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Document 52006XC0825(04)
Notice of initiation of a partial interim review of the antidumping measures applicable to imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
GU C 202 del 25.8.2006, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/16 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
(2006/C 202/09)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ('il regolamento di base') (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (2).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da produttori comunitari ('il richiedente') che rappresentano più del 50 % della produzione comunitaria del prodotto in esame.
L'ambito del riesame è limitato al dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore, la Jindal Poly Films Limited (l''impresa').
2. Prodotto
Il riesame riguarda i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («il prodotto in esame»), correntemente classificati coi codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 366/2006 (3) del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originario dell'India.
4. Motivazione del riesame
Il richiedente ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a stabilire che le circostanze all'origine dell'istituzione delle misure nei confronti dell'azienda sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura durevole.
La denuncia del richiedente di un aumento delle pratiche di dumping si basa sul confronto tra un valore normale costruito della Jindal Poly Films Limited e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato è significativamente più elevato di quello risultante dalla precedente inchiesta da cui scaturisce il dazio in vigore. È stato pertanto affermato che un proseguimento nell'imposizione delle misure al livello attuale non è più sufficiente per controbilanciare il dumping.
5. Procedimento per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato agli aspetti di dumping che riguardano la Jindal Poly Films Limited, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).
La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve pervenire entro il termine di cui al punto 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.
(3) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1; GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.
(4) Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).