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Document C2004/251/17

    Causa C-354/04 P: Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/9


    Ricorso di impugnazione proposto il 17 agosto 2004 da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano, J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito

    (Causa C-354/04 P)

    (2004/C 251/17)

    Il 17 agosto 2004 la Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano e J. Zelarain Errasti, rappresentati dall'avv. D. Rouget, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso di impugnazione contro l'ordinanza pronunciata il 7 giugno 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-333/02, promossa da Associazione Gestoras Pro Amnistia, J. M. Olano Olano e J. Zelarain Errasti contro il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno di Spagna e dal Regno Unito.

    I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

    1)

    dichiarare fondato il presente ricorso ed annullare l'ordinanza impugnata;

    2)

    a norma dell'art. 61 del Protocollo sullo Statuto della Corte, statuire essa stessa definitivamente sulla presente controversia ed accogliere le domande presentate in primo grado dai ricorrenti, vale a dire, condannare il Consiglio a pagare all'associazione Gestoras Pro Amnistia un risarcimento di EUR 1 000 000 e ai due ricorrenti, sig. Juan Mari Olano Olano e sig. Julen Zelarain Errasti, un risarcimento di EUR 100 000 ciascuno. Tali somme saranno produttive di interessi moratori al tasso annuo del 4,5 % a partire dalla data della pronuncia della Corte fino al pagamento effettivo. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle parti ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    Il giudice comunitario è competente a conoscere delle domande di risarcimento del danno causato dall'iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi e degli organismi formato in applicazione della normativa in materia di lotta al terrorismo.

    La base giuridica di tale competenza è costituita nella fattispecie dalla Dichiarazione del Consiglio del 18 dicembre 2001, dall'ottavo considerando della Decisione del Consiglio 2003/48/JAI (1) e dall'art. 6 del Trattato UE unitamente considerati. Infatti, in occasione dell'adozione della posizione comune 2001/931/PESC (2), il Consiglio ha dichiarato in data 18 dicembre 2001 che «qualsiasi errore sulle persone, sui gruppi o sugli organismi contemplati dà diritto alla parte lesa di chiedere un risarcimento in sede giudiziale». Inoltre, il diritto ad un ricorso effettivo contro gli atti pregiudizievoli delle istituzioni fa parte dei fondamenti dell'Unione europea, e pertanto le disposizioni che sanciscono tale diritto debbono essere interpretate in senso ampio al fine di soddisfare le condizioni imposte dagli artt. 1, 6, n. 1, e 13 della CEDU, che debbono imporsi nel caso di specie.

    Quanto all'esistenza di un danno, l'iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco di cui trattasi arreca un pregiudizio particolarmente grave alla sua reputazione ed alla sua libertà di espressione, in quanto implica l'accusa di essere un'organizzazione terrorista. Del pari, la sua inclusione nell'elenco arreca pregiudizio alla reputazione, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione ed alla vita privata degli altri due ricorrenti, che sono portavoce dell'associazione. Quanto al nesso di causalità tra il comportamento del Consiglio ed il danno subito, le ripercussioni sulla reputazione sono una conseguenza inevitabile ed immediata dell'iscrizione nell'elenco.

    Infine, il Consiglio ha fraudolentemente strumentalizzato la suddivisione in tre pilastri dell'azione dell'Unione europea. Infatti, nel scegliere la base giuridica, il Consiglio è stato guidato da considerazioni di opportunità, quali la volontà di eludere il controllo del Pralamento, del Mediatore e della Corte di giustizia e dunque di privare i soggetti interessati del diritto ad un ricorso effettivo e segnatamente del diritto a un ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale comportamento costituisce uno sviamento di procedura.


    (1)  Decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/48/JAI, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC (GU L 16 del 22.1.2003, pag. 68).

    (2)  Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


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