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Document C2006/108/64
Case F-27/06: Action brought on 10 March 2006 — Lofaro v Commission
Causa F-27/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione
Causa F-27/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione
GU C 108 del 6.5.2006, p. 35–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/35 |
Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione
(Causa F-27/06)
(2006/C 108/64)
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. J.-L. Laffineur]
Convenuto: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 6 giugno 2005 di prolungare di sei mesi il periodo di prova del ricorrente, la decisione 28 settembre 2005 di licenziarlo al termine del suddetto periodo nonché i rapporti relativi al periodo di prova sui quali sono state fondate queste due decisioni; |
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per quanto necessario, annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 23 novembre 2005 di respingere il reclamo del ricorrente; |
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condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a risarcimento del pregiudizio subito, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a EUR 85 473 a titolo di danno materiale e EUR 50 000 al titolo di danno morale, con riserva di aumento o diminuzione in corso di giudizio; |
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condannare alle spese la Commissione delle Comunità europee. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, ex agente temporaneo della Commissione, era stato assunto a partire dal 16 settembre 2004 fino al 15 settembre 2009, in base a un contratto in cui si prevedeva un periodo di prova pari a sei mesi, conformemente all'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA). Dopo un primo rapporto informativo negativo, un prolungamento del periodo di prova di ulteriori sei mesi e un secondo rapporto informativo negativo, la convenuta ha posto termine al suddetto contratto.
Con il suo ricorso il ricorrente rileva che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione. Essa avrebbe altresì violato i principi generali volti a garantire il diritto alla dignità e alla difesa e formulato censure superflue.