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Document C2004/251/51
Case T-304/04: Action brought on 22 July 2004 by the Italian Republic against the Commission of the European Communities
Causa T-304/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004
Causa T-304/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004
GU C 251 del 9.10.2004, p. 27–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 251/27 |
Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004
(Causa T-304/04)
(2004/C 251/51)
Lingua processuale: l'italiano
il 22 luglio 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione n. C(2004) 1812 fin del 19 maggio 2004, relativa alla dichiarazione di illegittimità, con intimazione di recupero, degli aiuti concessi dall'Italia (ai sensi della legge n. 394 del 1981) sotto forma di abbuono di interessi alla WAM s.p.a. per Euro 104 313,20 a decorrere dal 24 aprile 1996 ed Euro 106 366,60 a decorrere dal 9 novembre 2000 (aiuto di Stato n. C 4/2003/ (ex NN 102/2002) |
— |
annullare ogni altro atto connesso e presupposto, eventualmente esistente, con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la nota della Commissione europea del 19 maggio 2004 n. C(2004) 1812 fin, relativa alla dichiarazione di illegittimità, con intimazione di recupero, degli aiuti concessi dall'Italia (ai sensi della legge n. 394 del 1981) sotto forma di abbuono di interessi alla WAM s.p.a. per Euro 104 313,20 a decorrere dal 24 aprile 1996 ed Euro 106 366,60 a decorrere dal 9 novembre 2000 (aiuto di Stato n. C 4/2003/ (ex NN 102/2002). La legge n. 394 del 1981 sosterrebbe, in particolare, le imprese italiane desiderose di stabilire una filiale, uffici di rappresentanza, negozi e magazzini.
A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:
A) |
Violazione delle forme sostanziali per lesione del diritto di difesa, del principio di trasparenza e del principio del contraddittorio, per non aver mai la Commissione comunicato all'Italia copia della denuncia introduttiva del procedimento. |
B) |
Violazione delle forme sostanziali per lesione del diritto di difesa e vizio di motivazione per difetto d'istruttoria, per avere la Commissione omesso di effettuare sulla denuncia e sui successivi atti gli accertamenti necessari, mediante i poteri istruttori ad essa attribuiti dal regolamento di procedura n. 659/1999 (1). |
C) |
Errore nella qualificazione dei fatti e violazione articolo 1 lett. B) dei regolamenti nn. 69/2001 (2) e 70/2001 (3) della Commissione, avendo la stessa erroneamente qualificato l'aiuto di cui si discute come «aiuto all'esportazione». |
D) |
Violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede, per avere la Commissione contestato la mancata comunicazione dell'aiuto, nonostante essa fosse al corrente della legge nazionale n. 394/1981. Invece, la finalità degli aiuti in questione non sarebbe direttamente connessa all'esportazione bensì avrebbe come finalità principale l'internazionalizzazione attraverso la costituzione di basi fisse di produzione all'estero. |
E) |
Violazione articolo 87 e segg. Trattato CE e difetto di motivazione. Viene affermato a questo riguardo che, nella Decisione impugnata, mai la Commissione spiega perché ed in quale misura un aiuto come quello in questione, individuale e di entità assai modesta, abbia attitudine ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Né la convenuta mai spiega in base a quali elementi si fondi l'asserita minaccia di falsare la concorrenza intercomunitaria, soprattutto a fronte di un aiuto assai limitato nell'ammontare. |
F) |
Violazione dell'articolo 4 regolamento n. 69/2001 e vizio di motivazione, per avere la Commissione applicato retroattivamente tale norma a fattispecie esaurita sotto la regola della disciplina previgente. |
G) |
Difetto di motivazione, illogicità, violazione del principio di equità e falsa applicazione dei regolamenti nn. 69 e 70 del 2001, avendo la Commissione commisurato l'ammontare della restituzione del contributo secondo criteri che dovrebbero essere considerati non pertinenti ed erronei. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, del 27.03.1999, p. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10, del 13.01.2001, p. 30)
(3) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, del 13.01.2001, p. 33)