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Document 62007TN0192
Case T-192/07: Action brought on 4 June 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise v Commission
Causa T-192/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione
Causa T-192/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione
GU C 170 del 21.7.2007, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 170/36 |
Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione
(Causa T-192/07)
(2007/C 170/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comité de défense de la viticulture charentaise (Sainte-Sévère, Francia) (rappresentante: avv.to C.-E. Gudin)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 3 aprile 2007, n. SG-Greffe (2007) D/202076, adottata nei confronti del rappresentante del ricorrente e, quindi, dichiarare nullo l'atto impugnato nel presente ricorso; |
— |
dichiarare nulla e non avvenuta l'intera decisione della Commissione mediante la quale quest'ultima respinge la denuncia del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 3 aprile 2007, la Commissione ha deciso di non dar seguito alla denuncia del ricorrente relativa alla pretesa violazione dell'art. 81 CE da parte dell'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) in Francia e alla pretesa infrazione degli artt. 81 CE e 82 CE da parte di grandi commercianti di acquavite di cognac (caso COMP/38863/B2-MODEF). Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento di detta decisione.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
Il primo motivo è dedotto da una pretesa incompetenza del membro della Commissione firmatario dell'atto impugnato, quando ha firmato tale atto «per la Commissione».
In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione non è adeguatamente motivata in quanto la Commissione non prenderebbe posizione, nella lettera di rigetto della denuncia, in merito a tutti gli elementi presentati dal ricorrente.
Con il suo terzo motivo, il ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe esaminato la denuncia con sufficiente serietà.