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Document 52010XC0522(01)

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 marzo 2010 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.386 — contratti a lungo termine, Francia) [notificata con il numero C(2010) 1580] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 133 del 22.5.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 17 marzo 2010

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.386 — contratti a lungo termine, Francia)

[notificata con il numero C(2010) 1580]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 133/05

Il 17 marzo 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il caso riguarda il gruppo EDF. In virtù della presente decisione, gli impegni offerti da EDF S.A. per l'intero gruppo EDF sono considerati vincolanti per EDF S.A. e le entità giuridiche sotto il suo controllo diretto o indiretto, compresa la controllata Electricité de Strasbourg S.A., conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.   PRESENTAZIONE DEL CASO

(2)

Il 18 luglio 2007, la Commissione ha avviato una procedura contro EDF conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 per adottare una decisione conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

Il 19 dicembre 2008, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti come riferito all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004, che illustrano le preoccupazioni della Commissione in merito alla concorrenza. Sulla base della comunicazione degli addebiti, la società EDF, in qualità di operatore dominante sul mercato della fornitura di energia elettrica ai grandi clienti industriali, è sospettata dalla Commissione di abusare di tale posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

stipulando contratti di erogazione che, per il campo d'applicazione, per la durata e per la natura previsti, limitano in modo rilevante le possibilità per altre imprese di concludere contratti di erogazione di elettricità con grandi clienti industriali in Francia, in qualità di fornitore sia principale sia secondario,

inserendo nei propri contratti di erogazione con grandi clienti industriali restrizioni alla rivendita.

A giudizio della Commissione, queste pratiche avrebbero sortito l'effetto di intralciare l'ingresso di fornitori alternativi sul mercato francese e di aggravare la mancanza di liquidità sul mercato delle transazioni, ritardando in tal modo la liberalizzazione effettiva del mercato dell'elettricità in Francia.

(4)

Il 4 marzo 2009 (per Electricité de Strasbourg SA) e il 9 marzo 2009 (per EDF SA), i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla medesima. Il 2 aprile 2009 si è tenuta un'udienza in cui EDF ed altre tre parti terze interessate hanno presentato oralmente le proprie osservazioni. EDF e cinque parti terze interessate hanno inoltre presentato le proprie osservazioni scritte alla Commissione.

(5)

Il 14 ottobre 2009, EDF ha presentato i propri impegni conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in merito alla concorrenza, come indicato nella comunicazione degli addebiti.

Allo scopo di rispondere alla preoccupazione della Commissione in merito alla preclusione del mercato ad altri concorrenti, EDF ha proposto di rimettere sul mercato, mediamente, ogni anno civile, il 65 % dei volumi di elettricità erogati sul mercato per la contrattazione con fornitori alternativi, per tutto il periodo degli impegni. Inoltre, EDF si impegna a non concludere nuovi contratti della durata superiore a cinque anni. Nelle sue proposte commerciali ai clienti, EDF si impegna altresì a offrire sistematicamente almeno un contratto di non esclusività per consentire effettivamente ai clienti di effettuare la compravendita di volumi di energia elettrica da un altro fornitore. L'impegno è offerto per un periodo di dieci anni a meno che la quota di mercato di EDF non scenda al di sotto del 40 % per due anni consecutivi.

Allo scopo di rispondere alla preoccupazione della Commissione in merito alle restrizioni alla rivendita, EDF si impegna ad abolire tali restrizioni, a informare i clienti che le restrizioni su contratto sono nulle e si impegna a fornire assistenza ai clienti che desiderano rivendere l'energia elettrica a determinate condizioni. L'impegno è valido per dieci anni senza possibilità di revoca anticipata.

(6)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, il 4 novembre 2009 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso che sintetizzava le preoccupazioni della Commissione e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni. In generale, i destinatari hanno accolto gli impegni e ne hanno riconosciuto la rilevanza e l'adeguatezza per rispondere alle preoccupazioni in merito alla concorrenza identificate dalla Commissione. Le osservazioni non hanno fornito elementi per mettere in discussione la qualità degli impegni, ma hanno consentito di migliorarne l'efficacia.

(7)

Il 10 e il 14 dicembre 2009, la Commissione ha trasmesso a EDF le osservazioni ricevute a seguito della pubblicazione dell'avviso. Il 26 gennaio 2010, EDF ha presentato alcuni impegni riveduti tenendo conto delle risposte alla verifica di mercato.

(8)

Considerate le preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti della Commissione, le argomentazioni sottoposte da EDF nella sua risposta e tenuto conto delle consultazioni pubbliche svoltesi conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ritiene che gli impegni proposti da EDF, così riveduti, siano adeguati e utili per risolvere i problemi relativi alla concorrenza identificati dalla Commissione sul mercato francese della fornitura di energia elettrica ai grandi clienti industriali, senza essere sproporzionati.

Gli impegni definitivi di EDF consentono, in maniera proporzionata, di porre fine alla chiusura della mercato della fornitura di energia elettrica ai grandi clienti industriali in Francia e, pertanto, di garantire ai clienti una possibilità effettiva di ottenere gli approvvigionamenti di energia da fornitori alternativi e di garantire a questi ultimi una possibilità reale di accedere a o aumentare la propria quota di mercato. Inoltre, gli impegni, con l'abolizione di ogni restrizione sulla rivendita dell'elettricità fornita da EDF, o anche facilitando tale rivendita a determinate condizioni, consentiranno ai clienti interessati di gestire più facilmente e con maggiore flessibilità le forniture di elettricità e potrebbero, nel lungo termine, rafforzare la presenza di liquidità sul mercato francese delle transazioni.

(9)

Alla luce di questi impegni conclusivi, non vi sono più elementi per un'azione da parte della Commissione e, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1/2003; i procedimenti relativi a questo caso devono quindi essere conclusi. La presente decisione è vincolante fino al 1o gennaio 2020.

(10)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti si è riunito il 1o marzo 2010 e ha espresso un parere favorevole. Il 3 marzo 2010, il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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