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Document 62009TA0370

Causa T-370/09: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende» )

GU C 243 del 11.8.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/16


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione

(Causa T-370/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati tedesco e francese del gas naturale - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato - Durata dell’infrazione - Ammende)

2012/C 243/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e C. Breuvart, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di annullamento oppure di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da una parte, in quanto constata che l’infrazione è perdurata dal 1o gennaio 1980 ad almeno il 24 aprile 1998, per quanto riguarda l’infrazione commessa dalla Germania e, dall’altra, in quanto constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005.

2)

L’importo dell'ammenda inflitta alla GDF Suez SA dall’articolo 2, lettera b), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato ad EUR 320 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 21 novembre 2009.


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