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Document 62008FN0079

    Causa F-79/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Ackerman e a./BEI

    GU C 301 del 22.11.2008, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/66


    Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Ackerman e a./BEI

    (Causa F-79/08)

    (2008/C 301/129)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Lucie Ackerman (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: L. Lévi, avvocato)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti

    Oggetto e descrizione della controversia

    Annullamento dei bollettini di pensione dei ricorrenti relativi al mese di febbraio 2008, in quanto tali bollettini applicano l'adeguamento annuale delle pensioni per l'anno 2007 retroattivamente solo a partire dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o luglio 2007, e conseguente condanna della BEI al pagamento del saldo di pensione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007, del saldo di pensione corrispondente agli effetti dell'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007 all'importo delle pensioni che saranno pagate a partire dal gennaio 2009, nonché degli interressi di mora sui saldi di pensione dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute.

    Conclusioni dei ricorrenti

    Annullare i bollettini di pensione dei ricorrenti relativi al mese di febbraio 2008, in quanto tali bollettini applicano l'adeguamento annuale delle pensioni per l'anno 2007 retroattivamente solo a partire dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o luglio 2007 e, ove necessario, annullare una nota che la convenuta ha trasmesso ai ricorrenti in data 13 febbraio 2008;

    condannare la convenuta al pagamento i) del saldo di pensione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007, ossia un aumento del 2,2 %, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007; ii) del saldo di pensione corrispondente agli effetti dell'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007 sull'importo delle pensioni che verranno pagate a partire dal gennaio 2009; iii) degli interessi di mora sui saldi di pensione dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso d'interesse di mora applicabile deve essere calcolato in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti;

    condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.


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