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Document C2006/048/04

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 10 gennaio 2006 , nella causa C-98/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. ( Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche — Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto — Tutela delle specie )

    GU C 48 del 25.2.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    10 gennaio 2006

    nella causa C-98/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1).

    («Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche - Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Tutela delle specie»)

    (2006/C 48/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-98/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. U. Wölker), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. M. Lumma e sig.ra C. Schulze-Bahr, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    omettendo di prevedere, per taluni progetti realizzati all'esterno di zone speciali di conservazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un esame obbligatorio dell'incidenza sul sito, conformemente all'art. 6, nn. 3 e 4, di tale direttiva, indipendentemente dal punto se tali progetti possano avere un'incidenza significativa su una zona speciale di conservazione;

    permettendo emissioni in una zona speciale di conservazione, indipendentemente dal punto se tali emissioni possano avere un'incidenza significativa su questa zona;

    escludendo dall'ambito di applicazione delle norme relative alla tutela delle specie alcuni pregiudizi non deliberati causati ad animali protetti;

    non garantendo il rispetto delle condizioni previste per la concessione delle deroghe di cui all'art. 16 della direttiva 92/43 per quanto riguarda taluni atti compatibili con la conservazione della zona;

    disponendo di una normativa sull'uso dei prodotti fitosanitari che non prende sufficientemente in considerazione la tutela delle specie, e

    non provvedendo a che tali disposizioni comportino divieti di pesca sufficienti,

    la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva 92/43.

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


    (1)  GU C 146 del 21.6.2003.


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