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Document 62010CA0427
Case C-427/10: Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 December 2011 (reference for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione — Italy) — Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporating Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA v Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (VAT — Recovery of VAT paid but not due — National legislation under which actions may be brought for the recovery of sums paid but not due, before different courts and subject to different time-limits, depending on whether the claimant is the recipient of the services or their supplier — Possibility for the recipient to claim a VAT refund from the supplier after the expiry of the time-limits within which the supplier is able to bring an action against the tax authority — Principle of effectiveness)
Causa C-427/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (IVA — Recupero dell’imposta indebitamente versata — Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi — Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria — Principio di effettività)
Causa C-427/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (IVA — Recupero dell’imposta indebitamente versata — Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi — Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria — Principio di effettività)
GU C 39 del 11.2.2012, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Causa C-427/10) (1)
(IVA - Recupero dell’imposta indebitamente versata - Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi - Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria - Principio di effettività)
(2012/C 39/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa
Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’art. 17, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Rimborso dell’imposta versata a torto — Normativa nazionale che prevede possibilità di agire in giudizio per il rimborso dinanzi a due giudici diversi, con termini diversi, secondo che si tratti del cessionario/committente del servizio di riscossione dell’imposta (termine di 10 anni) o del cedente/prestatore dello stesso servizio (termine di 2 anni) — Possibilità per il cessionario/committente di chiedere il rimborso dell’imposta al cedente/prestatore del servizio dopo la scadenza per quest’ultimo del termine per agire — Principi di neutralità fiscale, d'effettività e di non discriminazione
Dispositivo
Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.