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Document 62007FA0135

Causa F-135/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Smadja/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Inquadramento nello scatto — Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l'annullamento della sua prima nomina ad opera di una sentenza del Tribunale di primo grado — Principio di proporzionalità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Dovere di sollecitudine)

GU C 313 del 6.12.2008, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/58


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Smadja/Commissione

(Causa F-135/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Nomina - Inquadramento nello scatto - Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l'annullamento della sua prima nomina ad opera di una sentenza del Tribunale di primo grado - Principio di proporzionalità - Principio della tutela del legittimo affidamento - Dovere di sollecitudine)

(2008/C 313/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniele Smadja (New Delhi, India) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Hermann, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di nomina della ricorrente, funzionaria inizialmente inquadrata nel grado A*15, quarto scatto, in quanto essa stabilisce il suo inquadramento nel grado A*15, primo scatto, a seguito della sua rinomina al posto di direttore della direzione B della direzione generale «Relazioni esterne» (RELEX.B), avvenuta in seguito all'annullamento della sua prima nomina, e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 dicembre 2006, che fissa l'inquadramento della sig.ra Smadja nel grado A*15, primo scatto, con un'anzianità di scatto al 1o novembre 2005, è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008, pag. 35.


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