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Document 62007TA0407

Causa T-407/07: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione ( Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall’EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale )

GU C 311 del 22.10.2011, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/34


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione

(Causa T-407/07) (1)

(Appalti pubblici di forniture - Bando di gara indetto dall’EAR - Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici - Rigetto dell’offerta - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Termine di ricorso - Previa istanza amministrativa - Errore scusabile - Criteri di aggiudicazione - Regole procedurali - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Responsabilità extracontrattuale)

2011/C 311/60

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria); e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Petsche, N. Niejahr, avvocati, F. Young, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuta: Commissione europea, in qualità di legittimo successore dell’Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell’EAR che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici (GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l’appalto ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CMB Maschinenbau & Handels GmbH e la J. Christof GmbH sopportano le loro spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


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