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EU sea safety: ship inspection rules and standards
La sicurezza in mare nell’Unione: disposizioni e norme per l’ispezione nelle navi
La sicurezza in mare nell’Unione: disposizioni e norme per l’ispezione nelle navi
Esso crea un sistema di licenze (riconoscimento) soggetto a una serie di criteri e obblighi per garantire che un organismo riconosciuto* applichi le medesime disposizioni a tutte le navi nel suo registro, a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave.
Programma di riconoscimento dell’Unione
I paesi dell’Unione devono sottoporre una richiesta alla Commissione europea per ottenere il riconoscimento di un organismo.
Il riconoscimento è concesso e gestito a livello centrale dalla Commissione. È un prerequisito indispensabile per qualsiasi organismo autorizzato da un paese dell’Unione a eseguire ispezioni e visite di controllo regolamentari delle navi che battono la sua bandiera (direttiva 2009/15/CE, si veda la sintesi).
Per ottenere il riconoscimento, l’organismo deve soddisfare i seguenti criteri minimi:
La Commissione può richiedere all’organismo di intraprendere azioni preventive e correttive nel caso in cui non soddisfi i requisiti o le sue prestazioni relative alla prevenzione dell’inquinamento e alla sicurezza siano peggiorate in maniera significativa.
Sanzioni, penalità di mora e sospensione del riconoscimento
La Commissione può imporre sanzioni a un organismo riconosciuto quando il peggioramento delle prestazioni, oppure la seria o ripetuta mancata soddisfazione dei criteri minimi o degli obblighi del presente regolamento rivelino gravi limiti nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell’organismo. Una sanzione può inoltre essere imposta se l’organismo fornisce deliberatamente informazioni scorrette o incomplete in fase di valutazione.
La Commissione può inoltre decidere di emettere penalità di mora contro l’organismo riconosciuto se esso non attua le misure correttive e preventive richieste.
La Commissione può decidere, su richiesta di un paese dell’Unione o di propria iniziativa, di sospendere il riconoscimento in determinate circostanze, che possono verificarsi in particolare quando vi sia la seria e ripetuta mancata soddisfazione dei criteri o requisiti minimi del regolamento, oppure scarse prestazioni costituiscano una minaccia inaccettabile alla sicurezza o all’ambiente.
Il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione stabilisce norme dettagliate per l’imposizione di sanzioni e penalità di mora e per la sospensione del riconoscimento.
Valutazione degli organismi
La Commissione, insieme con il paese dell’Unione che ha presentato la richiesta di riconoscimento, deve valutare l’organismo riconosciuto almeno ogni due anni. Gli ispettori devono controllare la conformità agli obblighi e ai criteri minimi e fare particolare attenzione alla sicurezza, alla prevenzione dell’inquinamento e al registro dei sinistri.
Norme e procedure
Gli organismi riconosciuti devono consultarsi reciprocamente con lo scopo di armonizzare le proprie norme e procedure* e definire le condizioni richieste per il reciproco riconoscimento dei certificati di classe* emessi per i materiali, le attrezzature e i componenti. I certificati di attrezzatura marina conformi alla direttiva 2014/90/CE (si veda la sintesi) devono essere accettati da organismi riconosciuti a fini di classificazione.
Valutazione di qualità indipendente ed ente certificatore
Gli organismi riconosciuti devono avviare una valutazione di qualità indipendente e un ente certificatore responsabile della valutazione e certificazione dei loro sistemi di gestione della qualità. Il lavoro dell’ente dev’essere periodicamente valutato dalla Commissione.
Viene applicato dal 17 giugno 2009.
La direttiva 2009/15/CE, adottata nello stesso momento del regolamento (CE) n. 391/2009, stabilisce il quadro giuridico che regola le relazioni fra i paesi dell’Unione e gli organismi riconosciuti.
Per maggiori informazioni, si consulti:
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 391/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 19.02.2021