvisorie sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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8. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
8. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 14 bis per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo e definire le garanzie procedurali, come il diritto di ricorso, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 7 e agli articoli da 9 a 11 . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE in un formato aperto, basato su internet e di facile accesso . |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere: |
2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere: |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento. |
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per potenziare l'effettivo coordinamento e garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento. È prevista la collaborazione anche con altri attori importanti, tra cui collezioni, organizzazioni non governative e rappresentanti delle comunità autoctone e locali qualora ciò sia rilevante per la corretta attuazione del protocollo di Nagoya e del presente regolamento. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione a gravi carenze riscontrate nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell’articolo 11. |
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione all'organizzazione del loro sistema di controlli per il monitoraggio della conformità degli utilizzatori con il presente regolamento, a gravi carenze riscontrate nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 1 , e ai tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 11. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione si adopera per giungere a un'intesa con l'Ufficio europeo dei brevetti e con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale al fine di garantire che i riferimenti alle risorse genetiche e alla loro origine siano inclusi nelle registrazioni dei brevetti. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Piattaforma dell’Unione sull’accesso |
Piattaforma dell'Unione sull'accesso e la ripartizione dei benefici |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Con il presente regolamento si istituisce una piattaforma dell’Unione sull’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
1. Con il presente regolamento si istituisce una piattaforma dell'Unione sull'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici . Gli Stati membri che prevedono di adottare norme in materia di accesso alle loro risorse genetiche procedono dapprima a una valutazione d'impatto di tali norme e sottopongono l'esito di detta valutazione alla piattaforma dell'Unione affinché sia esaminato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La piattaforma dell’Unione contribuisce a semplificare le condizioni di accesso a livello dell’Unione grazie a discussioni sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la configurazione e l’efficacia dei sistemi di accesso istituiti dagli Stati membri, la semplificazione dell’accesso per la ricerca non commerciale, le prassi di accesso delle collezioni nell’Unione, l’accesso delle parti interessate dell’Unione a risorse di paesi terzi e la condivisione delle buone pratiche. |
2. La piattaforma dell'Unione contribuisce a semplificare le condizioni di accesso a livello dell'Unione grazie a discussioni sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la configurazione e l'efficacia dei sistemi di accesso istituiti dagli Stati membri, la promozione della ricerca intesa a contribuire alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, compresi la semplificazione dell'accesso per la ricerca non commerciale, le prassi di accesso delle collezioni nell'Unione, l'accesso delle parti interessate dell'Unione a risorse di paesi terzi attraverso modalità convenute di comune accordo, previo ottenimento del consenso informato preventivo, le prassi di ripartizione dei benefici, l'attuazione e l'ulteriore sviluppo delle buone prassi e la messa in atto di forme di risoluzione delle controversie . |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La piattaforma dell’Unione può fornire consulenze, orientamenti o pareri non vincolanti in merito ad argomenti che rientrano nel suo mandato. |
3. La piattaforma dell’Unione può fornire consulenze, orientamenti o pareri non vincolanti in merito ad argomenti che rientrano nel suo mandato. Tali consulenze, orientamenti o pareri eventualmente forniti tengono debitamente conto dell’obbligo di coinvolgere le comunità autoctone e locali interessate. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 14 — lettere d bis, d ter, d quater, d quinquies, d sexies e d septies (nuove)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ter, e all'articolo 9, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (4) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 9, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dall Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti di tale decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio . |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Forum consultivo |
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La Commissione provvede affinché nell'attuazione del presente regolamento sia garantita una partecipazione equilibrata tra rappresentanti degli Stati membri e le pertinenti organizzazioni dei fornitori, le associazioni degli utilizzatori, le organizzazioni intergovernative, le organizzazioni non governative e i rappresentanti delle comunità autoctone e locali. Tali parti concorrono in particolare alla definizione e al riesame degli atti delegati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 8, nonché all'attuazione degli articoli 5, 7 e 8 e a eventuali orientamenti per la stesura di modalità convenute di comune accordo. Le parti sono riunite in un forum consultivo. Le norme procedurali di tale forum sono stabilite dalla Commissione. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogni dieci anni dopo la sua prima relazione, la Commissione, in base alle relazioni e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia. Nelle sue relazioni la Commissione considera in particolar modo le conseguenze amministrative per gli istituti di ricerca pubblici, per le piccole e medie imprese e per le microimprese. La Commissione valuta inoltre la necessità di ulteriori azioni dell’Unione in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
3. Ogni cinque anni dopo la sua prima relazione, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l'efficacia. Nelle sue relazioni la Commissione considera in particolar modo le conseguenze amministrative per i settori specifici, per gli istituti di ricerca pubblici, per le piccole e medie imprese e per le microimprese. La Commissione valuta inoltre la necessità di riesaminare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, alla luce degli sviluppi in altre organizzazioni internazionali pertinenti, e la necessità di ulteriori azioni dell’Unione in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche , nell'ottica di attuare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7 e l'articolo 12 del protocollo di Nagoya e rispettare i diritti delle comunità autoctone e indigene. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis |
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Modifica della direttiva 2008/99/CE |
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Con effetto a partire dal … (5) , la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (6) , è così modificata:
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli articoli 4, 7 e 9 si applicano un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
2. L'articolo 4 , paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 e l'articolo 9 si applicano un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0263/2013).
(2) Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(4) La data di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
(5) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.