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OMC: accordo sugli scambi di servizi

OMC: accordo sugli scambi di servizi

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 94/800/CE relativa alla conclusione degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 -1994) — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

La decisione approva l’accordo che istituisce l’OMC a nome della Comunità europea (oggi l’Unione europea - UE), compreso l’Accordo generale sul commercio dei servizi

PUNTI CHIAVE

L’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) costituisce il primo insieme di regole e discipline convenute sul piano multilaterale per disciplinare il commercio internazionale dei servizi. Si compone di tre elementi:

  • un insieme generale di norme contenente obblighi fondamentali per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
  • elenchi nazionali di impegni specifici in materia di accesso al mercato di ciascun membro dell’OMC;
  • alcuni allegati che fissano condizioni speciali che si applicano a vari settori.

NORME GENERALI

L’accordo GATS si applica a tutti i servizi di tutti i settori, ad eccezione di quelli dei poteri pubblici. Si applica inoltre a tutte le misure applicabili ai servizi prese a ogni livello governativo (centrale, regionale, locale, ecc.). L’accordo definisce quattro modi di fornitura:

  • fornitura da parte di un paese membro di un servizio destinato a un altro membro (esempio: chiamate telefoniche internazionali);
  • fornitura di un servizio sul territorio di un paese membro destinato a un consumatore di un qualsiasi altro membro (esempio: turismo);
  • fornitura di un servizio grazie a una presenza commerciale di un membro sul territorio di un altro membro (esempio: servizi bancari);
  • fornitura di un servizio da parte di persone di un paese membro che soggiornano temporaneamente e lavorano sul territorio di qualsiasi altro membro (esempi: progetti edilizi, indossatori, consulenti).

L’accordo si basa sul principio del trattamento della nazione più favorita (NPF), secondo il quale ogni paese membro deve concedere alle imprese di un altro paese membro un trattamento non meno favorevole al proprio o di quello di qualsiasi altro paese. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni nel contesto di attività di servizi specifici comprese in un elenco di esenzioni dall’obbligo NPF. Infatti, ciascun governo può precisare i limiti per l’accesso al suo mercato da parte delle imprese straniere.

Inoltre, i membri di un accordo di libero scambio o un’unione doganale possono liberalizzare fra loro il commercio senza doverlo estendere agli altri membri del GATS. Questo accordo bilaterale o regionale deve tuttavia includere un numero notevole di settori e deve mirare a ridurre o eliminare qualsiasi discriminazione.

Al fine di garantire la massima trasparenza possibile, l’accordo prevede l’obbligo per i governi di pubblicare tutte le leggi e regolamentazioni pertinenti. Tali misure devono essere prese in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

Gli accordi bilaterali conclusi tra governi riguardo al riconoscimento di qualifiche devono essere aperti agli altri membri che intendano aderire a tali accordi. Inoltre, ciascun membro deve fare in modo che i monopoli e i fornitori esclusivi di servizi non abusino della loro posizione. Parimenti, i membri devono consultarsi riguardo ai modi per eliminare le pratiche commerciali che possono limitare la concorrenza.

I pagamenti e i trasferimenti internazionali riguardanti le transazioni correnti in rapporto con gli impegni specifici presi in virtù del GATS non devono essere oggetto di restrizioni, salvo in caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti e ad alcune condizioni.

Impegni specifici

Le norme relative all’accesso ai mercati e al trattamento nazionale non costituiscono obblighi generali ma sono impegni specifici contenuti in elenchi nazionali allegati al GATS e che fanno parte integrante dell’accordo. Tali elenchi contengono i servizi e le attività dei servizi per i quali l’accesso ai mercati è garantito e specificano le condizioni alle quali l’accesso è subordinato. Essendo consolidati, gli impegni possono essere modificati o ritirati soltanto dopo aver negoziato una compensazione con il paese interessato.

Ciascun membro deve pertanto concedere ai servizi e ai fornitori di servizi degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello previsto in applicazione degli impegni specificati nel suo elenco nazionale.

L’accordo si basa inoltre sul principio del trattamento nazionale. Infatti, nei settori menzionati da ciascun paese membro e secondo le condizioni indicate, ciascun paese membro deve concedere ai prodotti di qualsiasi altro membro un trattamento non meno favorevole di quello che concede ai propri prodotti nazionali.

Progressiva liberalizzazione

Il GATS prevede, entro un termine di cinque anni, negoziati al fine di accrescere il livello di liberalizzazione del commercio dei servizi. La liberalizzazione dovrà riguardare sia il rafforzamento degli impegni previsti negli elenchi sia la riduzione degli effetti restrittivi delle misure prese dai governi.

Questioni settoriali

Del GATS fanno parte alcuni allegati relativi a vari settori dei servizi. Tali allegati sono stati concepiti per tener conto di alcune specificità dei settori in questione.

  • L’allegato sulla circolazione delle persone fisiche autorizza i governi a negoziare impegni specifici applicabili al soggiorno temporaneo di persone fisiche sul loro territorio in vista della prestazione di un servizio. L’accordo non si applica all’occupazione permanente né alle misure riguardanti la cittadinanza e la residenza.
  • L’allegato sui servizi di trasporto aereo esclude dal campo di applicazione del GATS i diritti di traffico e i servizi ad essi connessi (si tratta essenzialmente di accordi bilaterali sui servizi aerei che concedono diritti di atterraggio). Il GATS si applica invece ai servizi di riparazione e manutenzione delle aeronavi, alla vendita o alla commercializzazione dei servizi di trasporto aereo e ai servizi informatizzati di prenotazione.
  • L’allegato sui servizi finanziari (soprattutto i servizi bancari e assicurativi) riconosce il diritto dei governi di prendere misure volte a proteggere gli investitori, i depositanti e i titolari di polizze assicurative. L’accordo esclude dal campo di applicazione i servizi forniti dalle banche centrali. Si tenga presente che alla conclusione dell’Uruguay Round nel 1994 è stato possibile inserire nell’accordo GATS il settore dei servizi finanziari solo su base temporanea. Per questo motivo nel 1998 è stata adottata la Decisione del Consiglio 1999/61/CE che approva l’inclusione di tale settore nell’accordo GATS su base permanente.
  • Infine, l’allegato sulle telecomunicazioni stipula che i governi devono concedere ai fornitori di servizi stranieri un accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione in base a modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

Norme istituzionali

Queste norme riguardano in particolare le consultazioni e la risoluzione delle controversie nonché l’istituzione di un consiglio dei servizi.

Proseguimento dei negoziati

Al termine dell’Uruguay Round, i governi hanno convenuto di proseguire i negoziati in quattro settori:

  • telecomunicazioni di base;
  • trasporti marittimi;
  • circolazione delle persone;
  • servizi finanziari.

Ulteriori negoziati dovevano inoltre essere avviati in materia di sovvenzioni, appalti pubblici e misure di salvaguardia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

La decisione è stata applicata dal 22 dicembre 1994.

L’accordo si applica dal 1 gennaio 1995.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione del Consiglio 94/800/EC del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, 23.12.1994, pagg. 1–2)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 - 1994)- Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 336, 23.12.1994, pagg. 3–10)

ATTI COLLEGATI

Decisione del Consiglio 1999/61/EC del 14 dicembre 1998 relativa all’approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari (GU L 20, 27.1.1999, pagg. 38-39)

Decisione del Consiglio 97/838/EC del 28 novembre 1997 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati OMC sui servizi di telecomunicazione di base (GU L 347, 18.12.1997, pagg. 45-58)

Ultimo aggiornamento: 23.11.2017

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