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Document 62009TA0370
Case T-370/09: Judgment of the General Court of 29 June 2012 — GDF Suez v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — German and French markets for natural gas — Decision finding an infringement of Article 81 EC — Market sharing — Duration of the infringement — Fines)
Causa T-370/09: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende» )
Causa T-370/09: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende» )
GU C 243 del 11.8.2012, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/16 |
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione
(Causa T-370/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati tedesco e francese del gas naturale - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato - Durata dell’infrazione - Ammende)
2012/C 243/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e C. Breuvart, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di annullamento oppure di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
1) |
L’articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da una parte, in quanto constata che l’infrazione è perdurata dal 1o gennaio 1980 ad almeno il 24 aprile 1998, per quanto riguarda l’infrazione commessa dalla Germania e, dall’altra, in quanto constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005. |
2) |
L’importo dell'ammenda inflitta alla GDF Suez SA dall’articolo 2, lettera b), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato ad EUR 320 milioni. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 282 del 21 novembre 2009.