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Document C2004/118/36

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-152/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinazhof): Terra Baubedarf-Handel GmbH contro Finanzamt Osterholz-Scharmbeck («Sesta direttiva IVA — Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 — Diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte — Condizioni per l'esercizio di tale diritto»)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/21


    Sentenza della Corte

    (Quinta Sezione)

    29 aprile 2004

    nella causa C-152/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinazhof): Terra Baubedarf-Handel GmbH contro Finanzamt Osterholz-Scharmbeck (1)

    («Sesta direttiva IVA - Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 - Diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte - Condizioni per l'esercizio di tale diritto»)

    (2004/C 118/36)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa C-152/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Terra Baubedarf-Handel GmbH e Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig.. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    Ai fini della deduzione prevista dall'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, l'art. 18, n. 2, primo comma, della direttiva medesima deve essere interpretato nel senso che il diritto alla deduzione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato.


    (1)  GU C 156 del 29.6.2002.


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