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Document 62012CN0379
Case C-379/12 P: Appeal brought on 7 August 2012 by Arav Holding Srl against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 19 June 2012 in Case T-557/10 H.Eich v OHIM — Arav (H.EICH)
Causa C-379/12 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2012 dalla Arav Holding Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 giugno 2012 , causa T-557/10, H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)
Causa C-379/12 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2012 dalla Arav Holding Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 giugno 2012 , causa T-557/10, H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)
GU C 303 del 6.10.2012, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/19 |
Impugnazione proposta il 7 agosto 2012 dalla Arav Holding Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 giugno 2012, causa T-557/10, H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)
(Causa C-379/12 P)
2012/C 303/33
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Arav Holding Srl (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)
Altre parti nel procedimento: H.Eich Srl, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Annullare integralmente la sentenza del 19 giugno 2012 del Tribunale dell’Unione europea e, per l’effetto, confermare la decisione resa dalla Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, emessa in data 9 settembre 2010 perché in piena osservanza ed applicazione con la disciplina prevista dal RMC (1) ed in particolare dall’art. 8, paragrafo 1 lett. b).
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, la Arav Holding Srl censura la sentenza del Tribunale in oggetto sotto due profili.
In primo luogo, essa lamenta il mancato riconoscimento della somiglianza grafica, fonetica e concettuale tra, da una parte, il marchio figurativo nazionale italiano «H SILVIAN HEACH» e il marchio figurativo internazionale «H SILVIAN HEACH» e, dall'altra, il marchio H.EICH. Il Tribunale avrebbe commesso un errore nell'individuazione dell'elemento che costituisce il cuore sostanziale del marchio, vale a dire il cognome e non il prenome. Inoltre, Il Tribunale avrebbe errato non tenendo conto della scarsa valenza dell'uso di un puntino, piccolissimo rispetto alle lettere e non considerando il carattere «forte» del marchio anteriore.
In secondo luogo, la Arav Holding Srl contesta il mancato riconoscimento del globale rischio di confusione tra i marchi derivante dalla somiglianza dei marchi nonché dalla similitudine dell'uso che ne è fatto.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, GU 1994, L 11, pag. 1.